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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 09350/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14774-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di sé stesso elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -controricorrente - Ric. 2018 n. 14774 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] - Ente nazionale [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidato a quattro motivi avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 5 aprile 2018 ex art. 702 bis c.p.c., nel procedimento n.

RG 50260/2017, con la quale, in accoglimento del ricorso avanzato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato al pagamento della somma di € 10.021,00, oltre accessori, quale compenso per l‘attività professionale svolta in favore del ricorrente nella controversia di lavoro che lo contrapponeva a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Roma e poi alla Corte d’Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ed ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2.Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, rileva la circostanza che, come riferito dallo stesso ricorrente, questi trae la legittimazione a proporre ricorso per conto del proprio cliente dalla procura espressamente rilasciata in calce alla memoria di costituzione risposta per il giudizio dinanzi al Tribunale, come appunto confermato dalla lettura della stessa procura, che contiene un Ric. 2018 n. 14774 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -3- inequivoco riferimento al giudizio all’esito del quale il Tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza gravata.

Ciò determina quindi l’inammissibilità del ricorso, avendo questa Corte reiteratamente affermato che, ai sensi dell'art.365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo, e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. n. 13558 del 30/07/2012; Cass. n. 19266/2014; Cass. n. 58/2016; Cass. n. 17901/2020).

L’inammissibilità del ricorso discende altresì dal rilievo che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, e quindi in applicazione del rito sommario di cognizione cd. ordinario, e non anche ai sensi del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che invece prevede la decisione da parte del Collegio.

A tal fine assume rilievo anche quanto riferito in ricorso, e cioè che la ricorrente aveva eccepito dinanzi al Tribunale la necessità di dover applicare il rito di cui al citato art. 14, ma che il Tribunale ha ritenuto che la causa potesse essere decisa ex art. 702 bis c.p.c. ed in composizione monocratica.

Ric. 2018 n. 14774 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -4- Al riguardo, rileva quanto affermato da questa Corte che ha affermato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio.

E’ stato quindi cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito (Cass. n. 26347/2019).

Ed, infatti, sempre a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (Cass. n. 4904/2018).

Ric. 2018 n. 14774 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -5- Invero, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, dovendosi quindi dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, abbia deciso con ordinanza monocratica (Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 24515/2018).

Ne consegue che, avendo il Tribunale statuito facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario ordinario di cognizione, pur a fronte di un’eccezione del ricorrente, che invece invocava l’applicazione del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di apparenza (Cass. n. 17646/2021; Cass. n. 4617/2011; Cass. n. 23390/2020), l’ordinanza andava impugnata con l’appello, ancorché al fine di denunciare l’erronea scelta del rito riverberatasi poi sulla costituzione del giudice, come appunto fatto con il primo motivo di ricorso, non essendo dato l’immediato ricorso per cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccom benza e si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., sollecitata dal controricorrente.

Ric. 2018 n. 14774 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -6-

5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14774-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di sé stesso elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -controricorrente - Ric. 2018 n. 14774 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] - Ente nazionale [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidato a quattro motivi avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 5 aprile 2018 ex art. 702 bis c.p.c., nel procedimento n. RG 50260/2017, con la quale, in accoglimento del ricorso avanzato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato al pagamento della somma di € 10.021,00, oltre accessori, quale compenso per l‘attività professionale svolta in favore del ricorrente nella controversia di lavoro che lo contrapponeva a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Roma e poi alla Corte d’Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ed ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2.Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, rileva la circostanza che, come riferito dallo stesso ricorrente, questi trae la legittimazione a proporre ricorso per conto del proprio cliente dalla procura espressamente rilasciata in calce alla memoria di costituzione risposta per il giudizio dinanzi al Tribunale, come appunto confermato dalla lettura della stessa procura, che contiene un Ric. 2018 n. 14774 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -3- inequivoco riferimento al giudizio all’esito del quale il Tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza gravata. Ciò determina quindi l’inammissibilità del ricorso, avendo questa Corte reiteratamente affermato che, ai sensi dell'art.365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo, e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. n. 13558 del 30/07/2012; Cass. n. 19266/2014; Cass. n. 58/2016; Cass. n. 17901/2020). L’inammissibilità del ricorso discende altresì dal rilievo che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, e quindi in applicazione del rito sommario di cognizione cd. ordinario, e non anche ai sensi del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che invece prevede la decisione da parte del Collegio. A tal fine assume rilievo anche quanto riferito in ricorso, e cioè che la ricorrente aveva eccepito dinanzi al Tribunale la necessità di dover applicare il rito di cui al citato art. 14, ma che il Tribunale ha ritenuto che la causa potesse essere decisa ex art. 702 bis c.p.c. ed in composizione monocratica. Ric. 2018 n. 14774 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -4- Al riguardo, rileva quanto affermato da questa Corte che ha affermato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. E’ stato quindi cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito (Cass. n. 26347/2019). Ed, infatti, sempre a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (Cass. n. 4904/2018). Ric. 2018 n. 14774 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -5- Invero, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, dovendosi quindi dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, abbia deciso con ordinanza monocratica (Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 24515/2018). Ne consegue che, avendo il Tribunale statuito facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario ordinario di cognizione, pur a fronte di un’eccezione del ricorrente, che invece invocava l’applicazione del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, in applicazione del principio di apparenza (Cass. n. 17646/2021; Cass. n. 4617/2011; Cass. n. 23390/2020), l’ordinanza andava impugnata con l’appello, ancorché al fine di denunciare l’erronea scelta del rito riverberatasi poi sulla costituzione del giudice, come appunto fatto con il primo motivo di ricorso, non essendo dato l’immediato ricorso per cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccom benza e si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., sollecitata dal controricorrente. Ric. 2018 n. 14774 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -6- 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a
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