CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troVITALE LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-resistente-e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso le sentenze n. 268/2023 pubblicata in data 24/01/2023 e n.35/2021 pubblicata in data 11/01/2021, rese dalla Corte d’appello diNapoli e non notificate;Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 20/05/2003, [OSCURATO:PERSONA],premesso che con contratto preliminare del 26/11/2002, trascritto il27/11/2002, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a vendere a [OSCURATO:PERSONA] o adaltra persona da nominare l’immobile a uso abitativo, sito in Napoli, viaSant'Antonio a Capodimonte 46, parco [OSCURATO:PERSONA], che egli, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia entro il termine stabilito nel predetto contratto, erastato regolarmente designato dal promissario acquirente come acquirentedefinitivo, che, in esecuzione degli accordi assunti con la venditrice, avevapagato l’intero prezzo della compravendita alla Banca di Roma (poidivenuta [OSCURATO:SOCIETA].) con la quale la promittente venditrice avevaun’esposizione debitoria di lire 320 milioni, garantita con ipoteca sulmedesimo immobile ed esitata nell’avvio di procedura di espropriazioneimmobiliare, e che, nonostante l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca pereffetto dell’espressa autorizzazione della Banca, ormai soddisfatta, e loscadere del termine contrattualmente fissato, [OSCURATO:PERSONA] non avevaacconsentito alla conclusione dell'atto, convenne in giudizio quest’ultima,onde ottenere l’emissione di sentenza di trasferimento del bene ex art.2932 c.c. e il risarcimento del danno.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì preliminarmente l'invalidità einefficacia della dichiarazione di nomina del terzo acquirente GennaroAdamo, in quanto effettuata dal promissario acquirente tardivamente aisensi dell’art. 1402 c.c.; dedusse la nullità dal contratto preliminare siaper la violazione, da parte del commercialista [OSCURATO:PERSONA], del disposto dicui all’art. 2233, terzo comma, c.c., ossia del divieto del patto di quotalite, poiché questi, da lei incaricato perché definisse transattivamente lapropria esposizione debitoria verso istituti di credito, l’aveva convintadell’urgenza di vendere a prezzo inferiore a quello di mercato, sia, inNumero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026subordine, per illiceità della causa; eccepì altresì l'annullabilità per dolo delcontratto preliminare, per avere il promissario acquirente posto in esserein suo danno artifici e raggiri determinanti al fine di indurla allaconclusione del contratto stesso, invocando, in subordine, quantomeno ildolo incidente ex art. 1440 c.c.; chiese, in ogni caso in ulterioresubordine, la rescissione del contratto ex art. 1448 c.c. per lesione ultradimidium, stante la sproporzione tra le prestazioni di cui al contrattopreliminare, avendo l'immobile un valore di mercato superiore al prezzoprevisto nel preliminare; chiese e ottenne, infine, di chiamare in causaLuigi [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti estese le domande, chiedendo il risarcimentodei danni subiti nella misura di euro 160.000,00.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese che fosse accertato losvolgimento con diligenza e correttezza del proprio operato professionaleeseguito in virtù di mandato scritto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; chefosse rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata nei suoiconfronti e quelle riconvenzionali di nullità, annullamento e rescissione delpreliminare di compravendita azionato da [OSCURATO:PERSONA]; chiese, in viariconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento dei dannisubiti nella misura di euro 258.000,00 ovvero quella ritenuta di giustizia,da liquidarsi anche in via equitativa, e il pagamento del compensoprofessionale maturato in conseguenza delle prestazioni professionalisvolte nella misura di euro 33.141,02, oltre al rimborso delle spesesostenute in esecuzione del mandato, quantificate in euro 8.553,11, cuiandava detratto quanto già rimborsato.In seguito all’interruzione del processo per il decesso di [OSCURATO:PERSONA], sicostituirono in giudizio, dopo la sua riassunzione, gli eredi della stessa,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre rimasero contumaci gli altridue, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 10691/2012, pubblicata il 08/10/2012, il Tribunale diNapoli dichiarò la nullità del contratto preliminare per violazione delNumero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026divieto di cui all’art. 2233, terzo comma, c.c., e rigettò, di conseguenza, ledomande di pagamento e di risarcimento dei danni proposte dal chiamatoin causa [OSCURATO:PERSONA], ordinando agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] la restituzioneallo stesso del prezzo pagato nella misura di euro 134.278,80,maggiorata degli interessi legali dal 26/11/2002 fino al soddisfo.La predetta sentenza fu impugnata con due distinti appelli, poi riuniti incorso di processo, da [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da LuigiVitale, con atto del 20/11/2013.Il giudizio, nel quale si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre restarono contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si concluse con lasentenza parziale n. 35/2021, pubblicata il 11/01/2021, con cui la Corted'appello di Napoli riformò la sentenza di primo grado, statuendo lavalidità ed efficacia del contratto preliminare e stabilendo, con separataordinanza, la prosecuzione del processo per la decisione sulle altredomande avanzate in primo grado dagli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui rileva, i giudici di merito osservarono che l’art. 2233, terzocomma, c.c., che prevedeva, nella precedente formulazione, la nullità delc.d. patto di quota lite, era norma «speciale a carattere tassativo e, cometale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa» si riferiva«esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio insede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabilesvolta». Ritennero, pertanto, che detta norma non fosse applicabile allafattispecie in esame, non essendovi un accordo in tal senso ed essendo deltutto «incontestato che il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della fattispecie in esame econ riferimento alla propria professione di dottore commercialista», nonavesse «mai svolto attività di patrocinio in favore della Sivo innanzi allecompetenti Commissioni tributarie con riferimento a questioni correlatealle vicende storiche di cui ci si occupa in questa sede e tantomeno […]innanzi ad altri organi giurisdizionali».Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con successiva sentenza definitiva n. 268/2023, pubblicata il 24/01/2023,la medesima Corte d'appello di Napoli dispose il trasferimento, ai sensidell’art. 2932 c.c., della proprietà dell'immobile conteso in favoredell'appellante [OSCURATO:PERSONA]; condannò gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GennaroAdamo, delle somme di euro 192.294,00 e di euro 3.650,00, oltreinteressi, e, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme di euro 19.969,79 e dieuro 4.567,65, oltre interessi; rigettò le domande di condanna alrisarcimento dei danni proposte reciprocamente dagli eredi di FrancesaSivo e da [OSCURATO:PERSONA]; e condannò, infine, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle speseprocessuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente acarico dei medesimi quelle delle due c.t.u.2. Contro la sentenza parziale e quella definitiva [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] siè, invece, costituito al fine di partecipare alla discussione orale, ai sensidell’art. 370 cod. proc. civ., mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.Considerato che:In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato [OSCURATO:PERSONA], tardivamente effettuata con un atto nonqualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nellamera dichiarazione di costituirsi in giudizio al solo fine dell'eventualepartecipazione all'udienza di discussione della causa. Risulta, infatti, in talmodo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 c.p.c. e 366 primocomma, n. 4, c.p.c., in base ai quali il controricorso deve, a pena diinammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda,costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020;Cass. n. 27557/2022; Cass., Sez. 1, 6/4/2024, n. 5983).Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026Venendo all’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2233, secondo comma, c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenutonon ravvisabile un patto di quota lite, con la conseguenza che, puressendo la norma estensibile anche ai ragionieri e dottori commercialisti,non ricorreva nella specie alcun patto di quota lite e che quello in esamenon poteva essere colpito da nullità.Il ricorrente fonda la censura sostanzialmente sulla base di due ordini diconsiderazioni afferenti, per un verso, alle effettive deduzioni difensivesvolte da [OSCURATO:PERSONA] nei gradi di merito e, per altro verso, alla portataoggettiva e soggettiva della nullità di cui all’art. 2233, terzo comma, c.c.Quanto alla prima questione, è stato evidenziato che l’originaria attricenon aveva affatto posto a fondamento della domanda la sussistenza diuna convenzione intercorsa con l’appellante, ma aveva rilevato che ilprofessionista, incaricato di trattare con i propri creditori per far rientrarela sua esposizione debitoria causata delle fideiussioni prestate in favoredell’impresa del figlio, poi fallita, e di reperire acquirenti per i suoi dueimmobili, avesse stipulato in proprio le compravendite dei beni oggetto diincarico così violando il rapporto fiduciario.Quanto alla seconda questione, è stato rilevato che il disposto di cuiall’art. 2233, terzo comma, c.c., nella versione ratione temporisapplicabile, oltre a non avere carattere eccezionale e a poter esserepertanto interpretato estensivamente, si riferiva, da un punto di vistaoggettivo, non soltanto agli accordi sul compenso ancorato ai beni e aicrediti litigiosi (patto di quota lite), ma a tutti i patti aventi a oggetto beniformanti oggetto del patrocinio del professionista, e, da un punto di vistasoggettivo, a tutti i professionisti incaricati di svolgere attività dirappresentanza, assistenza e consulenza, ivi compresi, a maggior ragione,i commercialisti siccome addirittura abilitati al patrocinio davanti alleCommissioni tributarie.Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è infondato.Va innanzitutto esclusa la fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevatadal controricorrente con riguardo alla sentenza della Corte d’appello n. 43del 26/1/2018, che aveva dichiarato la validità del contratto col qualeimmobiliari oggetto dell’incarico, diversa da quella oggetto di causa.Infatti, in disparte l’inammissibilità della deduzione in assenza dellariproduzione, nell’atto, del testo integrale della sentenza asseritamentepassata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione (cfr. Cass nr 15737/2017; conf., ex multis, Cass. n.13988/2018), incombente questo rimasto inadempiuto, si osserva chel'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone pertanto che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilpetitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevantel'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare perpervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817;24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688).In applicazione di detto principio, deve allora escludersi la sussistenza,nella specie, del vincolo del precedente giudicato, riguardando questo unbene giuridico diverso da quello oggi conteso, come emergente dallasentenza impugnata, in assenza di indicazioni sul punto nel controricorso.Venendo al merito, si osserva che l’art. 2233, terzo comma, c.c., nellaversione originaria, prevedeva che «Gli avvocati, i procuratori e ipatrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con iloro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto dellecontroversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».Il precetto in esso contenuto, abrogato dall’art. 2 d.l. 4 luglio 2006, n.223, conv. con modif., dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che l'hasostituito con altro dicente «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, iNumero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti chestabiliscono i compensi professionali», è stato sostanzialmente riprodotto,con qualche marginale variazione, dall’art. 13 della legge 31 dicembre2012, n. 247, che stabilisce, al comma 4, che «Sono vietati i patti con iquali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quotadel bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».Nell’interpretare quest’ultima disposizione, le Sezioni Unite di questaCorte, con l’ordinanza n. 14699 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno recentementechiarito che la nullità del patto discende dall’esigenza di tutelare alcontempo l’interesse del cliente e la dignità della professione forense cherisulterebbe vulnerata ogniqualvolta, nella pattuizione del compenso, siaravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economicifinali ed esterni alla prestazione richiestagli e che ciò trova rilievo nonsoltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato a unaparte dei beni o crediti litigiosi, ma anche quando tale compenso sia statoconvenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta.La medesima ratio (vedi tra le tante Cass., 19/11/1997, n. 11485) e lostesso ambito oggettivo del divieto del c.d. patto di quota lite erano statiindividuati da questa Corte anche con riguardo all’abrogato art. 2233,terzo comma, c.c., applicabile ratione temporis.Infatti, tale divieto non era neanche allora limitato alle vere e propriecontestazioni giudiziali relative a beni litigiosi, ma era applicabile a ogniforma e tipo di pratica giudiziale, potendo, pertanto, essere colpito danullità qualsiasi negozio (quand’anche realizzato sotto forma di promessaunilaterale, vedi Cass., Sez. 2, 19/11/1997, n. 11485) che avessea oggetto diritti affidati al patrocinio legale, tanto in campo contenzioso,quanto stragiudiziale (Cass., Sez. 2, 21/07/1980, n. 4777), purchérappresentasse il modo con cui il cliente si obbligava a retribuire ildifensore, o, comunque, incidesse sul suo trattamento economico (Cass.,Sez. 2, 20/1/1976, n. 167).Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026In definitiva, anche allora il patto di quota lite andava rinvenuto, secondoquanto chiarito da Cass., Sez. 2, 19/11/1997, n. 11485, non soltantonell’ipotesi in cui il compenso del legale consistesse in parte dei beni ocrediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della norma (che costituiva,in relazione alla ratio della tutela, soltanto la tipizzazione dell'ipotesi dimassimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esauriva ildivieto), ma anche qualora tale compenso fosse stato, comunque,convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta,realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione delprofessionista agli interessi pratici esterni della prestazione (vedi ancheCass., Sez. U, 19/10/2011, n. 21585, con riferimento al creditorisarcitorio).A questi principi si sono attenuti i giudici di merito, allorché, richiamandosia essi, hanno escluso l’invalidità del contratto preliminare in esame,facendo proprie le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e inquella n. 11993/2012, emessa in primo grado con riguardo all’altra unitàimmobiliare acquistata dal medesimo commercialista, nella quale era statodetto che, «nella fattispecie che ne occupa, risulta del tutto assente illegame tra la prestazione professionale resa e l’acquisto pattuito, tant’èche il professionista pretendeva, per l’opera prestata, la propria tariffa».Il negozio stipulato dal professionista in conflitto di interessi con il propriocliente o in violazione del rapporto fiduciario non può dirsi, infatti,costituire in sé un patto di quota lite vietato quando, come accertato dallaCorte di merito, manchi di qualsiasi correlazione con il diritto al compensoper l’attività professionale spettata.E del resto l’interpretazione del negozio è attività lasciata alladiscrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede dilegittimità se non vi sia stata violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale, che, nella specie, non sono stati neppure prospettati.Numero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026La censura non è fondata neppure con riguardo ai destinatari del divietoche, secondo la dottrina più risalente, erano senz’altro identificati negliavvocati, procuratori e patrocinatori, ossia i laureati in giurisprudenzaammessi all’esercizio della professione legale ai sensi (oggi) dell’art. 10,legge 27 giugno 1988, n. 242, e che questa Corte, con la sentenza n.6203 del 23/06/1998, ha successivamente esteso ai ragionieri per ilpatrocinio svolto davanti alle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustiziaTributaria).Secondo quanto affermato nella citata pronuncia, infatti, i ragionieri,assolvendo in siffatti casi a una funzione del tutto analoga a quella svoltadagli avvocati e procuratori davanti all'autorità giudiziaria, divengonodestinatari del divieto in esame proprio «in forza della natura di difensoriche essi assumono, rientrando, quindi, a pieno titolo nella categoriagenerale dei "patrocinatori" espressamente prevista dalla citata norma»,tali essendo «tutti quei professionisti che, pur non essendo né avvocati, néprocuratori, sono oggi abilitati alla difesa in sede di controversiegiurisdizionali». Pertanto, la mancata espressa previsione dei ragionierinell'art. 2233 c.c. non è affatto indicativa dell'intenzione del legislatore diescludere tale categoria dal divieto imposto dalla norma, «ma è solo fruttodi tecnicismo normativo del quale il legislatore si è servito con il porre,accanto ai precisi e individuati destinatari della norma, una categoriagenerale, quella dei patrocinatori, nella quale far rientrare tutti coloro cheassolvono sostanzialmente la stessa funzione dei primi».Alla stregua di tale principio, deve allora escludersi che ragionieri ecommercialisti siano sempre e comunque destinatari della previsione inesame, essendolo soltanto quando svolgano un’attività coincidente conquella dei professionisti abilitati alla difesa in sede giurisdizionale, ossiaquando patrocinano il cliente nei giudizi tributari, non potendosi il divietodi cui all’art. 2233, terzo comma, c.c., applicare estensivamente al di fuoridei casi in esso determinati, trattandosi di norma speciale a carattereNumero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026tassativo (sul punto Cass., Sez. 2, 2/10/2014, n. 20839, che ha esclusol’applicazione della norma a un consulente del lavoro in ambitoprevidenziale), non applicabile estensivamente in quanto derogatoria siadel principio della libertà contrattuale, sia della libera determinabilità delcompenso.E del resto, pur avendo questa Corte ammesso l’interpretazione estensivadi disposizioni eccezionali o di carattere tassativo, ciò è possibile, comepure chiarito, soltanto quando non si aggiunga nulla alla portata dellestesse (in questi termini Cass., Sez. L, 3/10/1991, n. 10304), ciò cheavverrebbe se si estendesse a qualunque prestatore d’opera professionaleil divieto di cui al terzo comma dell’art. 2233 c.c., superando la portataletterale della norma.Né può dirsi che il richiamo al termine “procuratore” contenuto in taledisposizione senza alcun’altra aggettivazione, diversamente da altrenorme quali gli artt. 2957 e 2961 c.c., consenta una siffatta estensione,circoscrive la funzione del procuratore a quella esclusivamente legale,specie a fronte della genericità, quanto a destinatari, dei precedenti duecommi dell’art. 2233 c.c., riferiti senz’altro a tutti i prestatori d’operaintellettuale.Pertanto, correttamente i giudici di merito, partendo dal presupposto cheil divieto di patto di quota lite, all’epoca esistente, riguardi il negoziobilaterale stipulato dal professionista investito per patrocinio legale con ilcliente e sia soggetto a canoni di stretta interpretazione, lo hanno ritenutoinapplicabile alla fattispecie in esame, essendo del tutto incontestato cheLuigi [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla propria professione di dottorecommercialista, non avesse mai svolto, nella fattispecie in esame, attivitàdi patrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA] innanzi alle competentiCommissioni tributarie con riferimento a questioni correlate alle vicendeNumero registro generale 6501/2023Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17508/2026Data pubblicazione 02/06/2026storiche di cui ci si occupa in questa sede e tantomeno innanzi ad altriorgani giurisdizionali.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazionein favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso