CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegno diPORZILLI ANTONIETTA erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 654/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 17/05/2024 R.G.N. 1070/2022;Numero registro generale 15430/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 16592/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento delle domande proposte daAdele Porzilli, ha dichiarato la medesima non tenuta a restituire allaRegione Puglia la somma di € 254.031,26.La predetta, che in data 1.4.2004 aveva risolto consensualmente il suorapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione aisensi dell’art. 28 della legge regionale n. 7/2002 con la qualificadirigenziale, in data 31.1.2019 aveva ricevuto dalla Regione Puglia larichiesta di restituzione della somma di € 254.031,26, in seguito allasentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 (che aveva ripristinato il suoinquadramento giuridico nell’ex VIII qualifica funzionale in luogo dellaqualifica dirigenziale).2. La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dallaRegione Puglia avverso tale sentenza, pronunciando nei confronti diAntonietta Porzilli, costituita nelle more del giudizio quale erede di AdelePorzilli.3. La Corte territoriale ha ritenuto decisiva la definizione intervenuta inpari data in favore della Porzilli, da parte dello stesso giudice di appello,della controversia pregiudiziale vertente tra le medesime parti (proc. n.839/2022), avente ad oggetto l’accertamento del diritto della medesima alriconoscimento della qualifica dirigenziale di I livello a seguito dellasottoscrizione di contratti individuali di risoluzione consensuale deirapporti di lavoro.4. Secondo la suddetta pronuncia, nei contratti di risoluzione,intervenuti nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 28 della leggeregionale Puglia, la qualifica dirigenziale dei dipendenti deve ritenersi“definitivamente acquisita” a fronte dell’irrevocabilità dell’accordorisolutivo, donde l’ininfluenza del giudizio amministrativo sull’accordo diRGN 15430/2024Pag.2Numero registro generale 15430/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 16592/2026Data pubblicazione 27/05/2026risoluzione e dunque sull’attribuzione della qualifica dirigenziale aidipendenti.5. Secondo la Corte territoriale era in discussione l’interpretazionedella volontà delle parti espressa negli accordi di risoluzione, e nonl’affidamento dei dipendenti regionali; la riserva di revisione alla luce dieventi futuri era stata inoltre limitata alle modalità di quantificazionedell’indennità supplementare, mentre la volontà negoziale nei contratti didiritto privato sottoscritti dalla P.A. doveva dedursi unicamente dalcontenuto dell’atto interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agliartt. 1362 ss. cod. civ., non rilevando a tal fine il comportamento delleparti anche posteriore alla stipula del contratto.6. L’azione di recupero non poteva legittimamente fondarsi sull’art. 97Cost., atteso che gli accordi di risoluzione erano intervenuti quando nonera ancora definitivamente conclusa la vicenda giudiziaria relativa allariapertura dei termini del concorso cui aveva partecipato la Porzilli.7. Pur avendo dato atto della circostanza che nella determina n. 452del 17.5.2002 la Regione Puglia aveva qualificato come provvisoriol’inquadramento nelle qualifiche dirigenziali dei lavoratori appellati nelgiudizio n. 839/2022, la Corte territoriale ha ritenuto che la leggeregionale n. 7/2002 (intervenuta in data 21.5.2002) ed i successiviaccordi di risoluzione consensuale costituivano sopravvenienze giuridiche efattuali idonee ad impedire l’esecuzione del giudicato.8. Ha richiamato il principio secondo cui gli effetti retroattivi delgiudicato incontrano un limite ineludibile nella sopravvenienza dimutamenti della situazione di fatto o di diritto (anteriori alla notifica dellasentenza) idonei ad impedire il ripristino della situazione anteriore; lanuova regolamentazione del rapporto intercorso tra le parti a seguito dellanorma sopravvenuta e dell’accordo risolutivo sottoscritto dalle medesimenon poteva dunque essere rivisitata alla luce della successiva sentenza delConsiglio di Stato.RGN 15430/2024Pag.3Numero registro generale 15430/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 16592/2026Data pubblicazione 27/05/20269. Avverso tale sentenza la Regione Puglia ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) non hainizialmente svolto attività difensiva.11. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scrittaconcludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbito ilsecondo.12. Con ordinanza interlocutoria n. 4082 del 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la rinnovazione dellanotifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], acura della Regione Puglia.13. La Regione ha, quindi, depositato gli atti relativi alla effettuatarinnovazione.14. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di AntoniettaPorzilli, deducendo l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quantonotificato a soggetto deceduto.15. La predetta [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti diAdele Porzilli.Quest’ultima è deceduta in data 1/11/2021, nel corso del giudizio diprimo grado, senza che il processo fosse interrotto.Nel giudizio di appello, come risulta sempre dalla sentenza impugnata,si è costituita volontariamente [OSCURATO:PERSONA] quale erede di AdelePorzilli.Il ricorso per cassazione è stato, però, proposto nei confronti della decuius (si vedano intestazione e relata di notifica) e l’erede, costituitasidopo la rinnovazione della notifica, ha eccepito l’inammissibilità delricorso.RGN 15430/2024Pag.4Numero registro generale 15430/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 16592/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. Sez. Un., n. 11394 del19/12/1996) che in caso di morte della parte, avvenuta dopo lapubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica dellastessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano partisostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Oveciò non avvenga - in quanto l’appello sia proposto nei confronti della partedeceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza diprimo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta partee, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire allacontroparte di proporre appello contro di essi - si verifica una nullitàdell’impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell’ipotesi,esclusivamente "ex nunc", a norma dell’art. 164 cod. proc. civ. nel testoanteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi dicausa pendente al 30 aprile 1995) per effetto della costituzione deglieredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termineannuale d’impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descrittanotificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere iltermine "breve").3. È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell’indicataipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quantodiretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) chehanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo chenell’intestazione della sentenza d’appello continui a figurare, per meroerrore materiale, l’indicazione della parte defunta (si vedano in sensoconforme Cass. n. 16365 del 20 agosto 2004; Cass. n. 22392 del 26settembre 2017).4. Diversamente da quanto opinato in sede di ordinanza interlocutoria,non può, allora, in detta ipotesi, discorrersi di nullità ma di vera e propriainesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria.RGN 15430/2024Pag.5Numero registro generale 15430/2024Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 16592/2026Data pubblicazione 27/05/20265. Conclusivamente il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile.6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti diAdele Porzilli; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di AntoniettaPorzilli, in persona dell’amministratore di sostegno, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, l’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 15430/2024Pag.6