CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 25955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9523/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – C.U.C. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] c/o [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2519 del 2025, depositata in data 26 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 23 giugno 2025;F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9523/2025 Numero sezionale 76/2025 Numero di raccolta generale 25955/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dele parti rimaste soltanto intimate; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 22 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f