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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20613/2026

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ella Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiarare il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione resa dal giudice di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] venivadichiarato responsabile del delitto di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta digiustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anchesubspecie di travisamento di prova, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reatoascritto e, più precisamente, per avere la Corte d’appello travisato 1) le dichiarazioni dellapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è mai riferito all’imputato quale autore dellacondotta materiale, 2) le dichiarazioni del teste di p.g. che si limitava a individuarenell’imputato il soggetto titolare della carta “postepay” su cui veniva accreditata la somma.

Asupporto della propria tesi, la difesa indica i passaggi rilevanti delle dichiarazioni dei due testisopra menzionati.2.2 Con i motivi secondo e terzo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,per carenza assoluta della stessa, in relazione alla sussistenza del reato ascritto e allamancata riqualificazione del medesimo nella forma tentata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

Deve rilevarsi, innanzitutto,come il ricorrente eluda il confronto con la parte motiva (sul punto, v., ex plur., Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), là dove si è adeguatamente disattesala rilevanza della contestazione difensiva circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali.Con decisione doppiamente conforme, i giudici di merito, proprio muovendo, per un verso,dalle deposizioni della persona offesa e, dall’altro, dal fatto che l’imputato riceveva sullacarta a lui intestata la somma costituente il provento dell’operazione cd. di phishing, hannoritenuto provato che l'imputato abbia compiuto l'accesso al sistema informatico della società“Tuvaustria Italia”; ciò, al fine di inviare una mail dalla casella postale di quest’ultima a quelladella “Cosmaplast sud”, di cui era amministratore la persona offesa, indicando un numeroIban, intestato al ricorrente stesso, su cui si richiedeva di effettuare un pagamento.

Inmotivazione, si è, inoltre, evidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata lasomma provento dell’operazione cd. di phishing, ritenendo, pertanto, avvenutol’incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione di una frazioneessenziale e costituiva del reato de quo (cfr. Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv.278518 – 01).

Pertanto, in disparte il tenore meramente contestativo della doglianza, che insiste suprofili, peraltro, non decisivi (tra i quali il fatto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia o menopronunciato il nome dell’imputato, ovvero il dato di paralleli procedimenti a caricodell’imputato, uno dei quali conclusosi con sentenza assolutoria), deve ribadirsi che «nelcaso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazionedi un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di unaprova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specificadeduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdottocome oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez.3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso;peraltro, con specifico riferimento alla configurabilità del vizio del travisamento della prova eal principio secondo cui è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro edefinito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinsecodella singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, mentre vaescluso che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima, essendo anche precluso a questa Corte un nuovoapprezzamento delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli utilizzati neiprecedenti gradi, v. ex plur., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01; Sez. 1,n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 – 01).Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi digiudizio, sono state già esaminate le censure relative alla deposizione della persona offesa,riproposte nel motivo in esame.

3. I motivi secondo e terzo congiuntamente esaminabili, perché logicamenteconnessi sono infondati.

Gli argomenti valorizzati dal ricorrente che introduce elementi difatto, quale il blocco della carta associata all’iban ovvero il profilo dell'intestazione dell'ibanstesso non riescono a contrastare la ratiodecidendi della decisione impugnata, daindividuarsi, come già ricordato supra, sub 2), nel punto in cui la Corte territoriale haevidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata la somma costituente ilprovento dell’operazione fraudolenta, cd. di phishing.

Posto che tale è stato l’esito degliaccertamenti svolti in fase di indagine, come illustrato in entrambe le sentenze di merito, ladecisione impugnata ha correttamente ritenuto configurato l’ascritto reato, nella sua formaconsumata, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il delitto difrode informatica di cui all'art. 640 ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimielementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attivitàfraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì ilsistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde,come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiustoprofitto con correlativo danno patrimoniale altrui»: in motivazione la Corte ha precisato che lamanipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata diespressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", nonesaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento delprofitto (v., ex multis, la già citata Sez. 2, Gerbino, Rv. 278518 – 01; Sez. 1, n. 36359 del20/05/2016, Rv. 268252 – 01: «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui ilsoggetto agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»).

Devepertanto ritenersi che la Corte territoriale, nel momento stesso in cui ha chiarito lasussistenza, nel caso di specie, del reato nella forma consumata, abbia fornito impliciteragioni in merito al dinego del riconoscimento della riqualificazione del delitto nella formatentata.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Considerando, infine, che la data del commesso reato è quella del 28 marzo 2018 eche, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplinaprevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando: cfr., ad es., Sez. 4, n.28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02), si puntualizza che il termine di prescrizioneper l’ascritto reato non maturerà prima del 28 marzo 2027, al netto di eventuali sospensioni.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiarare il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione resa dal giudice di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] venivadichiarato responsabile del delitto di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta digiustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anchesubspecie di travisamento di prova, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reatoascritto e, più precisamente, per avere la Corte d’appello travisato 1) le dichiarazioni dellapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è mai riferito all’imputato quale autore dellacondotta materiale, 2) le dichiarazioni del teste di p.g. che si limitava a individuarenell’imputato il soggetto titolare della carta “postepay” su cui veniva accreditata la somma. Asupporto della propria tesi, la difesa indica i passaggi rilevanti delle dichiarazioni dei due testisopra menzionati.2.2 Con i motivi secondo e terzo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,per carenza assoluta della stessa, in relazione alla sussistenza del reato ascritto e allamancata riqualificazione del medesimo nella forma tentata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Deve rilevarsi, innanzitutto,come il ricorrente eluda il confronto con la parte motiva (sul punto, v., ex plur., Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), là dove si è adeguatamente disattesala rilevanza della contestazione difensiva circa la valutazione delle dichiarazioni testimoniali.Con decisione doppiamente conforme, i giudici di merito, proprio muovendo, per un verso,dalle deposizioni della persona offesa e, dall’altro, dal fatto che l’imputato riceveva sullacarta a lui intestata la somma costituente il provento dell’operazione cd. di phishing, hannoritenuto provato che l'imputato abbia compiuto l'accesso al sistema informatico della società“Tuvaustria Italia”; ciò, al fine di inviare una mail dalla casella postale di quest’ultima a quelladella “Cosmaplast sud”, di cui era amministratore la persona offesa, indicando un numeroIban, intestato al ricorrente stesso, su cui si richiedeva di effettuare un pagamento. Inmotivazione, si è, inoltre, evidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata lasomma provento dell’operazione cd. di phishing, ritenendo, pertanto, avvenutol’incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione di una frazioneessenziale e costituiva del reato de quo (cfr. Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv.278518 – 01). Pertanto, in disparte il tenore meramente contestativo della doglianza, che insiste suprofili, peraltro, non decisivi (tra i quali il fatto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia o menopronunciato il nome dell’imputato, ovvero il dato di paralleli procedimenti a caricodell’imputato, uno dei quali conclusosi con sentenza assolutoria), deve ribadirsi che «nelcaso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazionedi un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di unaprova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specificadeduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdottocome oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez.3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso;peraltro, con specifico riferimento alla configurabilità del vizio del travisamento della prova eal principio secondo cui è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro edefinito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinsecodella singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, mentre vaescluso che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima, essendo anche precluso a questa Corte un nuovoapprezzamento delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli utilizzati neiprecedenti gradi, v. ex plur., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01; Sez. 1,n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 – 01).Ciò non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi digiudizio, sono state già esaminate le censure relative alla deposizione della persona offesa,riproposte nel motivo in esame. 3. I motivi secondo e terzo congiuntamente esaminabili, perché logicamenteconnessi sono infondati. Gli argomenti valorizzati dal ricorrente che introduce elementi difatto, quale il blocco della carta associata all’iban ovvero il profilo dell'intestazione dell'ibanstesso non riescono a contrastare la ratiodecidendi della decisione impugnata, daindividuarsi, come già ricordato supra, sub 2), nel punto in cui la Corte territoriale haevidenziato come l’imputato ricevesse sulla carta a lui intestata la somma costituente ilprovento dell’operazione fraudolenta, cd. di phishing. Posto che tale è stato l’esito degliaccertamenti svolti in fase di indagine, come illustrato in entrambe le sentenze di merito, ladecisione impugnata ha correttamente ritenuto configurato l’ascritto reato, nella sua formaconsumata, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il delitto difrode informatica di cui all'art. 640 ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimielementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attivitàfraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì ilsistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde,come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiustoprofitto con correlativo danno patrimoniale altrui»: in motivazione la Corte ha precisato che lamanipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata diespressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", nonesaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento delprofitto (v., ex multis, la già citata Sez. 2, Gerbino, Rv. 278518 – 01; Sez. 1, n. 36359 del20/05/2016, Rv. 268252 – 01: «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui ilsoggetto agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»). Devepertanto ritenersi che la Corte territoriale, nel momento stesso in cui ha chiarito lasussistenza, nel caso di specie, del reato nella forma consumata, abbia fornito impliciteragioni in merito al dinego del riconoscimento della riqualificazione del delitto nella formatentata. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Considerando, infine, che la data del commesso reato è quella del 28 marzo 2018 eche, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplinaprevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando: cfr., ad es., Sez. 4, n.28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 - 02), si puntualizza che il termine di prescrizioneper l’ascritto reato non maturerà prima del 28 marzo 2027, al netto di eventuali sospensioni. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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