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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 19938/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16712/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA]- RONE 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MALA- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato agli indi- rizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1373/2019 depositata il 01/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dopo aver acquistato una puledra d a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di € 1.187,85, [OSCURATO:PERSONA] lo cita in giudizio – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento delle spese di mantenimento e addestramento della cavalla, quantificate in € 30.459,00facendo valere che era stata pro- messa l’appartenenza alla razza pregiata americana [OSCURATO:PERSONA], ma che i correlativi documenti non erano stati consegnati da parte del Verzelletti.

Il Tribunale di Verona rigetta la domanda ritenendo che l'inadempimento non sia di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale.

La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio rileva infatti che il valore della cavalla è superiore al prezzo d'acquisto e che Moscatelli non ha provato uno specifico interesse a possedere un cavallo di razza [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Venezia conferma la sentenza di primo grado.

Ricorre in cassazione il compratore con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il venditore con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 1497 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si contesta che la C orte d'appello abbia erroneamente qualificato il caso come mancanza di qualità essenziali, mentre si trattava di mancanza di qualità promesse, non considerando rilevante il fatto che il venditore avesse garantito la razza della cavalla.

Si afferma che il giudice di secondo grado abbia erroneamente richiesto la prova dell'importanza della qualità della razza [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’uso dell’animale, mentre nella fattispecie delle qualità promesse tale prova non sarebbe necessaria.

Si sostiene che il venditore ha garantito esplicitamente tale qualità al momento della vendita e che ciò sia stato determinante per il consenso dell’acquirente.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’assenza di una motivazione adeguata.

Si sostiene che la corte territoriale abbia basato il proprio giudizio su considerazioni prive di riscontro probatorio, trascurando elementi decisivi.

In particolare, la corte avrebbe errato nel ritenere il prezzo d’acquisto e l’apprezzamento soggettivo dell’animale elementi sufficienti per escludere la rilevanza della mancanza della qualità promessa, ossia l’appartenenza della cavalla alla razza [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia, inoltre , che la corte non avrebbe preso in considerazione le prove documentali e testimoniali che confermavano l’avvenuta promessa della qualità in questione, facendo confusione tra le due ipotesi previste dall’art. 1497 c.c. (qualità promesse e qualità essenziali).

Il ricorso sottolinea che la corte si sarebbe contraddetta, passando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qualità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’animale, erroneamente richiesto solo per i difetti di qualità essenziali.

La mancanza di motivazione risiederebbe anche nell’assenza di un’adeguata analisi delle prove offerte.

1.2. - I primi due motivi possono essere esaminati congiunta- mente per connessione.

Essi sono infondati.

La parte della sentenza censurata dai primi due motivi è la se- guente: «Occorre allora verificare se effettivamente, come asserito dall’appellante, l'appartenenza della cavalla alla razza [OSCURATO:PERSONA] sia stato l'elemento determinante del consenso, effettivamente indicato negli accordi intercorsi tra le parti. […] Nessuno dei testi ha dichiarato che il Moscatelli avesse espressamente richiesto che la puledra fosse di tale razza, né […]che avesse espresso le motivazioni di tale acquisto.

Dalle deposizioni assunte risulta che quando il Moscatelli si è recato presso il maneggio dove si trovava la cavalla l'ha acquistata senza pretendere l'immediata consegna dei documenti e senza fare alcun riferimento all'importanza della razza della stessa.

Né tantomeno ha esplicitato la funzione per cui acquistava la cavalla, ad esempio per scopi riproduttivi, per insegnamento nelle scuole di equitazione o per finalità sportive, né ha chiesto di svolgere visite sull'animale al fine di identificare lo stato dello stesso.

Che la razza della puledra non costituisse una qualità promessa con carattere di essenzialità, si desume anche dal prezzo pagato, nettamente inferiore al valore di un cavallo della razza [OSCURATO:PERSONA], ed anzi anche nettamente inferiore al valore del cavallo acquistato.

Si deve, quindi, affermare che l'appellante si è determinato all'acquisto esclusivamente perché l'animale era di suo gradimento e perché il prezzo era molto conveniente.

Pertanto, non avendo l'appellante provato, né tanto meno allegato, se non tardivamente nel presente grado, quale fosse l'interesse perseguito con l'acquisto dell'animale[…] e risultando dalla consulenza tecnica svolta in primo grado che il valore dello stesso è notevolmente superiore al prezzo di mercato […] non sussiste il presupposto del grave inadempimento necessario per dichiarare la risoluzione del contratto».

Tale motivazione regge alle censure dei due motivi di ricorso.

In premessa la Corte di appello aveva correttamente distinto ex art.1497 c.c.tra qualità promesse, da un lato , e qualità essenziali per l'uso,dall'altro.

Successivamente (nella parte riportata sopra) ha in- centrato il suo accertamento di fatto sul difetto di prova della pro- messa relativa alla qualità della razza del cavallo.

Tutto ciò che segue la constatazione del prezzo molto conveniente (dal «pertanto» in poi, e così anche il riferimento non del tutto limpido all’«l'interesse per- seguito con l'acquisto dell'animale»)avrebbe potuto essere omesso senza infirmare la solidità dell’accertamento.

Con ciò cade l’argomento che la C orte distrettuale si sarebbe contraddetta, pas- sando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qua- lità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’animale.

Chiarito questo punto, il resto delle argomentazioni del ricorrente si risolve in una sovrapposizione dell'apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello della Corte di appello.

Dinanzi a ciò , il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Ciò è accaduto nel caso di specie.

Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU n. 8053/2014).

Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

I primi due motivi sono rigettati.

2. - Con ciò è caducato anche il terzo motivo d i ricorso , che denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della domanda di risarcimento del danno.

Si afferma che, una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento, la corte avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento delle spese sostenute per il mantenimento e l'addestramento della cavalla.

Ciò è precluso dal rigetto dei primi due motivi di ricorso.

3. – È a ssorbito il ricorso incidentale condizionato con il quale il venditore, in caso di accoglimento del ricorso principale,chiedeva di mantenere aperta la prospettiva della condanna d i [OSCURATO:PERSONA] a manlevarlo.

4. - Il ricorso principale è rigettato , assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.300,00,oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16712/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA]- RONE 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MALA- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato agli indi- rizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1373/2019 depositata il 01/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dopo aver acquistato una puledra d a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di € 1.187,85, [OSCURATO:PERSONA] lo cita in giudizio – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] - per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento delle spese di mantenimento e addestramento della cavalla, quantificate in € 30.459,00facendo valere che era stata pro- messa l’appartenenza alla razza pregiata americana [OSCURATO:PERSONA], ma che i correlativi documenti non erano stati consegnati da parte del Verzelletti. Il Tribunale di Verona rigetta la domanda ritenendo che l'inadempimento non sia di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale. La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio rileva infatti che il valore della cavalla è superiore al prezzo d'acquisto e che Moscatelli non ha provato uno specifico interesse a possedere un cavallo di razza [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Venezia conferma la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione il compratore con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il venditore con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 1497 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. Si contesta che la C orte d'appello abbia erroneamente qualificato il caso come mancanza di qualità essenziali, mentre si trattava di mancanza di qualità promesse, non considerando rilevante il fatto che il venditore avesse garantito la razza della cavalla. Si afferma che il giudice di secondo grado abbia erroneamente richiesto la prova dell'importanza della qualità della razza [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’uso dell’animale, mentre nella fattispecie delle qualità promesse tale prova non sarebbe necessaria. Si sostiene che il venditore ha garantito esplicitamente tale qualità al momento della vendita e che ciò sia stato determinante per il consenso dell’acquirente. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’assenza di una motivazione adeguata. Si sostiene che la corte territoriale abbia basato il proprio giudizio su considerazioni prive di riscontro probatorio, trascurando elementi decisivi. In particolare, la corte avrebbe errato nel ritenere il prezzo d’acquisto e l’apprezzamento soggettivo dell’animale elementi sufficienti per escludere la rilevanza della mancanza della qualità promessa, ossia l’appartenenza della cavalla alla razza [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, inoltre , che la corte non avrebbe preso in considerazione le prove documentali e testimoniali che confermavano l’avvenuta promessa della qualità in questione, facendo confusione tra le due ipotesi previste dall’art. 1497 c.c. (qualità promesse e qualità essenziali). Il ricorso sottolinea che la corte si sarebbe contraddetta, passando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qualità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’animale, erroneamente richiesto solo per i difetti di qualità essenziali. La mancanza di motivazione risiederebbe anche nell’assenza di un’adeguata analisi delle prove offerte. 1.2. - I primi due motivi possono essere esaminati congiunta- mente per connessione. Essi sono infondati. La parte della sentenza censurata dai primi due motivi è la se- guente: «Occorre allora verificare se effettivamente, come asserito dall’appellante, l'appartenenza della cavalla alla razza [OSCURATO:PERSONA] sia stato l'elemento determinante del consenso, effettivamente indicato negli accordi intercorsi tra le parti. […] Nessuno dei testi ha dichiarato che il Moscatelli avesse espressamente richiesto che la puledra fosse di tale razza, né […]che avesse espresso le motivazioni di tale acquisto. Dalle deposizioni assunte risulta che quando il Moscatelli si è recato presso il maneggio dove si trovava la cavalla l'ha acquistata senza pretendere l'immediata consegna dei documenti e senza fare alcun riferimento all'importanza della razza della stessa. Né tantomeno ha esplicitato la funzione per cui acquistava la cavalla, ad esempio per scopi riproduttivi, per insegnamento nelle scuole di equitazione o per finalità sportive, né ha chiesto di svolgere visite sull'animale al fine di identificare lo stato dello stesso. Che la razza della puledra non costituisse una qualità promessa con carattere di essenzialità, si desume anche dal prezzo pagato, nettamente inferiore al valore di un cavallo della razza [OSCURATO:PERSONA], ed anzi anche nettamente inferiore al valore del cavallo acquistato. Si deve, quindi, affermare che l'appellante si è determinato all'acquisto esclusivamente perché l'animale era di suo gradimento e perché il prezzo era molto conveniente. Pertanto, non avendo l'appellante provato, né tanto meno allegato, se non tardivamente nel presente grado, quale fosse l'interesse perseguito con l'acquisto dell'animale[…] e risultando dalla consulenza tecnica svolta in primo grado che il valore dello stesso è notevolmente superiore al prezzo di mercato […] non sussiste il presupposto del grave inadempimento necessario per dichiarare la risoluzione del contratto». Tale motivazione regge alle censure dei due motivi di ricorso. In premessa la Corte di appello aveva correttamente distinto ex art.1497 c.c.tra qualità promesse, da un lato , e qualità essenziali per l'uso,dall'altro. Successivamente (nella parte riportata sopra) ha in- centrato il suo accertamento di fatto sul difetto di prova della pro- messa relativa alla qualità della razza del cavallo. Tutto ciò che segue la constatazione del prezzo molto conveniente (dal «pertanto» in poi, e così anche il riferimento non del tutto limpido all’«l'interesse per- seguito con l'acquisto dell'animale»)avrebbe potuto essere omesso senza infirmare la solidità dell’accertamento. Con ciò cade l’argomento che la C orte distrettuale si sarebbe contraddetta, pas- sando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qua- lità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’animale. Chiarito questo punto, il resto delle argomentazioni del ricorrente si risolve in una sovrapposizione dell'apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello della Corte di appello. Dinanzi a ciò , il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU n. 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. I primi due motivi sono rigettati. 2. - Con ciò è caducato anche il terzo motivo d i ricorso , che denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della domanda di risarcimento del danno. Si afferma che, una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento, la corte avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento delle spese sostenute per il mantenimento e l'addestramento della cavalla. Ciò è precluso dal rigetto dei primi due motivi di ricorso. 3. – È a ssorbito il ricorso incidentale condizionato con il quale il venditore, in caso di accoglimento del ricorso principale,chiedeva di mantenere aperta la prospettiva della condanna d i [OSCURATO:PERSONA] a manlevarlo. 4. - Il ricorso principale è rigettato , assorbito quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.300,00,oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore
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