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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11824/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6963/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA]. 2560 C.C. r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata– avverso la sentenza n. 2236 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA], depositata ilgiorno 24 agosto 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò giudizialmente la condanna solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di euro 1.523.895,10, a titolo di corrispettivo per forniture di merci eseguite nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo maggio -luglio 2015, invocando la responsabilità exart. 2560, secondo comma, cod. civ. della seconda società, quale cessionaria di ramo di azienda dalla prima in forza di contratto successivo alle forniture; nel resistere alla lite, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: (i) propose, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di un contratto autonomo di garanzia da quest’ultima stipulato a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ogni obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la cessione di aziendanonché in forza di una fideiussione rilasciata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per forniture; (ii) spiegò «domanda subordinata riconvenzionale di regresso» nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’obbligo contrattualmente assunto da quest’ultima di corrispondere qualsiasi somma dovuta a terzi ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.; disposta ed effettuata la chiamata in causa, all’esito del giudizio di primo grado, svolto nell’attiva resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’adito Tribunale di Ferrara: (i) condannò le r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società originariamente convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta; (ii)condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dagli importi versati alla [OSCURATO:SOCIETA].; (iii)rigettò ogni altra domanda; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; per quanto qui ancora d’interesse ed in estrema sintesi, la Corte d’appello felsinea ha: (a) ritenuto integrata la fattispecie contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., per essere il debito verso [OSCURATO:SOCIETA]. correttamente inserito nelle scritture contabili obbligatorie (partitario e libro giornale) della società cedente; (b) negato ogni responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la società appellante, sia in relazione alla fideiussione (dacché operativa tra parti diverse e priva di effetti nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),sia in relazione al contratto di garanzia accessorio alla cessione di azienda (e tanto per mancato svolgimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della procedura previstaper azionare la garanzia); [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi; resistono, con separati controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria illustrativa; Considerato che il primo motivo denuncia «error in iudicando.

Violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2560, 2214, 2215, 2216, 2219 cod. civ.»; ad avviso di parte ricorrente, «non può ritenersi provato l’elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, ossia l’iscrizione delle partite debitorie azionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei libri contabili obbligatori r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’azienda ceduta»: il partitario (comunque privo di numerazione di pagine e di data) non rientra tra le scritture contabili obbligatorie, mentre l’estratto del libro giornale prodotto in lite non corrisponde al paradigma normativo, in quanto costituito da «una copia di alcune pagine sfalsate che non permettono di verificare la regolare tenuta della scrittura» e privo di numerazione progressiva in ogni pagina; il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile; infondata la doglianza(peraltro oltremodo generica) in ordine alla natura dei c.d. partitari: come affermatodal giudice territoriale, infatti, essi costituiscono schede contabili o bbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ciascuna di dette schede riferita ad un conto utilizzato dall’imprenditore e riportante i movimenti del conto, senza previsione positiva di numerazione progressiva, vidimatura o bollatura; inammissibile la doglianza concernente l’estratto del libro giornale, poiché diretta a sollecitare una valutazione di fatto di questa Corte sul concreto ed effettivo contenuto del documento prodotto ed operata senza una adeguata localizzazione dello stesso, cioè a dire senza offrire idonea indicazione sulla collocazione del documento nel fascicolo di ufficio e sulla sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità, in spregio a quanto disposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (sul tema, cfr. Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); in specie, il documento in parola - il cui contenuto è trascritto nell’esposizione del fatto - è indicato come prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale allegato num. 4 alla comparsa di risposta di appello, ma non è invece localizzato nel presente giudizio di legittimità: parte ricorrente omette di riferire se il documento sia stato qui prodotto e dove oppure se abbia inteso fare riferimento alla (eventuale) presenza nel fascicolo di parte della controricorrente depositato in questa sede o innanzi al r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di appello oppure ancora se il documento sia ubicato nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello (cfr., oltre agli arresti sopra citati, anche Cass., Sez.

U, 03/11/2011, n. 22726); a tanto aggiungasi che nemmeno è precisato da parte ricorrente se le contestazioni qui formulate (alla pag. 17 del ricorso) sulla produzione dell’estratto del libro giornale siano state svolte nel giudizio di merito dopo il deposito dello stesso: e tanto le rende del tutto tardive; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1203 cod. civ., parte ricorrente censura il rigetto della domanda di condanna proposta nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base della fideiussione da questa concessa in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; afferma, breviter, il proprio diritto di agire verso il fideiussore della debitrice sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]., poiché il pagamento ad opera di tale fideiussiore avrebbe determinato il venir meno di proprie obbligazioni, implicando la surrogazione legale exart. 1203 cod. civ.; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; inammissibile perché -a tacere dell’apparente evocazione soltanto nel presente giudizio di legittimità dell’istituto della surrogazione legale - non opera una critica puntuale, specifica e pertinente rispetto alla trama argomentativa posta a sostegno della impugnata decisione , incentrata, come riferito nell’esposizione del fatto, sulla estraneità della odierna ricorrente al rapporto fideiussorio intercorso inter alios; infondato dacché – ferm o questo preliminare rilievo - l’eventuale pagamento ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (in adempimento della fideiussione prestata alla [OSCURATO:SOCIETA].) non avrebbe in ogni caso giustificato la esperita domanda di manleva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in tutta evidenza operando la surrogazione legale (supponendone per ipotesi, la ricorrenza dei presupposti) a vantaggio del soggetto effettuante ilpagamento; r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., contesta invece il rigetto della domanda proposta verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù del contratto autonomo di garanzia; assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la procedura pattiziamente prevista era stata rispettata: «la richiesta di indennizzo nei confronti di FC Gold è da intendersi necessariamente formulata correttamente, stante la comunicazione rectius notizia di pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] con la notifica dell’atto di citazione, mentre la richiesta di indennizzo e/o manleva deve ritenersi avvenuta con la domanda riconvenzionale di Coes nei confronti di GDS e con la notifica della chiamata in garanzia da parte di Coes»; il motivo è inammissibile, per plurime ragioni; esso, in primis , argomenta sulla base di circostanze integranti il fatto costitutivo dell’azionato diritto alla manleva (la individuazione degli atti processuali indicati come perfezionativi del procedimento contrattualmente previsto per far valere la garanzia) di cui la ricorrente non allega la introduzionenel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previsti: sicché, nessuna traccia del problema rinvenendosi nella sentenza gravata,la questione appare inammissibilmente dedotta per la prima volta in Cassazione(ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477); in secondo luogo -e pur superando il precedente rilievo – degli atti processuali richiamati il ricorso introduttivo non reca una riproduzione del contenuto - seppur per stralci o passaggi d’interesse - in maniera adeguata o quantomeno sufficiente: e tanto preclude a questa Corte il vaglio sulla fondatezza nel merito dell’assunto sostenuto; in ogni caso, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. è in ricorso soltanto postulata, cioè a dire in alcun modo spiegata, così impropriamente rimettendo a questa Corte il r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compito di ricercare come la predetta violazione si sia verificata, ovvero di ricercare se si intenda denunciare l’erronea assunzione del significato di termini linguistici delle norme evocate oppure la non corretta individuazione del risultato finale della loro lettura; il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate, secondo tariffa professionale, distintamente per ciascuna delle parti controricorrenti, avuto riguardo alle attività difensive effettivamente svolte da ognuna in questo grado; atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,alla refusione in favore d elle part i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità,spese che liquida per la [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di leggee per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionein euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6963/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA]. 2560 C.C. r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata– avverso la sentenza n. 2236 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA], depositata ilgiorno 24 agosto 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò giudizialmente la condanna solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di euro 1.523.895,10, a titolo di corrispettivo per forniture di merci eseguite nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo maggio -luglio 2015, invocando la responsabilità exart. 2560, secondo comma, cod. civ. della seconda società, quale cessionaria di ramo di azienda dalla prima in forza di contratto successivo alle forniture; nel resistere alla lite, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: (i) propose, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di un contratto autonomo di garanzia da quest’ultima stipulato a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ogni obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la cessione di aziendanonché in forza di una fideiussione rilasciata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per forniture; (ii) spiegò «domanda subordinata riconvenzionale di regresso» nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’obbligo contrattualmente assunto da quest’ultima di corrispondere qualsiasi somma dovuta a terzi ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.; disposta ed effettuata la chiamata in causa, all’esito del giudizio di primo grado, svolto nell’attiva resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’adito Tribunale di Ferrara: (i) condannò le r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società originariamente convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta; (ii)condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dagli importi versati alla [OSCURATO:SOCIETA].; (iii)rigettò ogni altra domanda; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; per quanto qui ancora d’interesse ed in estrema sintesi, la Corte d’appello felsinea ha: (a) ritenuto integrata la fattispecie contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., per essere il debito verso [OSCURATO:SOCIETA]. correttamente inserito nelle scritture contabili obbligatorie (partitario e libro giornale) della società cedente; (b) negato ogni responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la società appellante, sia in relazione alla fideiussione (dacché operativa tra parti diverse e priva di effetti nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),sia in relazione al contratto di garanzia accessorio alla cessione di azienda (e tanto per mancato svolgimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della procedura previstaper azionare la garanzia); [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi; resistono, con separati controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria illustrativa; Considerato che il primo motivo denuncia «error in iudicando. Violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2560, 2214, 2215, 2216, 2219 cod. civ.»; ad avviso di parte ricorrente, «non può ritenersi provato l’elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, ossia l’iscrizione delle partite debitorie azionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei libri contabili obbligatori r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’azienda ceduta»: il partitario (comunque privo di numerazione di pagine e di data) non rientra tra le scritture contabili obbligatorie, mentre l’estratto del libro giornale prodotto in lite non corrisponde al paradigma normativo, in quanto costituito da «una copia di alcune pagine sfalsate che non permettono di verificare la regolare tenuta della scrittura» e privo di numerazione progressiva in ogni pagina; il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile; infondata la doglianza(peraltro oltremodo generica) in ordine alla natura dei c.d. partitari: come affermatodal giudice territoriale, infatti, essi costituiscono schede contabili o bbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ciascuna di dette schede riferita ad un conto utilizzato dall’imprenditore e riportante i movimenti del conto, senza previsione positiva di numerazione progressiva, vidimatura o bollatura; inammissibile la doglianza concernente l’estratto del libro giornale, poiché diretta a sollecitare una valutazione di fatto di questa Corte sul concreto ed effettivo contenuto del documento prodotto ed operata senza una adeguata localizzazione dello stesso, cioè a dire senza offrire idonea indicazione sulla collocazione del documento nel fascicolo di ufficio e sulla sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità, in spregio a quanto disposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (sul tema, cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); in specie, il documento in parola - il cui contenuto è trascritto nell’esposizione del fatto - è indicato come prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale allegato num. 4 alla comparsa di risposta di appello, ma non è invece localizzato nel presente giudizio di legittimità: parte ricorrente omette di riferire se il documento sia stato qui prodotto e dove oppure se abbia inteso fare riferimento alla (eventuale) presenza nel fascicolo di parte della controricorrente depositato in questa sede o innanzi al r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di appello oppure ancora se il documento sia ubicato nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello (cfr., oltre agli arresti sopra citati, anche Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726); a tanto aggiungasi che nemmeno è precisato da parte ricorrente se le contestazioni qui formulate (alla pag. 17 del ricorso) sulla produzione dell’estratto del libro giornale siano state svolte nel giudizio di merito dopo il deposito dello stesso: e tanto le rende del tutto tardive; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1203 cod. civ., parte ricorrente censura il rigetto della domanda di condanna proposta nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base della fideiussione da questa concessa in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; afferma, breviter, il proprio diritto di agire verso il fideiussore della debitrice sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]., poiché il pagamento ad opera di tale fideiussiore avrebbe determinato il venir meno di proprie obbligazioni, implicando la surrogazione legale exart. 1203 cod. civ.; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; inammissibile perché -a tacere dell’apparente evocazione soltanto nel presente giudizio di legittimità dell’istituto della surrogazione legale - non opera una critica puntuale, specifica e pertinente rispetto alla trama argomentativa posta a sostegno della impugnata decisione , incentrata, come riferito nell’esposizione del fatto, sulla estraneità della odierna ricorrente al rapporto fideiussorio intercorso inter alios; infondato dacché – ferm o questo preliminare rilievo - l’eventuale pagamento ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (in adempimento della fideiussione prestata alla [OSCURATO:SOCIETA].) non avrebbe in ogni caso giustificato la esperita domanda di manleva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in tutta evidenza operando la surrogazione legale (supponendone per ipotesi, la ricorrenza dei presupposti) a vantaggio del soggetto effettuante ilpagamento; r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., contesta invece il rigetto della domanda proposta verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù del contratto autonomo di garanzia; assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la procedura pattiziamente prevista era stata rispettata: «la richiesta di indennizzo nei confronti di FC Gold è da intendersi necessariamente formulata correttamente, stante la comunicazione rectius notizia di pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] con la notifica dell’atto di citazione, mentre la richiesta di indennizzo e/o manleva deve ritenersi avvenuta con la domanda riconvenzionale di Coes nei confronti di GDS e con la notifica della chiamata in garanzia da parte di Coes»; il motivo è inammissibile, per plurime ragioni; esso, in primis , argomenta sulla base di circostanze integranti il fatto costitutivo dell’azionato diritto alla manleva (la individuazione degli atti processuali indicati come perfezionativi del procedimento contrattualmente previsto per far valere la garanzia) di cui la ricorrente non allega la introduzionenel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previsti: sicché, nessuna traccia del problema rinvenendosi nella sentenza gravata,la questione appare inammissibilmente dedotta per la prima volta in Cassazione(ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477); in secondo luogo -e pur superando il precedente rilievo – degli atti processuali richiamati il ricorso introduttivo non reca una riproduzione del contenuto - seppur per stralci o passaggi d’interesse - in maniera adeguata o quantomeno sufficiente: e tanto preclude a questa Corte il vaglio sulla fondatezza nel merito dell’assunto sostenuto; in ogni caso, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. è in ricorso soltanto postulata, cioè a dire in alcun modo spiegata, così impropriamente rimettendo a questa Corte il r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compito di ricercare come la predetta violazione si sia verificata, ovvero di ricercare se si intenda denunciare l’erronea assunzione del significato di termini linguistici delle norme evocate oppure la non corretta individuazione del risultato finale della loro lettura; il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate, secondo tariffa professionale, distintamente per ciascuna delle parti controricorrenti, avuto riguardo alle attività difensive effettivamente svolte da ognuna in questo grado; atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,alla refusione in favore d elle part i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità,spese che liquida per la [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di leggee per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionein euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore r.g. n. 6963/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contrib
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