CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 11226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40980/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione. Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata; 3) violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione di una prova decisiva; 4) violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca delle armi, segnatamente del fucile. Premesso, altresì, che solo il primo motivo di ricorso riguarda l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività dell'appello, e che le altre censure sono del tutto aspecifiche, perché l'unica valutazione che questa Corte può fare è quella circa la correttezza della dichiarazione di tardività dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] che nel primo motivo di ricorso si sostiene che l'appello non fosse tardivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata redatta in maniera contestuale, traendo tale conclusione da un passaggio della sentenza stessa, ove si legge che l'udienza si era tenuta il 2 ottobre 2024 e non il 10 ottobre 2024, data del deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza è di carattere processuale, il che legittima questa Corte ad un controllo degli atti, a prescindere dalle ragioni della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il controllo degli atti ha condotto a rilevare che la sentenza di primo grado era stata redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e che quella era effettivamente la data dell'udienza in cui il processo di primo grado si è concluso, mentre l'indicazione del 2 ottobre costituisce un mero refuso dell'estensore della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] che l'appello era stato proposto 1'8 novembre 2024, quindi oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11226-23 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4162/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40980/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40980/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione. Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata; 3) violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione di una prova decisiva; 4) violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca delle armi, segnatamente del fucile. Premesso, altresì, che solo il primo motivo di ricorso riguarda l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività dell'appello, e che le altre censure sono del tutto aspecifiche, perché l'unica valutazione che questa Corte può fare è quella circa la correttezza della dichiarazione di tardività dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] che nel primo motivo di ricorso si sostiene che l'appello non fosse tardivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata redatta in maniera contestuale, traendo tale conclusione da un passaggio della sentenza stessa, ove si legge che l'udienza si era tenuta il 2 ottobre 2024 e non il 10 ottobre 2024, data del deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza è di carattere processuale, il che legittima questa Corte ad un controllo degli atti, a prescindere dalle ragioni della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il controllo degli atti ha condotto a rilevare che la sentenza di primo grado era stata redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e che quella era effettivamente la data dell'udienza in cui il processo di primo grado si è concluso, mentre l'indicazione del 2 ottobre costituisce un mero refuso dell'estensore della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] che l'appello era stato proposto 1'8 novembre 2024, quindi oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M