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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33049/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1966 avverso la sentenza emessa il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, atteso che il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione di una pena sostitutiva, pur non richiesta nell'accordo formulato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che questa Corte (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, P.G. in proc.

Zinno, Rv. 250172 - 01) ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1966 avverso la sentenza emessa il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, atteso che il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione di una pena sostitutiva, pur non richiesta nell'accordo formulato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che questa Corte (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, P.G. in proc. Zinno, Rv. 250172 - 01) ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi
Sentenza Cassazione n. 33049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris