CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36753/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Novara, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 337; 94, 582; 495 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e lamenta la violazione di legge per non essere stato riqualificato il fatto nel reato di cui alli art. 651 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Sul punto occorre sottolineare che sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia l'esclusione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, in presenza di una sufficiente e non illogica motivazione, tale giudizio discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, per quel che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giova sottolineare che non è necessario il giudice di merito, nel motivare, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.