CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 11 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità proprie o di altri e, negate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia la carenza di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come la circostanza dedotta, ossia l'annullamento di un provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti in quanto soggetto meritevole di protezione internazionale, anche laddove fosse risultata vera, sarebbe inidonea a superare il giudizio negativo sulla sua personalità fondato sui suoi plurimi prevedenti penali) e, pertanto, con il motivo si lamenta un travisamento omissivo su una circostanza non decisiva (vedi pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci