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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42891/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24568/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 5 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 496 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione dei reati intervenuta prima della adozione della sentenza gravata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito applicato le cause di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione previste sia dall'art. 1 del decreto-legge n. n. 73 del 2018, convertito dalla legge n. 93 del 2018, che operava "per i processi pendenti" nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2018 (indipendentemente dall'adozione in quell'arco temporale di provvedimenti di rinvio); sia dall'art. 83, comma 4, dei decreto-legge n. 18 del 2020, applicabile anche durante il decorso del termine per depositare la motivazione della sentenza di primo grado; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ert es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24568/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 5 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 496 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione dei reati intervenuta prima della adozione della sentenza gravata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito applicato le cause di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione previste sia dall'art. 1 del decreto-legge n. n. 73 del 2018, convertito dalla legge n. 93 del 2018, che operava "per i processi pendenti" nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2018 (indipendentemente dall'adozione in quell'arco temporale di provvedimenti di rinvio); sia dall'art. 83, comma 4, dei decreto-legge n. 18 del 2020, applicabile anche durante il decorso del termine per depositare la motivazione della sentenza di primo grado; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ert es
Decreto Cassazione n. 42891/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris