CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del S. Procuratore Generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. S. Rotundo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., relativa all'ordinanza del 8 giugno 2017 n. 113/2017, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 2623/2011 cd. operazione Crisalde, in relazione ai reati di rapina aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e quella del 12 dicembre 2019, emessa nei confronti del detto indagato, per reati di associazione mafiosa, abuso d'ufficio, reati in materia di armi, intestazione fittizia, tentata estorsione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il giudice aveva rigettato l'istanza, perché il delitto associativo contestato con la seconda ordinanza, si estendeva, quale contestazione, sino al mese di dicembre 2019, quindi in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza del giugno 2017, non considerando cessata la permanenza del reato associativo all'atto della carcerazione per il primo procedimento. Si sottolineava, inoltre, che anche altri reati, oggetto della seconda contestazione, erano successivi al giugno 2017. Dunque, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto: - insussistente il requisito dell'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto alla consumazione delle condotte oggetto del primo provvedimento restrittivo; - non ravvisabile alcuna connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze, considerato che nell'operazione cd. Crisalide erano contestati reati di rapina e ricettazione, commessi con soggetti del lametino che avevano agito con la finalità di agevolare la cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri, mentre nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], si contesa al ricorrente la sua appartenenza alla cosca di Pizzo; - non sussistente la desumibilità dagli atti dei fatti della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima, posto che i fatti contestati in via provvisoria con il secondo titolo cautelare, sono scaturiti dall'informativa del 15 ottobre 2017, successiva all'adozione del primo titolo cautelare e per effetto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rese nel mese di ottobre 2019. 1.2.11 Tribunale, aderendo alla valutazione di insussistenza del meccanismo della retrodatazione, per assenza di connessione tra i fatti, per la non conoscibilità dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento dell'adozione della prima e tenuto conto del carattere cd. aperto della contestazione nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto l'appello proposto. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite dei difensori, L. Cianferoni e S. Rotundo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. 2.1. Si denuncia la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, riferendosi quale mero richiamo, all'ordinanza oggetto di appello, senza dare alcuna risposta alle doglianze difensive. Si evidenzia che nell'istanza e, successivamente, con l'atto di appello ex art.310 cod. proc. pen., si era osservato che secondo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, che ha sancito la computabilità dell'intera durata di custodia subita anche per fasi non omogenee, ai fini della durata della custodia cautelare, i termini di durata della custodia, ex art. 297 cod. proc. pen. decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e sono commisurati alla imputazione più grave. L'indagato, in data 4 maggio 2017, veniva sottoposto a fermo in relazione ai reati di rapina e connessa detenzione di armi, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, di cui ai capi 647 e 648 cod. pen. e, successivamente, a misura cautelare della custodia in carcere, in data 8 giugno 2017, in relazione alla prima ordinanza. Quindi, per i reati sub iudíce, si sarebbe dovuto procedere a retrodatare l'inizio della durata della custodia a quella data, risultando scaduto il termine di fase di un anno, essendo [OSCURATO:PERSONA] detenuto da oltre due anni per la seconda ordinanza. Tanto posto che, a differenza di quanto affermato a pag. 2 dell'ordinanza censurata, la difesa non aveva dedotto che vi fosse connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze, ma aveva rilevato la desumibilità dal momento dell'emissione del primo provvedimento delle fonti indiziarie poste a fondamento della seconda ordinanza. Si tratterebbe non di vera e propria conoscenza ma di conoscibilità nel senso che da un determinato compendio documentale o dichiarativo ben poteva sussistere la condizione di conoscenza degli elementi relativi ad un dato fatto- reato, risultando il pubblico ministero nella reale condizione di avvalersi di un quadro indiziario completo tale da poter esprimere un giudizio di poter procedere, in presenza delle esigenze cautelari, ad una richiesta di misura. Si assume, in definitiva, che, già nel mese di giugno del 2017, sussistevano a carico di [OSCURATO:PERSONA] elementi per procedere a suo carico ex art. 416-bis cod. pen.Le condotte contestate nel cd. procedimento Crisalide, riguardavano la rapina commessa ai danni di un ufficio postale commessa con armi, contestazioni già aggravate ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Entrambe le ordinanze poi, inquadrano il ricorrente in un contesto, di 'ndrangheta, associazione unitaria, sia pure con diverse articolazioni di natura territoriale. Inoltre, si osserva che il procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni antecedenti all'ordinanza del giugno 2017, in quanto acquisite negli anni 2015 e 2016. Né si può fare riferimento, a parere del ricorrente, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché confluite tra le fonti a carico nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] dopo la richiesta di misura cautelare. Si assume che la separazione tra i due procedimenti con numeri n. 2239/14 e n. 2623/11 r.g.n.r. è stata frutto di scelta investigativa dell'ufficio di Procura, ma la richiesta di misura cautelare nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] era fondata soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già a disposizione degli inquirenti al momento dell'adozione della prima ordinanza. Arena, quindi, è collaboratore in grado solo di rafforzare il quadro indiziario ma la seconda ordinanza non fonda su questo elemento di prova, essendo a disposizione degli investigatori già un robusto quadro indiziario con riferimento al delitto associativo. Infine, la difesa richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 48109 del 2018) che richiama l'operatività dell'applicazione della cd. contestazione a catena anche in caso di reato permanente, purché il giudice di merito operi una delimitazione temporale della condotta associativa. Sul punto si deduce che la condotta associativa a carico del ricorrente deve considerarsi interrotta alla data del primo arresto nel 2017, richiamando giurisprudenza secondo cui lo stato di detenzione di un partecipe non è dato neutrale e, anzi, dovendo presumersi, in tal caso, l'interruzione dell'attività criminale e quindi la necessità che emergano elementi concreti per ritenere la partecipazione per periodo successivo. 3.La difesa, avv. S. Rotundo, ha fatto pervenire, in data 11 maggio 2022, tempestiva richiesta di trattazione orale all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Nell'affrontare la questione proposta con il ricorso, sub specie di violazione della legge processuale e vizio di motivazione, si osserva che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; conf. : n. 41610 del 2005, Rv. 232600; n. 50128 del 2013, Rv. 258500; n. 17918 del 2014, Rv. 259713). 1.1. Tale principio costituisce l'approdo dell'analitica disamina delle diverse situazioni in cui può manifestarsi il fenomeno delle c.d. contestazioni a catena e delle condizioni per l'operatività della retrodatazione. Fermo restando il comune presupposto in virtù del quale perché possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, è necessario che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare successivamente emessa siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237), le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nornofilattica (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9), consentono di individuare distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative, in presenza della contestazione di reati diversi, variamente collegati. 1.2. Quando due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione cd. qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque, indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. L'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde all'esigenza «di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata» (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, cit.). 1.3. Nell'ipotesi in cui sia stato, invece, emesso il decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo, legati sempre da connessione qualificata con i reati contestati nel secondo provvedimento impositivo, si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva (o le successive) ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal caso necessita che le diverse ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma, come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze, è irrilevante che gli stessi siano gemmazione di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. 1.4. Nel caso in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice), l'applicazione della disciplina di cui l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deriva dalla sentenza manipolativa della Consulta n. 408 del 2005., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui il meccanismo di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Dunque, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». In tale ipotesi, il giudice deve, pertanto, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola, poi, vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari siano stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). 1.5.Da ultimo, con riguardo alla data entro la quale può rilevarsi la cd. retrodatazione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato come in tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumibilità dagli atti" dev'essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari (Sez. 4, n. 7691 del 16/11/2017, dep. 2018, Cerra, Rv. 272187; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380). 3. Va, poi, precisato, l'indirizzo interpretativo di questa Corte in relazione ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, secondo il quale l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (tra le altre, Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). 3.1. In particolare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; conf. n. 11807 del 2013 Rv. 255722). 4.Tanto premesso, si osserva che nel caso al vaglio, la ricostruzione da parte del Giudice per le indagini preliminari dei rapporti tra i due procedimenti, come riportata nell'ordinanza impugnata, rende atto dell'adozione del titolo cautelare nel giugno 2017 nel procedimento cd. Crisalide per rapina e reati concernenti le armi, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Si tratta di ordinanza relativa ad un fatto che, secondo lo stesso ricorso, non è collegato da connessione cd. qualificata, a quelli oggetto della seconda ordinanza adottata nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] (associazione di stampo mafioso, abuso di ufficio, reato in materia di armi, tentata estorsione, intestazione fittizia, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.). Inoltre, il Giudice nel pronunciare il rigetto dell'istanza, esclude anche la desumibilità dei fatti reato sub iudice, dagli atti del primo procedimento, sottolineando che la pluralità dei delitti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza sono emersi in base alle risultanze di un'informativa conclusiva, del 15 ottobre 2017, successiva all'esecuzione della prima ordinanza, con quadro indiziario che viene indicato come completato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel mese di ottobre 2019. 4.1. Richiamando, quindi, l'indirizzo interpretativo riportato, escludendo la connessione qualificata — non dedotta, invero, nemmeno con il ricorso (cfr. pag. 7) — tra i fatti oggetto dei due procedimenti, cd. Crisalide e [OSCURATO:PERSONA], è, dunque, indispensabile, ai fini dell'invocata retrodatazione dei termini di fase, da parte dei giudici di merito cautelare, la verifica della desumibilità dagli atti del primo procedimento, dei fatti oggetto di contestazione nel secondo procedimento con l'ordinanza da ultimo adottata, operazione che, nella specie, ha dato esito negativo secondo il provvedimento censurato con un ragionamento che appare completo e in linea con le linee tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. 5.11 ricorso, rispetto alla motivazione offerta, presenta plurimi aspetti di aspecificità. 5.1. La censura, in primo luogo, si esprime soltanto sulla desumibilità dagli atti della prima ordinanza dei fatti associativi di cui alla contestazione del reato ex art. 416-bis cod. pen. senza confrontarsi, quanto alla sussistenza di tale necessario presupposto, trattandosi di fatti non oggetto di connessione qualificata, con i diversi reati satellite, indicati come oggetto di contestazione cautelare per il secondo titolo custodiale per il quale si chiede la retrodatazione (come ad esempio la contestazione del delitto di estorsione di cui al capo Y9, protrattosi fino al mese di settembre 2017, estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] consumata in data 28 novembre 2019 : cfr. atti e pag. 1 dell'ordinanza del Tribunale ove sono indicati i reati satellite contestati in via provvisoria con l'ordinanza del 12 dicembre 2019). 5.2. In secondo luogo, si osserva che l'atto di appello, prima, e il ricorso per cassazione, poi, non specificano le ragioni per le quali le precedenti dichiarazioni di Moscato e Mantella (entrambe precedenti alla prima ordinanza, intervenute negli anni 2015 e 2016) sarebbero state sufficienti a fondare la ritenuta gravità indiziaria rispetto al reato associativo, nonché al complesso delle contestazioni poste a carico del ricorrente nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 12 dicembre 2019. Né viene precisato sotto quale aspetto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], indicate come successive alla seconda richiesta di misura cautelare del 30 luglio 2018, perché rese dopo la sua collaborazione con la giustizia avviata in data nel mese di ottobre 2019, siano state del tutto indifferenti rispetto al quadro cautelare posto a carico del ricorrente con il secondo provvedimento adottato in data 12 dicembre 2019. Si tratta, peraltro, di dichiarazioni che secondo la stessa ricostruzione contenuta nell'atto di appello (cfr. pag. 8 dell'appello della difesa) sono state inserite nella seconda integrazione della richiesta di misura cautelare e che, dunque, sono state poste a fondamento dell'adozione del secondo titolo per il quale si invoca la retrodatazione. 5.3. Ancora, si osserva che anche sul tema dell'anteriorità dei fatti oggetto del secondo provvedimento, rispetto all'emissione della prima ordinanza, il ricorrente concentra le proprie argomentazioni (cfr. pag. 10 del ricorso) sul reato associativo contestato al ricorrente nella qualità di promotore della drina di Pizzo, nulla aggiungendo con riguardo alle altre contestazioni provvisorie. In ogni caso, il ricorso nulla specifica in relazione alla conoscenza concreta, all'atto dell'adozione della prima ordinanza, degli elementi a carico dell'indagato per il complesso dei delitti contestati da ultimo a [OSCURATO:PERSONA], alla data del giugno 2017, momento di emissione della prima ordinanza. 5.4. Infine, deve sottolinearsi che con l'atto di appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. la deduzione sulla quale si concentra l'appellante è soltanto quella della carenza di prova della permanenza della condotta relativa al reato associativo fino al dicembre 2019, come attribuitogli in via provvisoria, circostanza che si chiede di provare documentalmente mediante la produzione degli esami di collaboratori di giustizia svolti nel corso del dibattimento nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 dell'atto di appello).6. Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6.1.Non seguendo al provvedimento la liberazione dell'indagato, vanno disposti gli adempimenti, a cura della Cancelleria, di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico