Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2018:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0314
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
25 gennaio 2018 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Patente di guida – Definizioni delle categorie C1 e C nonché D1»
Nella causa C‑314/16,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1
o
giugno 2016,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J. Hottiaux e Z. Malůšková, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica ceca
, rappresentata da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1
o
giugno 2017,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che:
–
non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (
GU 2006, L 403, pag. 18
), e
–
avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2
La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (
GU 1991, L 237, pag. 1
), prevedeva quanto segue all’articolo 3, paragrafo 2:
«Nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;
(…)
Sottocategoria D1:
–
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
(…)».
3
Ai sensi dei considerando 2 e 12 della direttiva 2006/126:
«(2)
Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. (…) Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un’armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.
(…)
(12)
Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l’abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi».
4
L’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2006/126 dispone che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva».
5
Tale direttiva così recita, al suo articolo 4, intitolato «Categorie, definizioni e età minima»:
«1. La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall’età minima indicata per ciascuna categoria. Per “veicolo a motore” si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
(…)
4. Autoveicoli:
–
per “autoveicolo” si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;
(…)
d)
categoria C1:
autoveicoli diversi da quelli [d]elle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
(…)
f)
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
(…)
h)
categoria D1:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
(…)
j)
categoria D:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
(…)».
6
Il successivo articolo 16, intitolato «Attuazione», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), (…). Essi comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.
(…)».
7
Al titolo I, rubricato «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida», parte A, intitolata «Prova teorica», punto 4, a sua volta intitolato «Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E», dell’allegato II della direttiva 2006/126, i punti 4.1.9 e 4.1.10 dell’allegato suddetto così dispongono:
«4.1.9.
fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.10.
responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea e a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E)».
8
Allo stesso titolo I, parte B, intitolata «Prova di capacità e comportamento», al punto 8, a sua volta intitolato «Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E», i punti 8.1.6, 8.1.8, 8.2.3 e 8.2.4 dell’allegato suddetto così prevedono:
«8.1.6.
controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
(…)
8.1.8.
adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
(…)
8.2.3.
parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4.
parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E)».
Diritto ceco
9
L’articolo 80a, paragrafo 1, lettere g), h) e i), dello Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (legge n. 361/2000, relativa alla circolazione sulle vie di comunicazione terrestri), nella sua versione applicabile alla presente controversia, così prevede:
«Nella categoria
g)
C1 rientrano gli autoveicoli, ad eccezione dei trattori, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, destinati al trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
h)
C rientrano gli autoveicoli, ad eccezione dei trattori e dei veicoli di cui alla lettera g), la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, destinati al trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i)
D1 rientrano gli autoveicoli aventi una lunghezza non superiore a 8 metri, destinati al trasporto di un numero minimo di 8 persone e massimo di 16, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg».
Procedimento precontenzioso
10
Con missiva dell’11 luglio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ceca una lettera di diffida, in cui richiamava l’attenzione di tale Stato membro sul fatto che talune disposizioni della sua legislazione interna, riguardante la definizione delle categorie di veicoli C1, C e D1, non erano conformi alla direttiva 2006/126.
11
Il 27 febbraio 2015, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esaminato gli argomenti presentati dalla Repubblica ceca, che figurano nella risposta dell’8 ottobre 2014 alla lettera summenzionata, ha emesso un parere motivato in cui ha invitato tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Su domanda della Repubblica ceca, tale termine è stato prorogato fino al 27 maggio 2015.
12
Con lettera del 22 maggio 2015 la Repubblica ceca ha risposto al parere motivato precisando, in merito alla definizione delle categorie C, C1 e D1 delle patenti di guida, che, «allo scopo di evitare qualsiasi rischio di equivoco e di ottenere una maggiore certezza del diritto, la Repubblica ceca accetta[va] di apportare alle disposizioni giuridiche vigenti talune modifiche parziali che dovrebbero rispondere alle esigenze della [OSCURATO:PERSONA]».
13
In assenza di comunicazioni riguardanti l’eventuale adozione delle modifiche così prospettate e considerando che, in ogni caso, gli inadempimenti addebitati persistevano alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha investito la Corte del presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
14
[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il suo primo motivo, essa sostiene che, mentre le definizioni delle categorie C1 e C prevedono espressamente che si tratta di «autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D», il diritto ceco non riporta tale criterio. Poiché tale criterio è tuttavia determinante per stabilire in modo corretto la necessaria distinzione tra le categorie C1/C e D1/D, da tale omissione conseguirebbe che, in tale Stato membro, il titolare di una patente di guida di categoria C1 o C sarebbe autorizzato a guidare un veicolo costruito per il trasporto di non più di otto passeggeri, a prescindere dal fatto che sia stato progettato per il trasporto di passeggeri o di merci, mentre la direttiva 2006/126 richiede una patente di guida di categoria D1 o D se il veicolo è progettato e costruito per il trasporto di passeggeri.
15
Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, mentre l’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126 definisce la categoria D1 come comprensiva degli autoveicoli «progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente», il diritto ceco, imponendo un limite minimo superiore alle otto persone, avrebbe introdotto un requisito contrastante con l’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della stessa direttiva.
16
A sostegno dei due motivi indicati la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, tradizionalmente, la categoria C comprende autoveicoli destinati al trasporto di merci, mentre la categoria D comprende autoveicoli destinati al trasporto di passeggeri. Ciò non impedirebbe tuttavia che gli autoveicoli della categoria C possano altresì trasportare passeggeri. Si tratterebbe soprattutto, in questo caso, del personale tecnico trasportato principalmente ai fini della manutenzione del carico e non di passeggeri che viaggiano da un punto A a un punto B.
17
Dato che talune caratteristiche tecniche delle categorie C e C1 sono identiche a quelle delle categorie D1 e D, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea la necessità di delimitare con precisione le categorie C1 e C, da un lato, e le categorie D1 e D, dall’altro. La delimitazione accolta al riguardo dalla direttiva 2006/126, contenuta nei termini «autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D» che figura nella definizione delle categorie C1 e C, comporterebbe quindi che gli autoveicoli che rispondono ai criteri tecnici delle categorie C1/C e D1/D, ma che sono principalmente destinati al trasporto di passeggeri, rientrano nelle categorie D1 e D, mentre i veicoli che non appartengono alle categorie D1 e D rientrano nelle categorie C1 e C.
18
La Repubblica ceca è del parere che il ricorso sia infondato.
19
Secondo tale Stato membro non è affatto necessario procedere ad una trasposizione letterale delle disposizioni della direttiva 2006/126, a condizione che l’obiettivo perseguito da tali disposizioni sia raggiunto. Orbene, tale ipotesi ricorrerebbe, dato che la delimitazione, al livello del diritto interno, delle categorie di veicoli C1, C e D1, pur non essendo formulata in termini identici a quelli della direttiva suddetta, garantirebbe tuttavia che nessun veicolo possa rientrare in diverse categorie.
20
Il limite minimo superiore agli otto passeggeri oltre al conducente che figura nel diritto ceco sarebbe necessaria, in quanto, secondo tale Stato membro, i veicoli che rientrano nella categoria D1 rappresenterebbero un sottogruppo della categoria D.
21
Inoltre, in assenza di tale limite, la categoria D1, dato che include gli autoveicoli di una lunghezza massima di 8 metri, in cui possono essere trasportati al massimo sedici passeggeri, assorbirebbe de facto le categorie C1 e C.
Giudizio della Corte
22
Va ricordato preliminarmente che, in conformità al considerando 2 della direttiva 2006/126, le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida.
23
Vista la sussistenza in materia di significative divergenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la direttiva 2006/126, terza direttiva relativa alla patente di guida, mira, come testimonia questo stesso considerando, a pervenire ad un’armonizzazione più accentuata, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione europea.
24
Figurano, tra i motivi da essa previsti per realizzare tale obiettivo, segnatamente, talune definizioni delle categorie di patente di guida che, ai sensi del considerando 12 di tale direttiva, «dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l’abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi».
25
Infatti, mentre la prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (
GU 1980, L 375, pag. 1
), aveva fissato una prima categorizzazione dei veicoli ai fini dell’istituzione del modello comunitario di patente di guida nazionale, la direttiva 91/439, che si è sostituita a questa prima direttiva, ha fornito diverse precisazioni alla definizione delle categorie di veicoli e ai tipi di patente richiesti per la loro guida, incluse, segnatamente, una definizione più raffinata e una migliore delimitazione delle diverse categorie di patente di guida.
26
Nel perseguire l’armonizzazione in materia, la direttiva 2006/126 ha precisato, con riferimento alle categorie C e C1, che entrambe riguardano le automobili progettate e costruite per il trasporto di non più di otto passeggeri, categorie che si distinguono peraltro in base alla massa massima autorizzata. Per quanto riguarda le categorie D e D1, la direttiva 2006/126 ha mantenuto il limite minimo superiore agli otto passeggeri per la categoria D, ma soppresso questo stesso limite per la categoria D1, di modo che, per quest’ultima categoria, si applica soltanto il limite massimo di sedici passeggeri.
27
Tali precisazioni e tali modifiche rispetto alla direttiva 91/439 hanno consentito, come chiarito dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, che taluni veicoli rientrino ormai nella categoria D1, e non più nella categoria C1. A titolo esemplificativo, la [OSCURATO:PERSONA] menziona il minibus extra lusso nonché le automobili private blindate. Tali autoveicoli, nei limiti in cui siano progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente e nei limiti in cui la loro lunghezza massima non superi gli 8 metri, rientrerebbero ormai in una categoria ad essi idonea, considerate le loro caratteristiche tecniche e il loro utilizzo tipico, cioè la categoria D1.
28
Pertanto, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le categorie C e C1, definite, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, rispettivamente al paragrafo 4, lettere d) ed f), di tale articolo, riguardano gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, che hanno una massa massima autorizzata superiore ai 3500 kg, con riferimento ai veicoli della categoria C, o superiore ai 3500 kg ma non ai 7500 kg, per quanto riguarda i veicoli della categoria C1, e che sono progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente. La categoria D1, definita al paragrafo 4, lettera h), dello stesso articolo, riguarda gli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di sedici passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
29
Orbene, nel diritto ceco, la definizione delle categorie C et C1 non riprende la delimitazione delle categorie C/C1 e D/D1 prevista dal diritto dell’Unione ed espressa nei termini «diversi da quelli delle categorie D1 o D». Risulta dunque che il diritto ceco non riporta la soppressione del limite minimo superiore agli otto passeggeri che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre con l’adozione della direttiva 2006/126 nel contesto della suddetta evoluzione della disciplina.
30
L’esistenza di siffatte disparità di definizione comporta che veicoli rientranti nella categoria D1 possono essere guidati, in forza del diritto ceco, dai titolari di una patente C1, il che contrasta con l’obiettivo della direttiva 2006/126.
31
Gli esempi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè il minibus extra lusso nonché le automobili private blindate dotate delle caratteristiche tecniche menzionate al punto 27 della presente sentenza, illustrano l’esistenza di tali divergenze. Infatti, mentre, in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126, tali veicoli rientrano nella categoria D1, gli stessi veicoli appartengono, secondo la normativa ceca di recepimento, alla categoria C1. Inoltre, in virtù della dicitura «diversi da quelli delle categorie D1 o D», con cui tale direttiva delimita rispettivamente le categorie C/C1 e D/D1, detti veicoli, rientrando nella categoria D1, non possono comunque appartenere, in base al diritto dell’Unione, alla categoria C1.
32
Pertanto, per lo stesso tipo di veicoli, la categoria di patente di guida richiesta nella Repubblica ceca differisce da quella di cui deve disporre il conducente negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Una situazione siffatta è in contrasto con gli obiettivi primari che la direttiva 2006/126 persegue.
33
Gli argomenti presentati dalla Repubblica ceca non possono rimettere in discussione tale constatazione e l’effettività dell’inadempimento che ne deriva.
34
In primo luogo, tale Stato membro afferma che il diritto dell’Unione non richiede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino una trasposizione letterale delle definizioni previste dalla direttiva 2006/126, a condizione che l’obiettivo perseguito dalle disposizioni di tale direttiva sia raggiunto.
35
Al riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in una norma di legge o di regolamento espressa e specifica e può essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso (sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia,
C‑648/13
,
EU:C:2016:490
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata).
36
Tuttavia, come risulta dai punti da 29 a 32 della presente sentenza, le disposizioni nazionali invocate dalla Repubblica ceca non consentono di raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d), f) e h), della direttiva 2006/126. In tal contesto, l’argomento secondo cui non sarebbe obbligatoria una trasposizione letterale è inconferente nell’ambito della presente controversia.
37
In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene di aver proceduto a una delimitazione, a livello nazionale, delle categorie di veicoli C1, C e D1, che è precisa, comprensibile e in pratica inidonea a determinare il sorgere di qualsiasi controversia. Infatti, partendo dal principio che un veicolo non deve rientrare in più categorie, tale Stato membro considera che l’obiettivo suddetto può essere raggiunto in due modi, cioè o fissando la definizione di una categoria in modo negativo rispetto alle altre categorie, soluzione accolta nella direttiva 2006/126, oppure definendo individualmente le categorie in modo che esse non si sovrappongano, soluzione che il legislatore ceco ha accolto fissando un limite inferiore per il numero di passeggeri che i veicoli rientranti nella categoria D1 possono trasportare.
38
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come la Repubblica ceca stessa ammette, per attuare tale delimitazione, essa ha previsto, nella definizione di diritto interno della categoria D1, una condizione che non compare tuttavia all’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126, in cui il diritto dell’Unione definisce tale categoria. Orbene, come è stato constatato ai punti da 29 a 32 della presente sentenza, l’esistenza di tale condizione supplementare conduce a divergenze d’applicazione di tale direttiva nella Repubblica ceca rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ove si tratti di determinare in quale categoria rientra un veicolo e, conseguentemente, quale sia il tipo di patente di guida richiesto per tale veicolo.
39
Pertanto, la scelta di un metodo di delimitazione che produce tali divergenze rispetto a quanto richiesto dal diritto dell’Unione non può, in ogni caso, contribuire ad una trasposizione completa e corretta della direttiva 2006/126.
40
In terzo luogo, la Repubblica ceca asserisce che i veicoli rientranti nella categoria D1 rappresentano un sottogruppo della categoria D, come del resto risulta dalla denominazione di tale categoria D1 e dagli antecedenti legislativi della definizione delle categorie a livello dell’Unione. Si tratterebbe di una versione «ridotta» della categoria D e i veicoli rientranti nella categoria D1 costituirebbero quindi una parte determinata dei veicoli rientranti nella categoria D, di modo che, considerate le loro caratteristiche, sarebbe sufficiente detenere una versione ridotta della patente di categoria D. Poiché il limite minimo relativo al numero di persone che possono essere trasportate compare nella definizione della categoria D, esso dovrebbe essere riportato nella categoria D1.
41
Al riguardo, va osservato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/439 avesse concepito la categoria D1 come sottocategoria della categoria D, come testimoniato dai termini «nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie», tali termini non compaiono tuttavia nella definizione delle categorie di patente di guida fissate all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126. Il fatto che, quindi, la categoria D1 includa anche veicoli che non rientrano nella categoria D, come le conseguenze che ne derivano per la categorizzazione delle diverse patenti di guida, costituisce pertanto una scelta che il legislatore dell’Unione ha operato e la cui utilità non si presta ad essere rimessa in discussione nell’ambito del presente procedimento per inadempimento.
42
In quarto luogo, la Repubblica ceca sostiene che, in assenza del limite minimo superiore agli otto passeggeri, che il diritto ceco prevede, la categoria di autoveicoli Dl, comprendendo autoveicoli aventi una lunghezza massima di 8 metri che possono trasportare non più di sedici persone, assorbirebbe de facto le categorie Cl e C. Si potrebbe addirittura dedurre che la guida di un camion inferiore a 8 metri richieda la patente di guida della categoria D1, e solo quando la lunghezza di tale camion superi gli otto metri richieda la patente di guida della categoria C1.
43
Al riguardo, si deve constatare che, con riferimento alle categorie C/C1 e D1, la definizione dell’autoveicolo, esclusi i fattori del numero di passeggeri, della massa e della lunghezza, è identica per le categorie suddette e, in particolare, in quanto gli autoveicoli sono «progettati e costruiti per il trasporto di (…) persone».
44
Dalla delimitazione delle categorie C/C1 e D1 mediante i termini «autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D» risulta che, nella determinazione della categoria di patente di guida, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero tenute ad esaminare anzitutto l’applicabilità della categoria D1 e, se del caso, dovrebbero rilasciare la patente di guida per tale categoria.
45
Pertanto, in base alla sola interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi della direttiva 2006/126, per gli autoveicoli la cui lunghezza non superi gli 8 metri, la categoria D1 includerebbe totalmente le categorie C/C1.
46
Di conseguenza, la definizione delle categorie C/C1 e D1 che figura all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 sembra non garantire un’adeguata delimitazione di queste due categorie.
47
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2017, Kamin und [OSCURATO:PERSONA],
C‑289/16
,
EU:C:2017:758
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata).
48
Quindi, per pervenire ad una interpretazione corretta delle categorie suddette, occorre prendere in considerazione l’insieme del testo della direttiva 2006/126, allegati inclusi, i quali dimostrano che la destinazione degli autoveicoli svolge un ruolo determinante.
49
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, il modello di patente di guida previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 e che figura al suo allegato I, fa una chiara illustrazione, mediante pittogramma, della destinazione del veicolo di ogni categoria e, segnatamente, della sua destinazione al trasporto di merci o di persone.
50
Del pari, le disposizioni dell’allegato II di tale direttiva, citate ai punti 7 e 8 della presente sentenza, dimostrano che i requisiti relativi all’ottenimento della patente di guida sono diversi a seconda della destinazione del veicolo di cui trattasi.
51
Ne deriva che non si può ammettere che l’inosservanza della delimitazione tra le categorie C/C1 e D/D1 giunga ad un risultato contrario a quello perseguito dalla direttiva 2006/126, cioè quello della sicurezza della circolazione stradale. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, ciò accadrebbe qualora il trasporto esclusivo di persone potesse essere garantito da conducenti autorizzati a guidare veicoli di categoria C o C1, cui sarà stato chiesto di dimostrare principalmente conoscenze riguardanti il ricevimento, il carico, il trasporto, la consegna e lo scarico delle merci.
52
È pur vero che, nel settore delle patenti di guida, in cui le amministrazioni nazionali devono trattare un numero assai copioso di domande in un termine ragionevolmente breve, non sembra ottimale la soluzione legislativa che richiede di fare ricorso ad elementi che non compaiono direttamente nella definizione delle categorie di patenti di guida.
53
Ciò nonostante, uno Stato membro non è autorizzato ad adottare una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 2006/126 che introduca requisiti non previsti da tale direttiva oppure sopprima requisiti previsti dalla direttiva suddetta, il che comporterebbe che le categorie di veicoli definite dalla direttiva 2006/126 siano modificate, a discapito della sicurezza della circolazione stradale. Eventuali imprecisioni redazionali di tale direttiva richiederebbero eventualmente una reazione da parte del legislatore dell’Unione, ma non potrebbero indurre la Corte a respingere un ricorso per un inadempimento laddove tale inadempimento debba essere dichiarato.
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In tal contesto, occorre respingere gli argomenti presentati dalla Repubblica ceca.
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Di conseguenza, occorre constatare che:
–
non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126, e
–
avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva.
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ceca e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
2)
Avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva.
3)
La Repubblica ceca è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.