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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10492/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21212/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cas- sazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la pena irrogata in primo grado, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 e ultimo comma e 61 n.5 c.p., commesso in Foggia il 10/10/2013, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra illustrati sono è manifestamente infondati, in quanto inerisce al trattamento punitivo, che è sorretto da adeguata, e non illogica, motivazione (cfr. pagina 3-4).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ed invero, le circostanze attenuati generiche risultano essere state concesse sin dal primo grado con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante e reci- diva e, come ben evidenzia la Corte territoriale, ad un giudizio di prevalenza osta il divieto di legge posto dall'art. 69 co. 4 cod. pen.

Va evidenziato, peraltro, che la Corte territoriale, sebbene al diverso fine di negare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131bis, ha evidenziato come l'imputato abbia posto in essere una condotta di non esiguo disvalore e lesiva degli interessi patrimoniali altrui, considerata la sottrazione del computer, del re- gistratore di cassa, di euro 350,00 in contanti, nonché tenuto conto del danneg- giamento della serranda e della serratura della porta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 21212/2022 R. G. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il C igliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21212/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cas- sazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la pena irrogata in primo grado, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 e ultimo comma e 61 n.5 c.p., commesso in Foggia il 10/10/2013, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra illustrati sono è manifestamente infondati, in quanto inerisce al trattamento punitivo, che è sorretto da adeguata, e non illogica, motivazione (cfr. pagina 3-4). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ed invero, le circostanze attenuati generiche risultano essere state concesse sin dal primo grado con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante e reci- diva e, come ben evidenzia la Corte territoriale, ad un giudizio di prevalenza osta il divieto di legge posto dall'art. 69 co. 4 cod. pen. Va evidenziato, peraltro, che la Corte territoriale, sebbene al diverso fine di negare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131bis, ha evidenziato come l'imputato abbia posto in essere una condotta di non esiguo disvalore e lesiva degli interessi patrimoniali altrui, considerata la sottrazione del computer, del re- gistratore di cassa, di euro 350,00 in contanti, nonché tenuto conto del danneg- giamento della serranda e della serratura della porta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 21212/2022 R. G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il C igliere
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