CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 3RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nato a \ 'APOI I il 16/11;1974 .\.ver:co ;ì sentenza del 1:.112/2021 della CLTTE APPELLO di RIMA dato avviso alle parti; udita la relazione sVolta dal C,)nsiYiere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cessazione della sentenza con cui , la Corte di appello di Roma il 15 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Civitavecchia il 10 aprile 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce genericamente vizio di motivazione, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati dalla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta assieme al materiale necessario per la preparazione delle dosi, nonché dal comportamento non collaborativo dell'imputato e dai precedenti penali specifici dello stesso. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il