CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7179/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. in liquidazione , rappresentat a e difes a d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 239, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialea margine de l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilian. 2366/24/2014, depositata il 21.07.2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Iva – Cessioni intracomunitarie- Condono -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo rigettava i l ricors o propostodalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. TXB30100022/2011, con il quale era stato chiesto il pagamento dell’IVA, in relazione all’anno 2006, ed erano state irrogate le relative sanzioni, essendo stata contestata alla predetta contribuente l’effettuazione di cessioni i ntracomunitarie di beni in regime di non imponibilità Iva nei confronti di due società che risultavano avere cessato la propria attività in data antecedente all’effettuazione delle suddette operazioni; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello propost o dalla contribuente , rilevando, in sintesi, che: -l’atto impositivo era stato legittimamente emesso ed era infondato il motivo di appello relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; - nel merito, la società non aveva operato con la dovuta diligenza, richiesta al fine di verificare l’affidabilità della controparte, avendo omesso di richiedere la conferma della validità del numero di identificazione delle cessionarie in un periodo prossimo alla esecuzione delle cessioni, circostanza che le aveva impedito di accertare che le stesse avevano già cessato la propria attività, per cui era infondato il motivo di appello relativo alla non applicabilità delle sanzioni; -la società contribuente impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ; - il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore gen e rale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;- la società ha successivamente depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193/2016, relativamente alla cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito della pronuncia del giudice di primo grado, e ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo; - la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, al fine di fare interloquire l’Agenzia delle Entrate in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente; -con nota del 19.07.2022 l’Avvocatura dello Stato, in rap presentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per integrale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; - con memoria del 9.08.2022, la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi di € 76.110,65, per IVA 2006, di € 13.654,05 per interessi e di € 190.276,66 per sanzioni, riguardanti la parte delle somme oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, iscritte a ruolo (ruolo n. 433/2012) a seguito della sentenza di primo grado con cui la CTP aveva rigettato il ricorso, e oggetto di definizione agevolata, avendo pagato gli importi dovuti, mentre per la restante somma, non inclusa nell’iscrizione a ruolo di cui alla cartella oggetto di rottamazione, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente occorre rilevare che, avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalla quale emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, limitatamente alle somme iscritte a ruolo a seguito della sentenza di primo grado, e al fatto che l'Agenzia delle Entrate ha accertato il positivo esito della stessa e l'estinzione della pretesa erariale con riferimento a dette somme, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente agli importioggetto di definizione agevolata; - ciò premesso, per la restante parte del la ripresa occorre esaminare nel merito il ricorso proposto dalla società contribuente; - c on i l prim o motiv o , la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.27, comma 13 del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR errato nel rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate; -il motivo è infondato; - secondo un costante indirizzo di questa Corte, cui si intende dare seguito, l'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, non ha attribuitoalle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima insistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico – fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, dellacompetenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalleDirezioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (ex plurimis, Cass. 21.12.2018, n. 33289); -le Direzioni regionali delle e ntrate, quindi, erano già munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delleentrate, adottate in diretta attuazione dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio è stato successivamente riconfigurato dall'art. 27 cit., che ha riservato alle medesimeDirezioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari (Cass. 14.10.2016, n. 20856); - con il secondo motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato quanto dedotto dall’appellante in ordine alla mancata motivazione dell’avviso di accertamento; -il motivo è inammissibile per i l limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 20.11.2012. - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 50 del d.l. n. 331/1993 e della VI Direttiva CEE, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto imponibili le operazioni di cessione intracomunitaria poste in essere dalla contribuente per il mero fatto che, non avendo richiesto la conferma del codice identificativo Iva del cessionario intracomunitario, non avrebbe fornito la prova del presupposto dello status fiscale del cessionario idoneo a consentire l’esenzione Iva, senza verificare se vi fossero comunque elementi idonei a dimostrare in maniera certa l’esistenza di tutti i requisiti sostanziali necessari per l’inquadramento delle operazioni all’interno delle cessioni intracomunitarie e se la contribuente avesse agito con intenti evasivi o elusivi; -il motivo è infondato; - come ha ripetutamente affermato questa Corte, “In tema d'IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero d'identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza a condizione che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d'identificazione attribuito al cessionario; in assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo” (Cass. n. 15871 del 29/07/2016; Cass.n.3603 del 13/02/2009) : - a fronte della carenza formale del documento, quindi, era onere della contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificavano la deroga al regime fiscale ordinario, posto che, in tema di IVA, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell'imposta è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto, che legittimanola deroga al normale regime impositivo, è sempre a carico di chi invoca la predetta deroga (Cass. n. 10355 del 31.03.2022); - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto corretta l’applicazione delle sanzioni irrogate omettendo di valutare la sussistenza del dolo o della colpa, nonché l’eventuale errore in cui sarebbe incolpevolmente incorsa la contribuente; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la contribuente indicato sulla base di quali elementi aveva prospettato la propria buona fede in relazione alla violazione commessa, dovendosi rilevare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. n. 2139 del 2020); -in conclusione, il ricorso va rigettato con riferimento alla parte della pretesa, per la quale non è stata presentata domanda di definizione agevolata; - quanto al regime delle spese, le stesse, per la parte della pretesa rientrante nella definizione agevolata, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; - per la restante parte , invece, riguardante la somma non oggetto di definizione agevolata, la ricorrente va condanna ta al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, limitatamente alla parte della pretesa oggetto di definizione agevolata, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente alle somme oggetto della definizione agevolata;rigetta, per il resto, il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in€ 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, limitatame