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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 29881/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - riducendo la pena - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali posto che le suddette circostanze attenuanti sono state riconosciute sia in primo grado che in appello, peraltro in regime di prevalenza; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che hanno portato, peraltro, ad una riduzione della pena (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamehto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere esten re Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - riducendo la pena - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali posto che le suddette circostanze attenuanti sono state riconosciute sia in primo grado che in appello, peraltro in regime di prevalenza; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, che hanno portato, peraltro, ad una riduzione della pena (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamehto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere esten re Il P
Sentenza Cassazione n. 29881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris