CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 08374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12496/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo , Via G. Bonanno n. 122; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5711/12/ 20 della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, depositata il 2 7 / 10 /20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava gli estratt i di ruolo relativ i a diverse cartelle di pagamento deducendo l’omessa notifica di quest’ultime. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Sicilia (CTR), con la sentenza n. 5711 / 12 /20 20 , depositata il 2 7 / 10 /20 20 , rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, a conferma della sentenza di primo grado,affermava la re golare notifica delle cartelle riportate negli estratti di ruoloassumendo rilievo , a tal uopo, le copie degli atti notificati prodotte dall’appellata. 3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato acinque motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce , ex art 360, primo comma,n. 4, c.p.c., l a nullità del procedimento per violazione dell’art. 75, terzo comma, c.p.c. stante la carenza di poteri per il conferimento del mandato difensivo in capo al direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. relativo al giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione de ll’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR affermato che l’esistenza del potere indicato nel motivo che precede costituiva un fatto certo che non necessitava di essere dimostrato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente censura, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , la sentenza della CTR nella parte in cui, in violazione dell’art. 2384 c.c., ha ritenuto sussistere il suindicato potere. 4. Con il quarto motivo viene eccepita, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame su fatto decisivo in cui sarebbe incorsa la CTR nel non aver tenuto conto che il ricorso era stato proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella di paga mento n. 29620140032801659 e, quindi, rispetto ad essa potevano essere fatti valere tuti i vizi propri dell’atto in questione. 5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in particolare, l’omessa pronuncia sui vizi dell’estratto di ruolo relativo alla cartella indicata nel motivo che precede. 6.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2 020 Rv. 658078 - 02). 7. Nel caso di specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo. 7.1.Con l’art. 3-bis ( recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2021 , n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge17 dicembre 2021 , n. 215, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 7.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass..SS. UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella.7.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla leggen. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 7.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7.5. Risultano, infatti, non condivisibili le conclusioni rappresentate dalla ricorrente nella memoria secondo cui, da un lato, la novella normativa non si applica ai giudizi, come quello in esame, introdotti in data antecedente alla sua entrata in vigore e, dall’altro, vi sarebbe, comunque, l’interesse ad impugnare gli estratti di ruolo da parte della contribuente. Orbene, quanto alla prima deduzione si rileva che per come riportato dal principio espresso dalla riportata sentenza delle Sezioni unite, ai fini dell’applicazione della novella normativa in esame assume rilievo la circostanza che il procedimento sia, come quello di specie, in corso, non assumendo, al contrario, rilievo la data del loro avvio. Quanto al secondo rilievo proposto dalla contribuente esso si fonda sul fatto che la ricorrente «partecipa abitualmente e, quindi, sia al momento dell’avvio del presente giudizio che attualmente, procedure per il subappalto di commesse pubbliche». Quanto riportato non si confronta con il dato testuale dell'art.3-bis del d.l. n. 146 del 2021 e, dunque, non si configura come il reale e concreto pregiudizio indicato dal legislatore idoneo, quale eccezione alla regola, a consentire l’impugnazione dell’estratto del ruolo. La norma in esame, infatti, prevede che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». La norma richiede, infatti, che il contribuente «dimostri» il pregiudizio per «la partecipazione a una procedura di appalto» dovuta all’iscrizione, elementi carenti nel caso di specie, non avendo la ricorrente, sulla base delle generiche argomentazioni sopra riportate, dato prova del concreto pregiudizio sofferto nei termini indicatidall’art. 3-biscit.8. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio. 9. Allo stesso modo, tenuto con della sopravventa causa di inammissibilità del ricorso, non si può pervenire alla pronuncia di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte