CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 30778/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22262-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - j01 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non tenuto ad iscriversi presso la Gestione separata nell'anno 2011 nel quale aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA]; la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a Euro 5.000,00 «pur se indifferent(e) ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata» rappresentasse un indizio della natura occasionale dell'attività svolta; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; il professionista è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge nr. 247 del 2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); Ric. 2021 n. 22262 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha sostenuto che, nel caso di specie, il carattere abituale dell'attività professionale esercitata del professionista emergeva dall'iscrizione all'albo degli Avvocati e dalla titolarità di partita I.V.A., unitamente alla produzione di redditi; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di Ric. 2021 n. 22262 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dall'INPS, non ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo. A base dell'espresso convincimento vi è piuttosto la valorizzazione, tra gli elementi di giudizio, (anche) dell'entità del reddito, in concreto prodotto, quale elemento da cui desumere l'assenza di abitualità dell'esercizio della professione forense (v. in motivazione, Cass. nn. 37556 e 37557 del 2021 in fattispecie analoghe); si è, dunque, in presenza di un tipico accertamento di merito, riservato al giudice, che l'INPS avrebbe dovuto censurare ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (secondo l'enunciato di Cass., S.U. nr. 5083 del 2014) e non in termini di violazione di legge o limitandosi ad attribuire un differente valore ad elementi diversamente apprezzati dal Giudice di merito; il motivo di ricorso dell'INPS che pretende di ricavare, in via automatica, il requisito di abitualità della professione dall'iscrizione della controricorrente all'albo degli avvocati e dalla titolarità della partita IVA non considera che «non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata» (Cass. nr. 4419 del 2021, cit.); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto; nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. Ric. 2021 n. 22262 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il