CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura su foglio allegato in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 8125/2021 della Corte d’appello di Roma depositatail 07/12/2021 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponevaopposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoemesso in data 12.5.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, infavore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri, della somma di euro 19.428,00, oltreinteressi e spese della procedura.Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando chela somma oggetto dello stesso si fondava sulla transazione sottoscritta indata 21.10.2013 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri, dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto) e comprendevala sorte (euro 18.210,00) e le spese liquidate con un precedente decretoingiuntivo del 20.5.2014, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di euro 18.210,00, oltreinteressi legali come richiesti e spese della procedura (euro 130,00 perspese ed euro 930,00 per compensi, oltre IVA e CPA).Il Tribunale affermava che tale primo decreto ingiuntivo, non opposto, eradivenuto definitivo e che l'art. 477 c.p.c. prevede che il titolo esecutivocontro il defunto abbia efficacia contro gli eredi, con la conseguenza chequel titolo aveva efficacia anche contro [OSCURATO:PERSONA] e che l’opposto,avendo già ottenuto altro e analogo titolo giudiziale, non poteva, per difettodi interesse, rilevabile d’ufficio, richiedere ulteriormente un secondo decretoingiuntivo avente lo stesso titolo e oggetto del primo.2. Sull’impugnazione di Roberto d'Atri, la Corte d’appello di Roma rigettavail gravame, affermando che sulla domanda di interessi doveva ritenersiessersi formato il giudicato esterno, che era stato violato il divieto difrazionamento del credito, nascente da un unico rapporto obbligatorio, inplurime richieste giudiziali, che la prima ingiunzione aveva liquidatointeressi di legge di base (0,1%) come richiesti dal ricorrente, che il d.lgs.n. 192/2012, che aveva modificato il d.lgs. n. 231/2002 introducendo gliinteressi moratori in caso di ritardi di pagamento nelle transazioni2 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026commerciali, era entrato in vigore in epoca precedente alla proposizionedella prima domanda in sede monitoria, con la conseguenza che la richiestadi interessi moratori si sarebbe dovuta proporre in quella sede, e che ilgiudicato copriva il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, la Corte osserva che sono prive di fondamento leeccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente.In primo luogo, anche a voler ritenere che l’omissione sulla relata di notificadel ricorso, non redatta su documento separato, del codice fiscale delmittente e dell’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo di posta elettronicacertificata del destinatario sia stato estratto determini la nullità dellanotifica, siffatta nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopodall’avvenuta costituzione del destinatario.In secondo luogo, nella fattispecie, nonostante l'assenza di specificiriferimenti ad una delle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., ladoglianza è chiaramente desumibile dalla rubrica, nella parte in cui denunciala violazione degli artt. 101 c.p.c. e 24 e 111 Cost., e, quindi, una violazionedi legge.Da ultimo, l’esposizione dei fatti non solo non è sintetica, ma comprende,di contro, un’analitica (sviluppandosi per circa undici pagine) ricostruzionedell’evoluzione processuale del giudizio.1.1. Parimenti, infondata è l’eccezione, sollevata dal ricorrente con lamemoria illustrativa, di inammissibilità del controricorso per l’asseritagenericità della procura ad litem rilasciata dall’intimato e per l’asseritomancato deposito della stessa.Invero, da un lato, la detta procura è senz’altro specifica (contenendo unchiaro riferimento al “giudizio introdotto innanzi alla Suprema Corte di3 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026Cassazione dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri con ricorso n. rg. 9299/2022 notificatoall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo PEC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativoall’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8125 del07.12.2021 n.r.g. 5050/2018”) e, dall’altro lato, la stessa risulta depositatasul desk unitamente al controricorso.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 101 c.p.c.e 24 e 111 Cost., per aver la Corte territoriale sollevato d’ufficio la questionedel giudicato esterno del primo dei due decreti ingiuntivi (siccome nonopposto) senza aver prima instaurato il contraddittorio tra le parti.2.1. Il motivo è infondato.Invero, la questione concernente l’essersi formato il giudicato esterno nonsolo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto afondamento dello stesso (precludendo in tal modo ogni ulteriore esamedelle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altrogiudizio), non è stata rilevata d’ufficio per la prima volta dalla Corted’appello, ma era stata sollevata già dall’odierno controricorrente con lacomparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 5 del controricorso) e,soprattutto, era già stata valorizzata dal Tribunale con la sentenza di primogrado (cfr. pagg. 2-3 della sentenza qui impugnata).Alla base di quest’ultima decisione, infatti, il giudice di prime cure avevarichiamato Cass., Sez. L, Sentenza n. 9695 del 23/04/2009, secondo cui ilcreditore che abbia ottenuto sentenza di condanna del debitore ha esauritoil diritto di azione e non può, per difetto di interesse rilevabile anche d'ufficioin ogni stato e grado del processo, richiedere ulteriormente un decretoingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stessooggetto di cui alla sentenza. Successivamente, lo stesso giudice ha altresìrichiamato Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017 (peraltro,confermata da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018 e daCass., Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024), a mente della quale ilprincipio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo4 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che necostituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trovaapplicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna alpagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia propostaopposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al creditoazionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte agiustificazione della relativa domanda in altro giudizio.Ragion per cui non vi era la necessità di instaurare previamente ilcontraddittorio tra le parti.È appena il caso di aggiungere, poi, che, ove il giudice esamini d'ufficio,come nella specie, una questione di puro diritto, senza procedere alla suasegnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura delladiscussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto(indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diversodall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi,la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenzasolo se tale errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti diquestioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombentepuò dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere diindicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenereuna eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20935 del30/09/2009; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 12/04/2013, Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016 e Cass., Sez. 2, Sentenza n.17473 del 04/07/2018).3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1224e 2909 c.c. e 633 c.p.c., per aver la Corte di merito erroneamente, a suodire, ritenuto che il d.lgs. n. 192/2012, che aveva modificato il d.lgs. n.231/2002 introducendo gli interessi moratori in caso di ritardi di pagamento5 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026nelle transazioni commerciali, fosse entrato in vigore in epoca precedentealla proposizione della prima domanda in sede monitoria, con laconseguenza che la richiesta di interessi moratori si sarebbe dovutaproporre in quella sede, e che il giudicato formatosi sul credito baseprecludesse la possibilità di invocare in un successivo giudizio ilriconoscimento degli interessi moratori.3.1. Il motivo è infondato.Il creditore che, senza riserva alcuna per il risarcimento del maggior dannoai sensi dell'art. 1224 secondo comma, c.c., chiede e ottiene la condannadel debitore al pagamento di un'obbligazione pecuniaria e al risarcimentodel danno da ritardo nella misura degli interessi legali (art. 1224, primocomma, c.c.), non può poi agire in separato giudizio per il risarcimento delpredetto maggior danno fondato sullo stesso ritardo perché l'accoglimentodella sua domanda, proposta nel primo giudizio, contiene l'accertamento -definitivo, se passato in giudicato (art. 2909 c.c.) - che fino al momento incui le parti hanno potuto allegare altri fatti il danno patrimoniale è quellochiesto e liquidato nella misura presunta dal legislatore (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 10805 del 03/12/1996; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3187del 04/03/2003).Il richiamo operato dal ricorrente a Cass., Sez. U, Sentenza n. 4510 del2006 (il cui principio è stato poi ribadito da Cass, Sez. 3, Sentenza n. 24373del 16/11/2006) non è pertinente, atteso che le Sezioni Unite hannoanalizzato una fattispecie difforme da quella in esame, statuendo che ildecreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosagiudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alledomande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenutanell'art. 640, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda diingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sedeordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di6 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in partedella richiesta).A loro volta, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 03/05/1974 e Cass., Sez.L, Sentenza n. 3188 del 02/04/1987 si riferiscono al differente caso in cui,rispettivamente, il decreto ingiuntivo non opposto abbia accolto la domandadel creditore limitatamente al pagamento della sorte capitale ed abbiaescluso gli interessi (nella cui evenienza questa Corte ha negato che suquesta ultima richiesta si fosse formato un accertamento negativo,preclusivo della proposizione di tale pretesa in sede ordinaria) e il creditoreabbia chiesto e ottenuto con decreto monitorio il pagamento del (solo) suocredito originario (nel qual caso non resta preclusa la richiesta degli interessidelle somme stesse, all'uopo potendo egli riproporre la domanda in viaordinaria, o con richiesta di altro decreto ingiuntivo).Nell’ipotesi in esame, invece, l’odierno ricorrente, con il primo ricorsomonitorio, aveva già chiesto e ottenuto, oltre alla sorte capitale, altresì gliinteressi, sia pure nella misura legale.Non contrasta con quanto in precedenza esposto Cass., Sez. L, Sentenza n.9857 del 06/07/2002 la quale, peraltro con riferimento a crediti di lavori, icui accessori sono riconoscibili d’ufficio, ha affermato che, quando ilcreditore della prestazione assistenziale della quale sia stata tardivamentepagata la sola somma capitale abbia richiesto ed ottenuto un decretoingiuntivo relativo al pagamento degli interessi legali su tale somma, benpuò lo stesso proporre, successivamente al passaggio in giudicato di questo,un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, larivalutazione monetaria sul medesimo importo.Ugualmente non è invocabile nella presente sede Cass., Sez. 3, Sentenzan. 18205 del 03/07/2008, che si riferisce al difforme caso in cui il decretoingiuntivo divenuto inoppugnabile sia stato ottenuto dal creditore per unafrazione soltanto del suo credito, ben potendo il creditore instaurare unsuccessivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito.7 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026Da ultimo, anche il richiamo operato nella memoria illustrativa a Cass., Sez.3, Ordinanza n. 31896 del 2019 è inconferente, atteso che con talepronuncia questa Corte ha affermato che la circostanza che, a fronte dellarichiesta di pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, la creditrice sifosse vista riconoscere - in sede monitoria - gli interessi nella sola misuralegale, non avesse esplicato effetti di un giudicato reiettivo della richiestadei maggiori interessi e non avesse precluso quindi la riproposizione delladomanda in via ordinaria.3.2. La censura concernente l’entrata in vigore del d.l. n. 132/2014(convertito, con modifiche, nella l. n. 162/2014), con il quale è statoaggiunto all’art. 1284 c.c. il quarto comma, in epoca successivaall’emissione del primo decreto ingiuntivo (20.5.2014), non attinge la ratiodecidendi sottesa alla sentenza qui impugnata, la quale si sostanzia nelrilevare, peraltro ad adiuvandum, che il d.lgs. n. 192/2012 invocato dalcreditore con il secondo ricorso monitorio (cfr. pag. 5 del ricorso) e che haapportato modifiche al d.lgs. n. 231/2002, era entrato in vigore il30.11.2012 e, dunque, in epoca precedente alla proposizione della primadomanda monitoria, con la conseguenza che il riconoscimento degliinteressi moratori si sarebbe potuto (recte, dovuto) chiedere già in quellasede.È pertanto, irrilevante, in quest’ottica, la circostanza che solo con l’atto diappello o, a tutto concedere, con le precisazioni formulate nel primo gradodel presente giudizio il ricorrente avesse richiesto gli interessi moratori inbase alla legge n. 162 del 2014 (entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi,successivamente al deposito del primo ricorso monitorio).4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112,477 e 645 c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato che con ilsecondo ricorso monitorio egli aveva chiesto, nei confronti di un diversodestinatario (l’erede dell’originario ingiunto), altresì gli interessi moratori e8 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026le spese della procedura esecutiva intentata sulla base del primo decretoingiuntivo.4.1. Il motivo è infondato.Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia dicondanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e nonpuò, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condannacontro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trovaderoga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, purnella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alladuplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere unasituazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibiledi conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata.In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13518 del21/07/2004 ha confermato la sentenza del giudice di merito sulla premessache il provvedimento di liquidazione degli onorari al c.t.u., benché titoloesecutivo, non fosse idoneo ad ottenere l'iscrizione di ipoteca giudiziale; diqui l'esistenza dell'interesse a promuovere un giudizio contenzioso (sullastessa lunghezza d’onda già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 135del 05/01/2001).In quest’ottica, il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivogiudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamentoalcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si siaconsumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussistal'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto odel processo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019; conf.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13612 del 21/05/2025).Orbene, nel caso di specie, il creditore non aveva alcuno specifico interessea duplicare i titoli, se solo si considera che il primo decreto ingiuntivo (nonopposto e, quindi, passato in giudicato), emesso nei confronti, tra gli altri,di [OSCURATO:PERSONA], aveva efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.9 di 10Numero registro generale 9299/2022Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 17978/2026Data pubblicazione 04/06/2026477 c.p.c., anche nei confronti dell’erede [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero chegià lo aveva speso in sede di esecuzione immobiliare a carico del secondo.Del resto, fermo restando che il ricorrente non ha neppure dedotto lanecessità di procurarsi un nuovo titolo al fine di ottenere l’iscrizione diipoteca giudiziale, con il secondo ricorso il d’Atri ha chiesto l’ingiunzione perle stesse causali già ottenute con il primo d.i., rappresentate dal residuocredito di euro 18.210,00, dalle spese (di euro 130,00) e dal compenso (dieuro 930,00) liquidati con il detto provvedimento, limitandosi ad invocareex novo gli interessi moratori(in base al d.lgs. n. 231/2002) in luogo di quellilegali.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese delpresente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi ed euro200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]Parola.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo10 di 10