CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0624SSN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avvigo alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal fatto di reato, contestato come resistenza a pubblico ufficiale, per difetto dei presupposti, soggettivi e oggettivi, del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che sulla base della comunicazione della notizia di reato versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle