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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31655/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 610, 341-bis e 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatti commessi a Prato il 3 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo.» (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 228063), come nel caso che occupa, in quanto il breve tempo in cui la condotta criminosa è stata esercitata è stato comunque sufficiente a ingenerare nella vittima un turbamento d'animo e a coartare la sua libertà (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 610, 341-bis e 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatti commessi a Prato il 3 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo.» (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 228063), come nel caso che occupa, in quanto il breve tempo in cui la condotta criminosa è stata esercitata è stato comunque sufficiente a ingenerare nella vittima un turbamento d'animo e a coartare la sua libertà (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]