CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo profilo di censura, afferente al diniego della veste di amministratore di fatto della società cui è riferita l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, è del tutto privo dei requisiti imposti dall'art. 591 cod. proc. pen. non venendo né esposte le ragioni di fatto e gli elementi di diritto su cui si fonda la doglianza, ma soltanto genericamente richiamati i motivi di appello, né indicati i passaggi motivazionali della sentenza impugnata cui sono rivolte le contestazioni; rilevato che quanto al secondo profilo, concernente l'elemento soggettivo della condotta di distruzione o occultamento delle scritture contabili obbligatorie e delle fatture documentanti il volume di affari della società, il ricorso si compone di doglianze meramente contestative senza individuare alcun vulnus concreto della motivazione spesa dalla Corte distrettuale, che coerentemente desume il dolo dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso la mancata presentazione della documentazione richiestagli nel corso della verifica tributaria dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, avvalora definitivamente l'indubbia coscienza e volontà dell'azione, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari da parte del soggetto cui è riferita la condotta criminosa (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), venuto meno anche all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta relativa alla stessa annualità della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione e non rinvenuta all'esito della verifica fiscale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il