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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 1960

Cassazione n. 39395/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso era stata invocata dall'istante in via principale tra tutti i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia in data 22 febbraio 2021 e, ini4ia di subordine, tra le coppie di sentenze sub 1) e 4) e sub 3) e 5).

L'istanza poneva in risalto, ai fini del riconoscimento del vincolo, la medesima finalità sottesa alla molteplicità dei reati, comunque omogenei (trattandosi di truffe e reati fallimentari), commessi in un arco temporale non distante.

Evidenziava, inoltre, l'identità del modus operandi, anche con riferimento alla fattispecie associativa, riconosciuta dal giudice di merito come finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe, Il provvedimento impugnato ha, tuttavia, escluso l'unitaria e anticipata ideazione delle molteplici condotte in scrutinio rimarcandone l'ampiezza spaziale (i reati sono stati commessi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Veneto) e temporale (dai sette ai nove anni), valorizzando altresì elementi di volta in volta evinti dalle motivazioni delle sentenze oggetto dell'istanza (diversità di contesti e modalità operative, diversa composizione dei gruppi di correi) dai quali si è inferito che dette condotte costituivano una mera scelta di vita del condannato improntata alla commissione di illeciti.

2. Ricorre per cassazione Milzoni, tramite il difensore di fiducia, il quale, con un unico, articolato motivo, lamenta sia l'insufficienza della motivazione con riferimento al diniego della sussistenza della continuazione relativamente alle t, su sentenze n. 1) e 4), sia l'omessa Yquanto al diniego del medesimo istituto tra le sentenze n. 3) e 5).

A tale proposito segnala che, per mero errore materiale nelle conclusioni della propria istanza /aveva indicato coppie di sentenze diverse, ma che la richiesta era ben chiara in virtù di quanto indicato nella parte motiva della stessa, che ha allegato ai fini dell'autosufficienza del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato.

2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi, ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, anche attraverso un'analisi svolta per coppie di sentenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, tra questi, il diverso /ocus commissi delicti e la distanza temporale tra i fatti.

Tale ultima motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).

A fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte.

Né vale - come ha fatto la difesa, al fine di avversare le conclusioni del Giudice dell'esecuzione - invocare l'omessa espressa valutazione della coppia di sentenze sub 3) e 5), per le quali - rileva il Collegio - valgono, con ogni evidenza, le comuni giustificazioni poste a base del diniego della continuazione per la coppia di sentenze 1) e 4) che il Giudice dell'esecuzione, sia pure con un'espressione sintetica, ha inteso richiamare allorquando, in conclusione del proprio provvedimento, ha espressamente escluso «sia la sussistenza del medesimo disegno criminoso che possa raggruppare tutte e quattro le condanne di cui ai numeri 1), 3) 45 e 5) del provvedimento di cumulo (...), sia talune di loro a gruppi di due a due».

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso era stata invocata dall'istante in via principale tra tutti i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia in data 22 febbraio 2021 e, ini4ia di subordine, tra le coppie di sentenze sub 1) e 4) e sub 3) e 5). L'istanza poneva in risalto, ai fini del riconoscimento del vincolo, la medesima finalità sottesa alla molteplicità dei reati, comunque omogenei (trattandosi di truffe e reati fallimentari), commessi in un arco temporale non distante. Evidenziava, inoltre, l'identità del modus operandi, anche con riferimento alla fattispecie associativa, riconosciuta dal giudice di merito come finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe, Il provvedimento impugnato ha, tuttavia, escluso l'unitaria e anticipata ideazione delle molteplici condotte in scrutinio rimarcandone l'ampiezza spaziale (i reati sono stati commessi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Veneto) e temporale (dai sette ai nove anni), valorizzando altresì elementi di volta in volta evinti dalle motivazioni delle sentenze oggetto dell'istanza (diversità di contesti e modalità operative, diversa composizione dei gruppi di correi) dai quali si è inferito che dette condotte costituivano una mera scelta di vita del condannato improntata alla commissione di illeciti. 2. Ricorre per cassazione Milzoni, tramite il difensore di fiducia, il quale, con un unico, articolato motivo, lamenta sia l'insufficienza della motivazione con riferimento al diniego della sussistenza della continuazione relativamente alle t, su sentenze n. 1) e 4), sia l'omessa Yquanto al diniego del medesimo istituto tra le sentenze n. 3) e 5). A tale proposito segnala che, per mero errore materiale nelle conclusioni della propria istanza /aveva indicato coppie di sentenze diverse, ma che la richiesta era ben chiara in virtù di quanto indicato nella parte motiva della stessa, che ha allegato ai fini dell'autosufficienza del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato. 2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi, ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, anche attraverso un'analisi svolta per coppie di sentenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, tra questi, il diverso /ocus commissi delicti e la distanza temporale tra i fatti. Tale ultima motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537). A fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. Né vale - come ha fatto la difesa, al fine di avversare le conclusioni del Giudice dell'esecuzione - invocare l'omessa espressa valutazione della coppia di sentenze sub 3) e 5), per le quali - rileva il Collegio - valgono, con ogni evidenza, le comuni giustificazioni poste a base del diniego della continuazione per la coppia di sentenze 1) e 4) che il Giudice dell'esecuzione, sia pure con un'espressione sintetica, ha inteso richiamare allorquando, in conclusione del proprio provvedimento, ha espressamente escluso «sia la sussistenza del medesimo disegno criminoso che possa raggruppare tutte e quattro le condanne di cui ai numeri 1), 3) 45 e 5) del provvedimento di cumulo (...), sia talune di loro a gruppi di due a due». 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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