CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13371 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: creditoIVA - notifica cessione Martellied elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Cicerone n.44; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno, n.9389/5/2018 depositata il 30 ottobre 2018,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regiona le della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento av- versola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n.160/05/16 che aveva dichiarato ina mmissibile il ricorso introdut- tivodella società, proposto avverso la nota indirizzatole dall’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in risposta alla notifica del 27.4.2015, in cui l’Amministrazione finanziaria comunicava che tale notifica non producevaeffetto nei suoi confronti, dal momento che la cessione del creditoin essa indicato atteneva alla richiesta di rimborso di un cre- ditoIVA che in quel momento non poteva considerarsi certo, liquido edesigibile. 2. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello ritenevano chel’atto impugnato si ponesse al di fuori del perimetro degli atti im- pugnabiliavanti al giudice tributario ex art.19 del d.lgs. n.546/1992. 3.Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la contribuente perquattro motivi, c ui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ. - la ricorrente prospetta la violazione falsa applicazione degliarticoli 19 e 21 del d.lgs. n.546/1992, 38 del d.P.R. n.602/1973 peraver la CTR erroneamente accolto l’interpretazione dell’Agenzia se- condola quale il ricorso introduttivo sarebbe stato inammissibile per- chéproposto avverso un atto asseritamente non impugnabile. 4.1.Il secondo mot ivo della società - in relazione all’articolo 360 primo comman. 4 cod. proc. civ. - denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 112 cod. proc. civ., 7 della l. n.212/2000, 3 della l. n.241/1990,56 del d.P.R. n.633/1972, 3, 24, 97 Cost. avend o la CTR omessodi pronunziarsi nel merito su tutta la domanda, limitandosi a rigettareil ricorso con conferma della dichiarazione di inammissibilità delricorso introduttivo. 4.2. Con il terzo motivo la ricorrente - ai fini dell’articolo 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - denuncia la nulità della sentenza per omessapronuncia sul merito della controversia, in violazione dell’art.112cod. proc. civ., alla luce degli artt.1260 e ss. cod. civ., 30, 38 - bis, 54 e 57 del d.P.R. n.633/1972, 115 cod. proc. c iv., non essendosi la CTRpronunciata sul merito della controversia, concernente il rimborso dieuro 1.028.242,00. 4.3.Il quarto motivo - agli effetti dell’articolo 360 primo comma n. 4 cod.proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per omessa pron un- cia in ordine all’impugnabilità e illegittimità del rifiuto tacito di rim- borso, in violazione degli articoli 112 cod. proc. civ., 19 del d.lgs. n.546/1992,30, 38 - bis, 54 e 57 del d.P.R. n.633/1972, 115 cod. proc. civ., avendo la CTR mancato di pronuncia rsi sul rifiuto tacito di rim- borso,domanda pure articolata dalla società. 5.In via preliminare ad ogni altra questione va rilevato d’ufficio il di- fettodi legittimazione della ricorrente e di interesse a ricorrere. E’ in- fatti intervenuta la cessione del credito in data 27.4.2015, come da comunicazionepacificamente notificata all’Agenzia ai fini dell'art 1264 cod.civ.. 6.Per effetto della cessione, la cedente è divenuta priva di legittima- zionein relazione al credito ceduto. Ciò è riscontrato dal fatto che il paralleloprocesso iscritto all’RGN 13374/19 relativo al credito IVA chie- stoa rimborso, è stato incardinato dall a [OSCURATO:SOCIETA]. quale ces- sionaria,senza coinvolgimento alcuno della cedente, come peraltro ri- feriscela controricorrente nell’incipit del proprio atto di costituzione nel presenteprocesso di legittimità. E’ un elemento che, unito a quanto precede,conduce a ritenere che non sussistano neppure i presupposti perla riunione ex art.274 cod. proc. civ. al presente processo di quello, ilquale infatti è stato separatamente deciso dalla Corte all’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tutto quanto evidenziato conferma che la ri- correntenon ha legittimazione in relazione al credito ceduto e, invero, nonha neppure interesse ex art.100 cod. proc. civ. a ricorrere avverso larisposta data dall’Agenzia alla notifica della cessione del credito nel presenteprocesso. 7.Il ricorso è conseguentemente inammissibile per i suddetti concor- rentiprofili e le spese di lite sono interamente compensate in ragione delrilievo d’ufficio della questione. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile e com- pensale spese di lite. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impo