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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 25079/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia emessa il 25 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato A (ricettazione per aver acquistato consapevolmente lo scooter Piaggio 150 provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il 29 agosto 2011) perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la relativa pena.

È stato quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, riconosciute le attenuanti generiche, in anni 4 di reclusione ed euro 18000 di multa, quanto al residuo reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato sub C, relativo alla detenzione di gr. 33,230 di cocaina, in principio attivo puro, da cui era possibile trarre 230 dosi singole, occultati, in parte, al di sotto di un autocarro tg.to DR103RZ e, in parte, in una cassetta per il contatore del gas di pertinenza di immobile abbandonato.

2. La Corte territoriale ha confermato in fatto le circostanze che avevano fondato il giudizio di responsabilità relativo alla detenzione dello stupefacente e negato che si potesse configurare l'uso personale ed il quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti motivi così sinteticamente riferiti (art. 13 disp. att. cod.proc.pen.): - Violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen..

Si sostiene che l'imputato era detenuto per altra causa ed in data 22 marzo 2023, con dichiarazione rilasciata al direttore del carcere (che dichiara di allegare) aveva chiesto di poter partecipare all'udienza fissata per il 31 marzo 2023.

All'udienza, tuttavia, non si era tenuto conto dell'istanza e non era stata disposta la traduzione dell'imputato, né si era interpretata la richiesta come di trattazione orale; - mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità dello stupefacente all'imputato.

Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.

Si lamenta che la motivazione non abbia fornito spiegazione al motivo di appello che aveva rilevato come lo stupefacente fosse stato trovato sulla pubblica via, nei pressi di un luogo ove l'imputato non aveva più la residenza anagrafica; - illogicità della motivazione in ordine alla circostanza che lo stupefacente appartenesse ad altra persona, come alla moglie o al figlio dell'imputato') - violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.p.R. 309 del 1990 in ragione dell'assenza di elementi ostativi.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza.

Il ricorrente assume che la richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza, non presa in considerazione dalla Corte territoriale, sia stata avanzata, ex

I. n. 176 del 2020, art. 23 bis, in data 22 marzo 2023 con dichiarazione rilasciata al Direttore del Carcere.

2. In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (dep.2021) Rv. 280419 - 01; Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796 - 01).

3. Il motivo, dunque, non rispetta le indicazioni di cui all'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. che ha codificato il consolidato indirizzo giurisprudenziale con riguardo alla specifica indicazione da parte del ricorrente degli atti su cui si fonda la doglianza.

Tale indicazione puntuale costituisce il presupposto per poter apprezzare il rispetto delle prescrizioni relative alla specificità dei motivi di ricorso di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dalla cui violazione

4. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendolo affermato in ricorso, non ha provveduto ad allegare la richiesta di partecipazione all'udienza, che assume di aver presentato al Direttore del carcere il 22 marzo 2023.

5. Inoltre, già dal tenore del motivo, è evidente che, quand'anche la richiesta fosse stata avanzata al Direttore del carcere, la stessa sarebbe stata intempestiva, in ragione della espressa previsione contenuta nell' art. 23-bis, comma 4, legge n. 16 del 2020, secondo cui «

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine'perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».6.

Il ricorrente assume di aver rilasciato la richiesta di partecipazione in data 22 marzo 2023, in vista dell'udienza del 31 marzo 2023, dunque oltre il termine di quindici giorni prima previsto perentoriamente dalla disposizione citata.

7. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto entrambi riferiti ad un affermato vizio di motivazione relativo alla ricostruzione dei fatti dai quali è stato tratto il convincimento della attribuibilità all'imputato della condotta di reato, sono pure inammissibili.

8. Va premesso, in base all'insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04).

9. La sentenza impugnata (al punto 3 della motivazione) ha ricostruito la vicenda del 29 agosto 2011, relativa al ritrovamento da parte di una pattuglia della P.S., in via Matera di [OSCURATO:PERSONA] (FG), di un autocarro posteggiato vicino all'abitazione del Bonaventura ed alla presenza della moglie convivente del medesimo.

La pattuglia, dopo aver allontanato un cane di razza Rottweiler (appartenente alla famiglia dell'imputato), legato dinanzi alla casa, rinvennero all'interno del passaruota di un camion, posteggiato nell'adiacenza dell'abitazione del Bonaventura, un involucro contenente circa 15 gr. di cocaina.

Su indicazione della moglie del Bonaventura, gli operanti aprirono tre cassette poste sempre su via Matera, rinvenendo in una due lampeggianti, simili a quelli in uso alla polizia, ed alcuni utensili atti allo scasso.

In altra cassetta, veniva rinvenuto un involucro contenente circa gr. 50 di stupefacente del tipo cocaina.

Nelle ore successive, il Bonaventura fu notato dagli operanti mentre si trovava a bordo di uno scooter, ma lo stesso si era dileguato repentinamente.

La presenza dell'imputato nelle vicinanze di via Matera, unitamente a quella della moglie, aveva reso evidente che quella fosse la loro abitazione effettiva.

L'ipotesi che lo stupefacente fosse riconducibile alla moglie dell'imputato è stata ritenuta non verosimile dai giudici, alla luce delle indicazioni fornite dalla stessa.

Nessun elemento di fatto, poi, poteva indurre a ritenere che lo stupefacente appartenesse al figlio dell'imputato, che non era neanche risultato residente nell'abitazione di via Matera.

L'imputato, invece, si era presentato in Commissariato per ottenere la restituzione del cane.L'uso personale non era verosimile, posto che la sostanza era custodita nella pubblica via.

10. difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro meri l'individuazione del luogo di effettiva residenza o l'interpretazione della condot sospetta dell'imputato, sulle quali consta un articolato, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, la cui decisione si salda con quella appellata, stante la conformità dei giudizi sulla ricostruzione del fatto contestato sub c).

Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell' imputato e la sua individuazione quale autore della detenzione dello stupefacente, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), essendo del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; quanto ai limiti di deducibilità del travisamento probatorio in caso di doppia conforme, sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, M inervi n i).

Peraltro, la mera risultanza formale relativa alla residenza anagrafica del ricorrente, o la eventuale riconducibilità alla moglie o al figlio della condotta di detenzione, non è argomento logico dotato di evidenza probatoria tale da incrinare il ragionamento posto a base della sentenza impugnata, soprattutto considerando che la Corte d'appello ha specificato, alla pagina 5 della sentenza, che fu proprio la condotta tenuta dal Bonaventura alla guida di uno scooter a far insospettire gli agenti operanti.

11. Anche il quarto motivo è parimenti inammissibile dal momento che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nel ritenere la responsabilità dell'imputato, qualificato la condotta in termini di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

12. Al di là della genericità della doglianza, la Corte territoriale ha correttamente argomentato, evidenziando che la configurabilità della fattispecie di lieve entità era preclusa dalla rilevanza quantitativa della sostanza stupefacente, dalla quale potevano trarsi 220 dosi, eche caratterizzava la condotta criminosa.

13. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia emessa il 25 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato A (ricettazione per aver acquistato consapevolmente lo scooter Piaggio 150 provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il 29 agosto 2011) perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la relativa pena. È stato quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, riconosciute le attenuanti generiche, in anni 4 di reclusione ed euro 18000 di multa, quanto al residuo reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato sub C, relativo alla detenzione di gr. 33,230 di cocaina, in principio attivo puro, da cui era possibile trarre 230 dosi singole, occultati, in parte, al di sotto di un autocarro tg.to DR103RZ e, in parte, in una cassetta per il contatore del gas di pertinenza di immobile abbandonato. 2. La Corte territoriale ha confermato in fatto le circostanze che avevano fondato il giudizio di responsabilità relativo alla detenzione dello stupefacente e negato che si potesse configurare l'uso personale ed il quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti motivi così sinteticamente riferiti (art. 13 disp. att. cod.proc.pen.): - Violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen.. Si sostiene che l'imputato era detenuto per altra causa ed in data 22 marzo 2023, con dichiarazione rilasciata al direttore del carcere (che dichiara di allegare) aveva chiesto di poter partecipare all'udienza fissata per il 31 marzo 2023. All'udienza, tuttavia, non si era tenuto conto dell'istanza e non era stata disposta la traduzione dell'imputato, né si era interpretata la richiesta come di trattazione orale; - mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità dello stupefacente all'imputato. Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. Si lamenta che la motivazione non abbia fornito spiegazione al motivo di appello che aveva rilevato come lo stupefacente fosse stato trovato sulla pubblica via, nei pressi di un luogo ove l'imputato non aveva più la residenza anagrafica; - illogicità della motivazione in ordine alla circostanza che lo stupefacente appartenesse ad altra persona, come alla moglie o al figlio dell'imputato') - violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.p.R. 309 del 1990 in ragione dell'assenza di elementi ostativi. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza. Il ricorrente assume che la richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza, non presa in considerazione dalla Corte territoriale, sia stata avanzata, ex I. n. 176 del 2020, art. 23 bis, in data 22 marzo 2023 con dichiarazione rilasciata al Direttore del Carcere. 2. In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (dep.2021) Rv. 280419 - 01; Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796 - 01). 3. Il motivo, dunque, non rispetta le indicazioni di cui all'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. che ha codificato il consolidato indirizzo giurisprudenziale con riguardo alla specifica indicazione da parte del ricorrente degli atti su cui si fonda la doglianza. Tale indicazione puntuale costituisce il presupposto per poter apprezzare il rispetto delle prescrizioni relative alla specificità dei motivi di ricorso di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dalla cui violazione 4. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendolo affermato in ricorso, non ha provveduto ad allegare la richiesta di partecipazione all'udienza, che assume di aver presentato al Direttore del carcere il 22 marzo 2023. 5. Inoltre, già dal tenore del motivo, è evidente che, quand'anche la richiesta fosse stata avanzata al Direttore del carcere, la stessa sarebbe stata intempestiva, in ragione della espressa previsione contenuta nell' art. 23-bis, comma 4, legge n. 16 del 2020, secondo cui « 4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine'perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».6. Il ricorrente assume di aver rilasciato la richiesta di partecipazione in data 22 marzo 2023, in vista dell'udienza del 31 marzo 2023, dunque oltre il termine di quindici giorni prima previsto perentoriamente dalla disposizione citata. 7. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto entrambi riferiti ad un affermato vizio di motivazione relativo alla ricostruzione dei fatti dai quali è stato tratto il convincimento della attribuibilità all'imputato della condotta di reato, sono pure inammissibili. 8. Va premesso, in base all'insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 9. La sentenza impugnata (al punto 3 della motivazione) ha ricostruito la vicenda del 29 agosto 2011, relativa al ritrovamento da parte di una pattuglia della P.S., in via Matera di [OSCURATO:PERSONA] (FG), di un autocarro posteggiato vicino all'abitazione del Bonaventura ed alla presenza della moglie convivente del medesimo. La pattuglia, dopo aver allontanato un cane di razza Rottweiler (appartenente alla famiglia dell'imputato), legato dinanzi alla casa, rinvennero all'interno del passaruota di un camion, posteggiato nell'adiacenza dell'abitazione del Bonaventura, un involucro contenente circa 15 gr. di cocaina. Su indicazione della moglie del Bonaventura, gli operanti aprirono tre cassette poste sempre su via Matera, rinvenendo in una due lampeggianti, simili a quelli in uso alla polizia, ed alcuni utensili atti allo scasso. In altra cassetta, veniva rinvenuto un involucro contenente circa gr. 50 di stupefacente del tipo cocaina. Nelle ore successive, il Bonaventura fu notato dagli operanti mentre si trovava a bordo di uno scooter, ma lo stesso si era dileguato repentinamente. La presenza dell'imputato nelle vicinanze di via Matera, unitamente a quella della moglie, aveva reso evidente che quella fosse la loro abitazione effettiva. L'ipotesi che lo stupefacente fosse riconducibile alla moglie dell'imputato è stata ritenuta non verosimile dai giudici, alla luce delle indicazioni fornite dalla stessa. Nessun elemento di fatto, poi, poteva indurre a ritenere che lo stupefacente appartenesse al figlio dell'imputato, che non era neanche risultato residente nell'abitazione di via Matera. L'imputato, invece, si era presentato in Commissariato per ottenere la restituzione del cane.L'uso personale non era verosimile, posto che la sostanza era custodita nella pubblica via. 10. difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro meri l'individuazione del luogo di effettiva residenza o l'interpretazione della condot sospetta dell'imputato, sulle quali consta un articolato, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, la cui decisione si salda con quella appellata, stante la conformità dei giudizi sulla ricostruzione del fatto contestato sub c). Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell' imputato e la sua individuazione quale autore della detenzione dello stupefacente, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), essendo del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; quanto ai limiti di deducibilità del travisamento probatorio in caso di doppia conforme, sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, M inervi n i). Peraltro, la mera risultanza formale relativa alla residenza anagrafica del ricorrente, o la eventuale riconducibilità alla moglie o al figlio della condotta di detenzione, non è argomento logico dotato di evidenza probatoria tale da incrinare il ragionamento posto a base della sentenza impugnata, soprattutto considerando che la Corte d'appello ha specificato, alla pagina 5 della sentenza, che fu proprio la condotta tenuta dal Bonaventura alla guida di uno scooter a far insospettire gli agenti operanti. 11. Anche il quarto motivo è parimenti inammissibile dal momento che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nel ritenere la responsabilità dell'imputato, qualificato la condotta in termini di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 12. Al di là della genericità della doglianza, la Corte territoriale ha correttamente argomentato, evidenziando che la configurabilità della fattispecie di lieve entità era preclusa dalla rilevanza quantitativa della sostanza stupefacente, dalla quale potevano trarsi 220 dosi, eche caratterizzava la condotta criminosa. 13. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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