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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29226/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANO Lato c avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha impugnato il decreto in data 17 marzo 2021 il magistrato di sorveglianza ha respinto reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen.; ritenuto che l'atto di impugnazione debba essere qualificato come reclamo al Tribunale di sorveglianza rfit riu--zuir) Cr P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO Lato c avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha impugnato il decreto in data 17 marzo 2021 il magistrato di sorveglianza ha respinto reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen.; ritenuto che l'atto di impugnazione debba essere qualificato come reclamo al Tribunale di sorveglianza rfit riu--zuir) Cr P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Decreto Cassazione n. 29226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris