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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12795/2026

Testo disponibile della fonte

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ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente–avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO, n. 723/2022,depositata il 17/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]impugnava innanzi alla C.t.p. di Roma l’avviso di accertamento con ilquale, per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio aveva recuperato atassazione maggior imponibile ai fini Irap ed Iva.2.

La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l’attoimpositivo per carenza di sottoscrizione in assenza di valida delega.3.

La C.t.r. confermava la sentenza, rilevando, in particolare, che ilfunzionario che aveva sottoscritto l’atto, tale [OSCURATO:PERSONA], era statoinvestito del potere in virtù di disposizione di servizio n. 57/2016 pergli avvisi di accertamento predisposti per l’area «medie imprese» neilimiti di 1.000.000,00 ; che, invece, la contribuente andava qualificatacome piccola impresa, avendo un fatturato annuo oppure un totale dibilancio annuo non superiore a 10 milioni e un numero di dipendentiinferiori a cinquanta.4.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione e la società contribuente si difende con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 anche con riferimentoagli art. 1 e 2 d.m. 18 aprile 2005.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, ai finidi escludere la sussistenza della delega alla sottoscrizione dell’attoimpositivo, che la società contribuente devesse essere qualificatapiccola impresa, mentre la delega faceva riferimento alle medieimprese.

Evidenzia che la C.t.r. aveva fatto, presumibilmente,riferimento all’art. 2 d.m. 18 aprile 2005 che stabilisce i limitidimensionali richiamati in sentenza ma che tale disposizione eraapplicabile esclusivamente ai fini della concessione di aiuti alle attivitàproduttive.

Aggiunge che il provvedimento prot. n. 2010/26080 delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/2026Direttore dell’Agenzia delle entrate, richiamato dalla disposizione diservizio n. 57/2016, chiariva che l’area imprese medie dimensioni è«dedicata ai controlli delle imprese con volume d’affari, ricavi ocompensi pari o superiore a 5 milioni e inferiore a 100 milioni di euro».Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza della C.t.r. è contraria aiprincipi di legittimità in tema di delega di firma alla sottoscrizione degli2.

Il motivo è fondato.2.1.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la delega allasottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso daquello istituzionalmente competente, ex art. 42 d.P.R. n. 600 del1973, ha natura di delega di firma, e non di funzioni; la stessa realizzaun mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna,restando l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organodelegante.

Il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e conassunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenzeamministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente comelonga manus e dunque in qualità di mero sostituto materiale delsoggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita lacompetenza (cfr. tra le più recenti Cass., n. 20093/2025, Cass. n.689/2025, Cass. n. 21839/2024).2.2.

La natura di atto interno della delega comporta che spetta aldelegante, nell’esercizio delle proprie funzioni, individuare quali sianogli atti oggetto della medesima.

I confini della delega, pertanto, nonpossono che essere fissati in ragione di quanto previsto nella stessa onegli atti ivi richiamati.

Di conseguenza, il riferimento alle «medieimprese» contenuto nella delega non può determinarsi in ragione diuna disposizione normativa, a dispetto di una diversa individuazionedei limiti dimensionali eventualmente contenuta negli atti interni cui ladelega stessa fa riferimento.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/20262.3.

La C.t.r., a fronte di una delega alla sottoscrizione di attiimpositivi nei confronti delle medie imprese, ha ritenuto che lacontribuente non rientrasse tra queste ultime in quanto aveva unfatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore adieci milioni di euro ed un numero di dipendenti inferiori a cinquanta.

Ilimiti dimensionali citati in sentenza sono, effettivamente, quelli fissatidal d.m. 18 aprile 2005, che ha fornito chiarimenti in merito allemodalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo delladimensione delle imprese, sebbene non espressamente richiamato.Nella individuazione degli avvisi di accertamento oggetto delladelega, tuttavia, la C.t.r. avrebbe dovuto verificare se gli atti interni,richiamati nella disposizione di servizio n. 57 del 2016, determinavanodiversamente la nozione di medie imprese; infatti, non si trattava distabilire il regime giuridico da applicare alla ricorrente in qualità dipiccola o media impresa, ma solo di individuare quali fossero gli attioggetto del decentramento burocratico attuato con la delega stessa.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, laquale dovrà accertare quali fossero i limiti interni della delega, inragione degli atti ivi richiamati.

La Corte provvederà anche alregolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 723/2022,depositata il 17/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]impugnava innanzi alla C.t.p. di Roma l’avviso di accertamento con ilquale, per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio aveva recuperato atassazione maggior imponibile ai fini Irap ed Iva.2. La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l’attoimpositivo per carenza di sottoscrizione in assenza di valida delega.3. La C.t.r. confermava la sentenza, rilevando, in particolare, che ilfunzionario che aveva sottoscritto l’atto, tale [OSCURATO:PERSONA], era statoinvestito del potere in virtù di disposizione di servizio n. 57/2016 pergli avvisi di accertamento predisposti per l’area «medie imprese» neilimiti di 1.000.000,00 ; che, invece, la contribuente andava qualificatacome piccola impresa, avendo un fatturato annuo oppure un totale dibilancio annuo non superiore a 10 milioni e un numero di dipendentiinferiori a cinquanta.4. Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione e la società contribuente si difende con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 anche con riferimentoagli art. 1 e 2 d.m. 18 aprile 2005.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, ai finidi escludere la sussistenza della delega alla sottoscrizione dell’attoimpositivo, che la società contribuente devesse essere qualificatapiccola impresa, mentre la delega faceva riferimento alle medieimprese. Evidenzia che la C.t.r. aveva fatto, presumibilmente,riferimento all’art. 2 d.m. 18 aprile 2005 che stabilisce i limitidimensionali richiamati in sentenza ma che tale disposizione eraapplicabile esclusivamente ai fini della concessione di aiuti alle attivitàproduttive. Aggiunge che il provvedimento prot. n. 2010/26080 delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/2026Direttore dell’Agenzia delle entrate, richiamato dalla disposizione diservizio n. 57/2016, chiariva che l’area imprese medie dimensioni è«dedicata ai controlli delle imprese con volume d’affari, ricavi ocompensi pari o superiore a 5 milioni e inferiore a 100 milioni di euro».Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza della C.t.r. è contraria aiprincipi di legittimità in tema di delega di firma alla sottoscrizione degli2. Il motivo è fondato.2.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la delega allasottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso daquello istituzionalmente competente, ex art. 42 d.P.R. n. 600 del1973, ha natura di delega di firma, e non di funzioni; la stessa realizzaun mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna,restando l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organodelegante. Il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e conassunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenzeamministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente comelonga manus e dunque in qualità di mero sostituto materiale delsoggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita lacompetenza (cfr. tra le più recenti Cass., n. 20093/2025, Cass. n.689/2025, Cass. n. 21839/2024).2.2. La natura di atto interno della delega comporta che spetta aldelegante, nell’esercizio delle proprie funzioni, individuare quali sianogli atti oggetto della medesima. I confini della delega, pertanto, nonpossono che essere fissati in ragione di quanto previsto nella stessa onegli atti ivi richiamati. Di conseguenza, il riferimento alle «medieimprese» contenuto nella delega non può determinarsi in ragione diuna disposizione normativa, a dispetto di una diversa individuazionedei limiti dimensionali eventualmente contenuta negli atti interni cui ladelega stessa fa riferimento.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22339/2022Numero sezionale 2956/2026Numero di raccolta generale 12795/2026Data pubblicazione 05/05/20262.3. La C.t.r., a fronte di una delega alla sottoscrizione di attiimpositivi nei confronti delle medie imprese, ha ritenuto che lacontribuente non rientrasse tra queste ultime in quanto aveva unfatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore adieci milioni di euro ed un numero di dipendenti inferiori a cinquanta. Ilimiti dimensionali citati in sentenza sono, effettivamente, quelli fissatidal d.m. 18 aprile 2005, che ha fornito chiarimenti in merito allemodalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo delladimensione delle imprese, sebbene non espressamente richiamato.Nella individuazione degli avvisi di accertamento oggetto delladelega, tuttavia, la C.t.r. avrebbe dovuto verificare se gli atti interni,richiamati nella disposizione di servizio n. 57 del 2016, determinavanodiversamente la nozione di medie imprese; infatti, non si trattava distabilire il regime giuridico da applicare alla ricorrente in qualità dipiccola o media impresa, ma solo di individuare quali fossero gli attioggetto del decentramento burocratico attuato con la delega stessa.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, laquale dovrà accertare quali fossero i limiti interni della delega, inragione degli atti ivi richiamati. La Corte provvederà anche alregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4
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