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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 per avere violato l'ordine di allontanamento dal Comune di Bologna e di far rientro in quello di residenza e deduce che, trattandosi di persona senza fissa dimora, l'ordine del Questore doveva essere disapplicato; ricordato che per granitica giurisprudenza di questa Corte «In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione, cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato, né una fissa dimora. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso la possibile rilevanza della normativa in tema di ordinamento anagrafico della popolazione residente che, con riferimento alle persone senza fissa dimora né domicilio, prescrive l'iscrizione d'ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondente alla finalità di controllo sottesa alla misura di prevenzione)» (sez. 1 n. 40831 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277480); ricordato che forma oggetto, del resto, di affermazione già sedimentata il principio secondo cui il provvedimento con cui il questore, in materia di misure di prevenzione personali, ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dall'art 43 cod. civ., e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l'iscrizione anagrafica è soltanto un indice, salva la prova contraria (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Aragosa, Rv. 244122) e ribadito che e che il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato (Sez. 1, n. 37816 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], n. m.); rilevato che di tali principi i giudici di merito hanno fatto buon governo, poiché il ricorrente ha nazionalità e residenza italiana e la circostanza che sia soggetto senza fissa dimora è meramente allegata dalla difesa e non trova alcun riscontro negli atti; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 per avere violato l'ordine di allontanamento dal Comune di Bologna e di far rientro in quello di residenza e deduce che, trattandosi di persona senza fissa dimora, l'ordine del Questore doveva essere disapplicato; ricordato che per granitica giurisprudenza di questa Corte «In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione, cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato, né una fissa dimora. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso la possibile rilevanza della normativa in tema di ordinamento anagrafico della popolazione residente che, con riferimento alle persone senza fissa dimora né domicilio, prescrive l'iscrizione d'ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondente alla finalità di controllo sottesa alla misura di prevenzione)» (sez. 1 n. 40831 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277480); ricordato che forma oggetto, del resto, di affermazione già sedimentata il principio secondo cui il provvedimento con cui il questore, in materia di misure di prevenzione personali, ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dall'art 43 cod. civ., e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l'iscrizione anagrafica è soltanto un indice, salva la prova contraria (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Aragosa, Rv. 244122) e ribadito che e che il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato (Sez. 1, n. 37816 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], n. m.); rilevato che di tali principi i giudici di merito hanno fatto buon governo, poiché il ricorrente ha nazionalità e residenza italiana e la circostanza che sia soggetto senza fissa dimora è meramente allegata dalla difesa e non trova alcun riscontro negli atti; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]