CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 01K5ELG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di tentato furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M