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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14274/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROVENZANO SAgINA e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 22 marzo 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. e nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione (fatti commessi in Gallipoli il 6 gennaio 2014), con conferma della responsabilità agli effetti civili; - che con memorie pervenute in data 15 gennaio 2024, i difensori delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili medesime per il presente grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] - che i due proposti motivi, di contenuto sostanzialmente identico, con i quali si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e 610 e 581 cod. pen.) e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati agli effetti civili, per erronea valutazione delle prove, sono generici e non consentiti in questa sede, perché senza neppure adempiere correttamente all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, tramite la produzione dei verbali integrali delle prove dichiarative che si assumono travisate, pretendono di mettere in discussione il merito della regiudicanda, pur a fronte di un conforme apprezzamento delle prove stesse; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da ciascuna delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consiglir es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROVENZANO SAgINA e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 22 marzo 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. e nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione (fatti commessi in Gallipoli il 6 gennaio 2014), con conferma della responsabilità agli effetti civili; - che con memorie pervenute in data 15 gennaio 2024, i difensori delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili medesime per il presente grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] - che i due proposti motivi, di contenuto sostanzialmente identico, con i quali si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e 610 e 581 cod. pen.) e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati agli effetti civili, per erronea valutazione delle prove, sono generici e non consentiti in questa sede, perché senza neppure adempiere correttamente all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, tramite la produzione dei verbali integrali delle prove dichiarative che si assumono travisate, pretendono di mettere in discussione il merito della regiudicanda, pur a fronte di un conforme apprezzamento delle prove stesse; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da ciascuna delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consiglir es
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