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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01891/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18289-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso L'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4974/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 4777/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18289/2020 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania, nei limiti del residuo thema decidendumdato - non essendo più contestato il diritto sancito dal giudice di prime cure al superiore inquadramento nella VIII qualifica funzionale (anziché nella VII erroneamente attribuita) dall’inizio del rapporto di lavoro presso la struttura commissariale dal 17.3.1986 all’avvenuto reinquadramento - dal riconoscimento del diritto dell’istante, in relazione alle svolte mansioni di capo servizio, all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale a far data dal 18.4.1990, ossia dal momento del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a tale riconoscimento fino al soddisfo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto lo svolgimento da parte dell’istante dei compiti altamente qualificati di cui alle ordinanze commissariali invocate connessi alla titolarità di posizioni preminenti nell’organigramma regionale e la riconducibilità degli stessi alla qualifica dirigenziale come descritta nell’art. 22 l.

Regione Campania n. 27/1984 con conseguente fondatezza del diritto al trattamento economico dovuto in relazione all’attività dirigenziale prestata con decorrenza dal momento del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Giordano;CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 730/1986, dell’ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672/1989 e dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della pronunzia di attribuzione della qualifica dirigenziale con effetto dalla data di stabilizzazione nei ruoli della Regione, stante l’irrilevanza ai fini dell’accesso ai predetti ruoli, da operarsi sulla base del superamento del concorso riservato previsto con riferimento all’inquadramento corrispondente stabilito dall’invocata ordinanza del Ministero della Protezione Civile, dell’eventuale attribuzione di funzioni superiori presso la struttura commissariale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 596/1986 del [OSCURATO:PERSONA] di Governo di cui alla l. n. 219/1981, degli artt. 12 preleggi e 1363 e 1364 c.c. la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal criterio legale di interpretazione letterale degli atti quanto al testo della richiamata ordinanza stante il travisamento della struttura organizzativa dell’Ufficio del Commissario di Governo, articolata non, come affermato inmotivazione, in tre aree corrispondenti ai servizi in cui era strutturata la Giunta regionale bensì in una pluralità di uffici sganciati da quel riferimento ad uno dei quali era preposta la Giordano; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l.

Regione Campania n. 27/1984 e 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972, la Regione ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale dovendo escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dalla Giordano alle declaratorie recate dalle norme invocate a definizione del ruolo dirigenziale; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.

Regione Campania n. 11/1991 è prospettata in relazione alla riconducibilità all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale della posizione ricoperta dalla Giordano ove anche questa fosse valutata, come comunque non potrebbe ritenersi ammissibile trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla data di riferimento dell’operazione da individuarsi in quella del 18.4.1990, data del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione; - che con il quinto motivo la Regione ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputando alla Corte territoriale l’incongruità dell’operato giudizio trifasico per aver omesso la valutazione dei contenuti professionali dei compiti propri dei responsabili degli uffici di cui all’ordinanza n. 596/1986 e pertanto delle stesse mansioni svolte dalla Giordano; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento atteso che la posizione espressa dalla Corte territoriale per cui le funzioni qualificate dirigenziali accertate come effettivamente svolte presso l’Ufficio del Commissario del Governo comportavano per la Giordano il riconoscimento della qualifica dirigenziale all’atto del passaggio per stabilizzazione nei distinti ruoli della Regione Campania, prescindendo dalle previste modalità di stabilizzazione date dal superamento del concorso espletato per l’inquadramento nella qualifica corrispondente alla tabella di equiparazione fissata nell’ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672 del 22.3.1989 e dalla stessa esistenza nella pianta organica della Regione di una posizione lavorativa di rilievo dirigenziale, si pone in contrasto con l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. n. 23435/2020, Cass. n. 6671/2019, Cass. n. 28451/2018 e Cass.n. 350/2018) secondo cui lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a un dirigente; - che il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata in parte qua e la causa, che non necessita di alcun ulteriore accertamento, decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza, con compensazione delle spese per i due gradi di merito e l’accollo alla Giordano soccombente delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza.

Compensa le spese per i due gradi di merito e condanna la Giordano al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18289-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso L'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4974/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 4777/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18289/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania, nei limiti del residuo thema decidendumdato - non essendo più contestato il diritto sancito dal giudice di prime cure al superiore inquadramento nella VIII qualifica funzionale (anziché nella VII erroneamente attribuita) dall’inizio del rapporto di lavoro presso la struttura commissariale dal 17.3.1986 all’avvenuto reinquadramento - dal riconoscimento del diritto dell’istante, in relazione alle svolte mansioni di capo servizio, all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale a far data dal 18.4.1990, ossia dal momento del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a tale riconoscimento fino al soddisfo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto lo svolgimento da parte dell’istante dei compiti altamente qualificati di cui alle ordinanze commissariali invocate connessi alla titolarità di posizioni preminenti nell’organigramma regionale e la riconducibilità degli stessi alla qualifica dirigenziale come descritta nell’art. 22 l. Regione Campania n. 27/1984 con conseguente fondatezza del diritto al trattamento economico dovuto in relazione all’attività dirigenziale prestata con decorrenza dal momento del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Giordano;CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 730/1986, dell’ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672/1989 e dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della pronunzia di attribuzione della qualifica dirigenziale con effetto dalla data di stabilizzazione nei ruoli della Regione, stante l’irrilevanza ai fini dell’accesso ai predetti ruoli, da operarsi sulla base del superamento del concorso riservato previsto con riferimento all’inquadramento corrispondente stabilito dall’invocata ordinanza del Ministero della Protezione Civile, dell’eventuale attribuzione di funzioni superiori presso la struttura commissariale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 596/1986 del [OSCURATO:PERSONA] di Governo di cui alla l. n. 219/1981, degli artt. 12 preleggi e 1363 e 1364 c.c. la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal criterio legale di interpretazione letterale degli atti quanto al testo della richiamata ordinanza stante il travisamento della struttura organizzativa dell’Ufficio del Commissario di Governo, articolata non, come affermato inmotivazione, in tre aree corrispondenti ai servizi in cui era strutturata la Giunta regionale bensì in una pluralità di uffici sganciati da quel riferimento ad uno dei quali era preposta la Giordano; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984 e 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972, la Regione ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale dovendo escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dalla Giordano alle declaratorie recate dalle norme invocate a definizione del ruolo dirigenziale; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. Regione Campania n. 11/1991 è prospettata in relazione alla riconducibilità all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale della posizione ricoperta dalla Giordano ove anche questa fosse valutata, come comunque non potrebbe ritenersi ammissibile trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla data di riferimento dell’operazione da individuarsi in quella del 18.4.1990, data del superamento della procedura selettiva pubblica e della sua stabilizzazione nei ruoli della Regione; - che con il quinto motivo la Regione ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputando alla Corte territoriale l’incongruità dell’operato giudizio trifasico per aver omesso la valutazione dei contenuti professionali dei compiti propri dei responsabili degli uffici di cui all’ordinanza n. 596/1986 e pertanto delle stesse mansioni svolte dalla Giordano; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento atteso che la posizione espressa dalla Corte territoriale per cui le funzioni qualificate dirigenziali accertate come effettivamente svolte presso l’Ufficio del Commissario del Governo comportavano per la Giordano il riconoscimento della qualifica dirigenziale all’atto del passaggio per stabilizzazione nei distinti ruoli della Regione Campania, prescindendo dalle previste modalità di stabilizzazione date dal superamento del concorso espletato per l’inquadramento nella qualifica corrispondente alla tabella di equiparazione fissata nell’ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672 del 22.3.1989 e dalla stessa esistenza nella pianta organica della Regione di una posizione lavorativa di rilievo dirigenziale, si pone in contrasto con l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. n. 23435/2020, Cass. n. 6671/2019, Cass. n. 28451/2018 e Cass.n. 350/2018) secondo cui lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a un dirigente; - che il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata in parte qua e la causa, che non necessita di alcun ulteriore accertamento, decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza, con compensazione delle spese per i due gradi di merito e l’accollo alla Giordano soccombente delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza. Compensa le spese per i due gradi di merito e condanna la Giordano al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed al
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