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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17593/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bologna del 10.01.2018, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2 lett. c e comma 2 bis, cod. strada, commesso in Valsamoggia 13.11.2016, ha ridotto la pena della metà per il rito abbreviato.

È stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. L'esame dei motivo con particolare riferimento all'omesse avviso al difensore di fiducia e domiciliatario del decreto di citazione a giudizio d'appello consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (cfr. Sez. 4 - , n. 8862 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278676 - 01) Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il 13.11.2016 e quindi si è prescritto il 13.11.2021.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511 Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.« Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Bologna, ai sensi dell'art. 224 comma 3 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna ex art. 224 comma 3 CDS per le determinazioni di competenza.

Così deciso il 20.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] ente estensore [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bologna del 10.01.2018, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2 lett. c e comma 2 bis, cod. strada, commesso in Valsamoggia 13.11.2016, ha ridotto la pena della metà per il rito abbreviato. È stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. L'esame dei motivo con particolare riferimento all'omesse avviso al difensore di fiducia e domiciliatario del decreto di citazione a giudizio d'appello consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (cfr. Sez. 4 - , n. 8862 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278676 - 01) Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il 13.11.2016 e quindi si è prescritto il 13.11.2021. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511 Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.« Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Bologna, ai sensi dell'art. 224 comma 3 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna ex art. 224 comma 3 CDS per le determinazioni di competenza. Così deciso il 20.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] ente estensore [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSI
Decreto Cassazione n. 17593/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris