CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Deposita in Cancelleria sui ricorsi proposti da: Oggi, 1 3 FEB 2fe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ulteriore parte civile partecipante al giudizio: Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, lette le conclusioni del difensore della parte civile Comune di Ercolano, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al governo delle spese da liquidarsi in favore del predetto Comune lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di confermare la sentenza impugnata, di condannare l'imputato alla refusione delle spese anche del presente grado di giudizio, di fissare una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 5.000,00 e che, in caso di concessione di benefici, gli stessi siano subordinati "al ristoro dei danni subiti attraverso la concessione della provvisionale richiesta", letta la memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 gennaio 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alla pena di mesi due di arresto ed euro 15.000 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi, preliminarmente, ai sensi dell'art. art. 129 cod. proc. pen., la non punibilità del fatto ai sensi del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, che ha modificato l'art. 23 -ter del d.P.R. 380 del 2001. Deduce che ai sensi di tale disposizione non è più previsto come reato il mutamento di destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare se non comportante l'esecuzione di opere ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del d.P.R. 380 del 2001; che nel caso che occupa trattasi di lavori contemplati nel Glossario degli interventi in edilizia libera, che la novella legislativa è operante dall'agosto dell'anno 2024 e che la difesa non ha potuto eccepire quanto sopra nei motivi di gravame atteso che la sentenza del primo giudice è stata emessa il 23 gennaio 2023. Il ricorrente chiede anche, in via gradata, la sospensione della trattazione del presente giudizio per consentire la regolarizzazione amministrativa dell'immobile.4. Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale ha fatto ampio rinvio alle motivazioni addotte dal primo giudice, che l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto se vi si adempie con mero richiamo alle argomentazioni svolte dal primo giudice omettendo la valutazione delle doglianze precise e puntuali contenute nei motivi di gravame; che "in tali motivi di gravame (pagg. 5 e 6) si fa espresso riferimento a situazioni di fatto, facilmente rilevabili dalle fotografie acquisite nella fase dibattimentale, assolutamente incontrovertibili quali la preesistenza dell'immobile con porta e vano finestra già esistenti e l'assoluto rispetto della superficie utile interna", che è stato fatto riferimento anche al D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2018, che consente di realizzare gli interventi eseguiti dall'imputato, che sul punto il giudice di primo grado ha omesso ogni valutazione e che i giudici di appello non affrontano tali problematiche perché non le rinvengono nella sentenza di primo grado. 5. Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. Deduce che il locale di appena mq. 19 oggetto del procedimento viene indicato nel capo di imputazione come appartenente alla categoria catastale C/2 comprendente magazzini, locali deposito, soffitte, cantine e locali per vendita all'ingrosso; che le opere eseguite sono state tutt'insieme considerate una modifica alla destinazione d'uso necessitante del preventivo rilascio del permesso per costruire, che l'impianto accusatorio è costituito esclusivamente sugli effetti finali degli interventi posti in essere dall'imputato che avrebbero determinato tale cambio di destinazione d'uso, che tra la contestazione di cui al decreto di citazione e la sentenza manca qualsiasi correlazione, che la variazione di sagoma e prospetto non vengono considerate nel decreto di citazione a giudizio così come il cambio di destinazione d'uso; che la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento è stata rigettata con motivazione di stile e non congrua; che mentre l'imputato si difendeva dalle contestazioni contenute nel decreto di citazione veniva condannato per ipotesi di reato mai contestate; che una corretta contestazione avrebbe consentito all'imputato una difesa diversa e più efficace; che la copertura della cisterna è realizzabile in edilizia libera; che nel caso in esame la cisterna è stata solo "tombata"; che il cambio di destinazione d'uso è sempre possibile nel caso in cui non sia urbanisticamente rilevante ovvero quando non vi sia passaggio da una categoria all'altra di quelle definite ed elencate nell'art. 23-ter del [OSCURATO:PERSONA] dell'edilizia; che il [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato al più un illecito amministrativo, che il richiamo al principio di effettività di cui alla sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 42136 del 21 maggio 2019 non appare confacente al caso che occupa e che la Corte territoriale non qualifica gli interventi realizzati come incompatibili con la destinazione dell'immobile a uso "cat. C4 "(sic) ma usa locuzione dubitativa. 6. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la sua omessa citazione per il giudizio di appello quale parte civile e del suo difensore e la conseguente nullità a regime intermedio. Deduce, in particolare, che nel procedimento di primo grado erano costituite parti civili lui stesso e il Comune di Ercolano, come da verbali di udienza allegati al ricorso; che il suo difensore sollecitava la fissazione dell'udienza di trattazione ricevendo quale risposta la comunicazione di inoltro per competenza alla sesta sezione - udienza 26 maggio 2025; che il difensore costituito non riceveva citazione per il giudizio di appello, che da un controllo presso la cancelleria il suo difensore appurava l'avvenuta celebrazione dell'udienza in data 25 marzo 2025; che dall'estrazione degli atti è emersi/ che il Presidente della Corte di appello aveva omesso di disporre la citazione del suo difensore; che infatti itt sede di costituzione della parti è stato pretermesso il suo appello per la presenza e che sussiste, quindi, la dedotta nullità, tempestivamente eccepita, come da sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012, Panza, Rv. 252470 - 01. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordine logico è necessario esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e, a seguire, il primo e il terzo motivo. 2. Il secondo motivo è in parte generico e in parte manifestamente infondato. Occorre premettere, anche per le considerazioni che seguiranno nell'esame degli altri motivi di ricorso, che la contestazione elevata nei confronti dell'imputato ha a oggetto la realizzazione da parte dello stesso, in qualità di proprietario di un locale terraneo, cat. C/2, sito in Ercolano, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire, di un muretto di recinzione di terrazzino di altezza media di cm. 30 con sovrapposizione di barriera metallica alta circa mt. 1,00 per una lunghezza di circa mt. 2,00, sostegni sulla facciata esterna del fabbricato di pensiline e apparecchi di condizionamento e la ristrutturazione edilizia del locale "consistente nella eliminazione parziale di un locale cisterna interno al locale, con aumento della superficie utili dell'immobile e realizzazione edilizia di una finestra prospettante su via Palmieri 123". Con la sentenza del Tribunale, sulla base della testimonianza dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca funzionario UTC del Comune di Ercolano, si è ritenuto che l'imputato, tramite l'intervento sulla cisterna, avesse determinato un aumento della superficie utile e che, in uno con la realizzazione di una finestra e la creazione di un locale wc, avesse realizzato un mutamento di destinazione d'uso, rendendo abitabile ciò che prima era un semplice deposito con locale cisterna. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha ritenuto che la tesi difensiva secondo la quale alcune delle opere, singolarmente considerate, avrebbero potuto essere realizzate mediante atto autorizzativo non fosse calzante poiché residuerebbero in ogni caso le opere per le quali il permesso era comunque necessario e che "comunque, ciò che rileva è l'insieme delle opere poste in essere che determinavano la modifica della sagoma e del prospetto dell'edificio, l'aumento della superficie utile e inoltre, tutte insieme considerate, una modifica della destinazione d'uso. Ognuno di tali interventi richiedeva permesso di costruire.". Con il motivo in esame il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado e che non avrebbe dato risposta alle doglianze espresse con i motivi di gravame. Occorre rammentare che la censura di mancanza di motivazione della sentenza di appello con riferimento ai motivi di gravame onera il ricorrente di specificare, sia pure in modo sommario, il contenuto del gravarne stesso e il grado di decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo il ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2024, dep. 2015, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704). A maggior ragione ciò si rende necessario quando la sentenza di appello, come nel caso concreto, rinvia, con la tecnica della motivazione "per relationem", a quella di primo grado. In questo caso il ricorrente non può limitarsi a dedurre la mancata risposta formale ai motivi di appello e ha l'onere di sottoporre a critica la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e, dunque, la correttezza del ricorso alla motivazione "per relationem".Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorrente nel richiamare le pagg. 5 e 6 dell'atto di appello e riferirsi a "situazioni di fatto" facilmente rilevabili dalle fotografie acquisite nel dibattimento non può che richiamare le fotografie prodotte dal pubblico ministero a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Il ricorrente non ha però specificato per quale motivo tali fotografie dimostrerebbero la preesistenza delle opere o l'assoluto rispetto della superficie utile interna né le fotografie, in osservanza al principio di autosufficienza, sono state allegate al ricorso. Deve anche osservarsi che il ricorrente, pur avendo definito tali fotografie come idonee a dimostrare la tesi difensiva, nel terzo motivo ha lamentato, non senza contraddizione, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale relativa a delle fotografie che avrebbero consentito utile difesa. Pertanto, le doglianze del ricorrente e, in particolare, il richiamo alle fotografie, non permettono, per la loro genericità, di affermare che il giudice di appello abbia omesso di adempiere al proprio dovere motivazionale sicché il fatto deve ritenersi quello accertato dai giudici di merito. Il ricorrente ha anche dedotto che il giudice di primo grado avrebbe omesso ogni valutazione circa l'applicabilità del D.M. 2 marzo 2018 e che in ragione di tale omissione neppure la Corte territoriale avrebbe affrontato la questione. Il D.M. citato dal ricorrente è quello emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Anche tale doglianza (con il relativo richiamo alla copertura della cisterna) deve ritenersi generica poiché non si confronta con la motivazione dei giudici di merito mediante la quale, dopo la ricostruzione dei fatti di competenza degli stessi e non del giudice di legittimità, si è ritenuto, con motivazione esente da censure, che fosse stato realizzato un mutamento delle destinazione d'uso e che si trattasse di opere necessitanti di permesso di costruire e, dunque, non rientranti nell'edilizia libera. 3. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per le ragioni appresso indicate. Quanto alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello giova ricordare che tale omissione può essere censurata nel giudizio di legittimità «qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01). La censura del ricorrente circa l'uso di una motivazione di stile e non congrua nell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è generica poiché non si confronta con la decisione adottata dalla Corte territoriale, con la quale si è ritenuto che i documenti di cui era stata richiesta l'acquisizione fossero privi di data certa o di data, che non vi fosse certezza dei luoghi ritratti e che l'istruttoria fosse comunque completa. La censura relativa al difetto di correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, nel rispondere al motivo di appello proposto sul punto, come sopra già evidenziato, ha ritenuto che fosse stata inflitta condanna per le opere oggetto di contestazione e che il complesso degli interventi, tra i quali quello, specificamente contestato, di aumento di superficie utile, avesse determinato il cambio di destinazione d'uso da locale deposito a residenziale. Si tratta di risposta sufficiente alla doglianza e al riguardo deve osservarsi che la modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio e, segnatamente, la realizzazione di una finestra sul prospetto dell'immobile, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è espressamente contestata nell'imputazione ("realizzazione di una finestra prospettante su via Palmieri 123") e che, trattandosi di intervento realizzato in zona vincolata, richiedeva, anche se singolarmente considerato, permesso di costruire sicché sussiste il reato contestato. Non si ritiene che sussista una modifica della contestazione nell'affermazione da parte dei giudici di merito del mutamento di destinazione d'uso posto che con la stessa si è avuto riguardo alla finalità degli interventi edilizi Le ulteriori doglianze e la richiesta di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate essendo state eseguite opere in zona sottoposta a vinco ambientale e paesaggistico che richiedevano il premesso di costruire e che, dunque, non rientrano nel novellato art. 23-ter del più volte menzionato d.P.R. 380 del 2001. 4. Il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di interesse a proporre impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dall'esame degli atti processuali (consentito trattandosi di questione processuale) emerge l'omissione della citazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello (risulta regolarmente citata l'ulteriore parte civile Comune di Ercolano). Tuttavia, la Corte territoriale, in esito al giudizio di appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e, dunque, anche le statuizioni riguardanti la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Pertanto, vi è manifesta carenza di interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] a proporre ricorso per cassazione tenuto conto del conseguito e non modificabile risultato della "non-modifica" delle statuizioni in suo favore (Sez. 6, n. 21214 del 24/03/2013, L., Rv. 256551 — 01). Non è pertinente il richiamo del ricorrente, reiterato nella memoria difensiva, alla sentenza di questa Corte sez. 2, n. 10813 del 13 dicembre 2011, dep. 2012, Panza, Rv. 252470 - 01 poiché in tale caso, come si desume dalla motivazione della sentenza riportata nella memoria difensiva, la parte civile, la cui citazione per il giudizio di appello era stata omessa, aveva interesse a partecipare a tale giudizio poiché l'imputato, già condannato in primo grado, veniva assolto dai reati a lui ascritti con la formula "il fatto non sussiste", comportante la revoca delle statuizioni civili (nel caso in argomento questa Corte ha annullato la sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello). 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve, inoltre, condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Ercolano, che ha partecipato al presente giudizio di legittimità con argomentate conclusioni, nella congrua misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inolt