CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; 6t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 5 gen- naio 2023, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha annullato detto provvedimento relativamente al reato di cui al capo 6) ed ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 7, 32 e 36). La descritta attività di narcotraffico e le connesse attività illecite si inserivano in un ampio e strutturato contesto organizzato. L'attività investigativa rendeva evidente l'esistenza e l'operatività di una struttura associativa solida ed articolata, avente quale base logistica l'area residenziale ove vivevano i componenti della famiglia Comito, situata nei pressi della s.s. 107 e carat- terizzata dalla presenza di locali per la produzione agricola, di un magazzino e di terreni circostanti. In detti luoghi, facilmente controllabili da parte dei sodali, perché nella materiale disponibilità dei Comito, avvenivano le attività di stoccaggio, prepa- razione e vendita dello stupefacente nonché di occultamento della stessa. La sussistenza di un grave quadro indiziario era dimostrato dagli esiti positivi delle operazioni di perquisizione e sequestro nonché dall'arresto in flagranza di Co- mito [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 del 30 giugno 2021, perché trovato in possesso di kg. 1.080 di marijuana. Il Tribunale del riesame ha ravvisato la presenza dei caratteri tipici del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il sodalizio riconducibile alla famiglia Comito si fondava, più che verosimilmente, su un tacito accordo teso alla commissione di un numero indeterminato di delitti scopo in materia di stupefacenti per mezzo di una stabile e sistematica struttura organizzativa, attiva nel reperimento delle sostanze presso i fornitori, nella gestione della piazza di spaccio, nel controllo del territorio limitrofo ai luoghi di occultamento e nel rifornimento quotidiano degli acquirenti. Quanto al contributo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] all'attuazione del pro- gramma associativo, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico del ricorrente in ordine alle imputazioni provvisorie a lui ascritte, ad esclusione del capo 6) che invece è stato annullato. Gli esiti investigativi consentivano di inquadrare le plurime condotte criminose ascritte al ricorrente nel contesto associativo di cui al capo sub 1) e di definirne il ruolo partecipativo nei termini contestati: si trattava di un soggetto di fiducia degli esponenti apicali dell'associazione, essendo co-detentore della sostanza stupefacente e impegnato nel coadiuvare gli altri nell'attività di compravendita e nell'occultamento del narcotico.Ciò si evinceva dai contatti costanti e sistematici con gli altri membri dell'asso- ciazione, coi quali discuteva su come risolvere i problemi derivanti dall'ammanco di stupefacente che avevano subito ovvero per organizzare il pagamento di fornitori; la partecipazione alla consorteria in questione era desumibile dai reati fine contestati al prevenuto. In ordine al reato di cui al capo 7), in data 3 marzo 2021 la Polizia giudiziaria procedeva al sequestro di 7,2 kg. di marijuana dopo aver visto, mediante la visione dei filmati estrapolati dalle telecamere installate dalla P.G., [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] attivi nell'attività di occultamento dello stupefacente. In particolare, in data 28 febbraio 2021 i due soggetti erano visti trasportare tre contenitori al cui interno verosimilmente si trovava lo stupefacente; il Comito recu- perava una zappa mentre lo Stefanizzi recuperava due dei contenitori per poi tra- sportarli all'angolo del capannone che i due sodali avevano precedentemente rag- giunto. Successivamente, i due si introducevano nell'Alfa 156 per raggiungere un aran- ceto; quindi, costoro raggiungevano un canneto dove occultavano la droga ai piedi un albero. In data 3 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme allo Stefanizzi, si accorgevano della "sparizione" della partita di marijuana e gli acco- liti discutevano animatamente sul da farsi, contattando con solerzia anche il fornitore [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, con riferimento ai capi n. 32) e n. 36) le modalità del fatto non lasciano residuare dubbi circa la consegna di una partita di marijuana (cfr. allegato 204, in cui le telecamere di sorveglianza riprendevano il Comito raggiungere lo Ste- fanizzi, contattato poco prima con linguaggio criptico- sul punto prog. 2354 rit 374 del 2021- per consegnargli più che verosimilmente il narcotico (capo 32). In relazione alla condotta di cui al capo 36), [OSCURATO:PERSONA] contattava lo Stefanizzi, riferendogli che si sarebbero dovuti saldare i debiti col fornitore Curto, col quale si era sentito poco prima, per concludere un'ulteriore cessione di stupefa- centi; sollecitava lo Stefanizzi affinché contribuisse con i propri fondi, quest'ultimo affermava di non aver ottenuto granché dalla vendita, e di essere cauti vista la pre- senza delle forze dell'ordine (prog. 3453 rit cit.). Successivamente, lo Stefanizzi, raggiunto il Curto all'incontro prefissato, apriva la portiera della [OSCURATO:PERSONA] (in uso a quest'ultimo) e si introduceva al suo in- terno prelevando un pacchetto. Il prevenuto contattava spasmodicamente il Comito (progr. 3481 prog. 374 del 2021), affinché li raggiungesse sul luogo dello scambio. [OSCURATO:PERSONA] diceva di essersi recato a prendere il libretto della 156 e che si sarebbe prima recato a casa (per prendere i soldi) e poi li avrebbe raggiunti al più presto. Dopo pochi minuti il Comito raggiungeva i due soggetti, si introduceva nella Golf e prendeva anch'egli un pacchetto (più che verosimilmente di narcotico), depositando, con credibilità razionale, la somma di danaro a titolo di corrispettivo per lo stupefa- cente. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il capo 1) della rubrica contiene l'indicazione dei nominativi di vari soggetti, che si sarebbero associati al fine di commettere il delitto di cui alla ricono- sciuta norma e che, tuttavia, non erano stati attribuiti specifici ruoli al ricorrente. I singoli episodi erano stati contestati, al più in concorso con un solo presunto correo. Né sono stati altri indicatori rilevatori di partecipazione e/o di attività criminosa, alla luce dei seguenti elementi: a) l'assenza di contatti costanti con i presunti sodali; b) la contestuale assenza, pur nell'ambito delle numerose conversazioni intercettate di specifici riferimenti a qualsivoglia programma criminoso. Non ricorrevano i presupposti per la configurabilità del reato associativo, tenuto conto della mancanza di un gruppo organizzato, avente quale finalità la realizzazione dei delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; la dimostrazione di un consapevole e volontario stabile inserimento nel gruppo del ri- corrente; la sua volontà di apportare un contributo al programma dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] versava nella stessa posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stato escluso l'addebito associativo. Come il Comito compariva in quattro episodi slegati tra loro, uno dei quali espunto dal Tribunale del riesame. Aveva contatti sporadici col solo [OSCURATO:PERSONA] c. 91, dai quali non emergevano evidenze circa organizzazioni o programmi criminosi; i soli tre episodi residuali che lo vedevano marginalmente individuato erano racchiusi in un arco temporale ancor più ridotto (aprile - maggio 2021) e dall'altro inerenti a stupefacenti di tipo leggero o comunque non individuati. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.. Si rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto la gravità delle esigenze cautelari e non l'esistenza delle esigenze medesime. La presunzione è solo relativa, per cui le esigenze devono essere esplicitamente in- dividuate. A fronte della prospettazione di elementi idonei ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivazione, dando atto in maniera puntuale e specifica che quelli prospettati dalla difesa non sono ele- menti idonei a vincere la presunzione suindicata, esplicitando altresì i criteri di valu- tazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti. La configurabilità del reato associativo è stata logicamente desunta dai seguenti elementi: A) Le modalità realizzative dei reati-fine, caratterizzate dalla singolare frequenza e dalla reiterazione delle cessioni nonché dalla diversificazione, per tipologia di so- stanza (cocaina o marijuana), dell'impegno incessante nelle attività di rifornimento e alle dazioni al dettaglio, rispettivamente gestite dai cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 91; attività invero realizzate dai sodali per un consistente lasso di tempo, contando sulla disponibilità esclusiva del proprio aggregato residenziale e sulla con- dizione di isolamento della zona circostante, ideale per il confezionamento, lo stoc- caggio e l'occultamento della droga. B) La periodicità degli approvvigionamenti, emergente dalle captazioni come cor- relata alla necessità di soddisfare le esigenze di consumo di una clientela dislocata anche al di fuori del territorio di Rocca di Neto, dato, unitamente al precedente, indi- cativo dell'esistenza di un programma criminoso non circoscritto nel tempo e che postulava l'imprescindibilità di un assetto organizzativo travalicante l'ambito dei sin- goli reati e finalizzato ad imporre il proprio monopolio nel narcotraffico della zona con il fondamentale supporto dalla contiguità familiare con gli esponenti della cosca ma- fiosa di Rocca di Neto. C) La mole e dal tenore delle captazioni video riguardanti un numero indubbia- mente considerevole di cessioni quotidiane, fattori indicativi della stabilità del vincolo. D) L'efficiente struttura organizzativa del gruppo, quale precipitato materiale e tangibile dell'accordo delittuoso a monte, si rivelava efficiente, seppure elementare, ricomprendendo la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento (collegati a diversi ambiti criminali di altre zone della Calabria), di luoghi deputati al deposito e allo stoccaggio dello stupefacente, di vari nascondigli per l'occultamento e di mezzi e risorse personali per la finalità del trasporto e dello smercio di stupefacente. E) La permanenza del vincolo evincibile da una serie di episodi sintomatici della volontà e della cooperazione degli associati in vista delle necessità emergenti del gruppo, evidenti in particolare allorquando i sodali si riorganizzavano al fine di tra- sferire le scorte di stupefacente a seguito dei sequestri di droga subiti. L'inserimento dei sodali nella fase esecutiva del programma criminoso, secondo modalità di pianificazione dettate dai vertici; invero, la quasi totalità degli accoliti forniva al gruppo un apprezzabile contributo materiale nelle fasi di occultamento e di cessione degli stupefacenti ovvero di supporto nella fase di rifornimento, prestando il supporto all'occorrenza richiesto e dimostrando, sul piano dell'elemento psicologico, una durevole condivisione di intenti. F) La dotazione personalistica esigua del gruppo, ma ordinata secondo un vertice gerarchico condiviso tra più soggetti e una base di collaboratori assidui nell'occulta- mento delle sostanze e nelle cessioni al dettaglio. In particolare, emergeva la posi- zione apicale nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 91, comprovata oltre che dalla diffusa partecipazione alle attività quotidiane del gruppo, dal mantenimento dei contatti con le fonti di approvvigionamento dello stupefacente. G) Lo svolgimento da parte dello Stefanizzi di plurimi ruoli nell'ambito del gruppo di varia natura e soprattutto di carattere organizzativo, come meglio specificato nell'esposizione in fatto.Il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati dinanzi al Tribunale del riesame e motivatamente respinti da tale organo giudicante, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Le censure si fondano sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali e non tengono conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione; il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Quanto alla disparità di trattamento prospettata dal ricorrente rispetto alla posi- zione di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che l'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti pre- suppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile; ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di di- screzionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di va- lutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'appli- cabilità dell'art. 587 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24695 del 23/04/2007, Gala, Rv. 236977). Peraltro, non risultano compiutamente allegati o richiamati gli elementi da cui si desumerebbe la prospettata diversità di valutazione, per cui sul punto il motivo di ricorso non è autosufficiente. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). 2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari, alla luce dei seguenti elementi: A) La pluralità delle gravi condotte poste in essere dal predetto, finalizzate all'ac- quisizione di ingenti guadagni illeciti mediante commercializzazione e la distribuzione di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. B) Il non contenuto arco temporale di consumazione delle condotte. C) Il ruolo fiduciario e di stretta collaborazione coi Connito, che lo hanno preposto all'espletamento di compiti essenziali per l'esistenza e l'operatività dell'associazione. D) L'impossibilità di formulare nei suoi confronti un giudizio prognostico favore- vole sull'osservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione degli arresti domiciliari, rimessi esclusivamente alla sua capacita di autodeterminazione e controllo, nella spe- cie del tutto assente. E) La tipologia e la concreta conformazione delle condotte in contestazione, ri- spetto alle quali il regime detentivo domiciliare, ancorché rafforzato dall'impiego di strumenti di controllo elettronici o dai divieti di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi, non era in grado di impedirne in modo assoluto la reitera- zione, comunque attuabile attraverso forme di gestione indiretta e/o a distanza di approvvigionamento e spaccio. Si tratta di motivazione lineare e coerente, rappresentativa di molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, rk con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad esporre una serie di principi giurisprudenziali, senza nessun riferimento al caso concreto. lo 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann