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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43055/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

Considerato infatti che il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Ritenuto che, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), la censura relativa alla determinazione della pena concordata -e stimata corretta dal giudice di merito- non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta ben lontana dal massimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti che il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Ritenuto che, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), la censura relativa alla determinazione della pena concordata -e stimata corretta dal giudice di merito- non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta ben lontana dal massimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43055/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris