CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 20925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA], che haindicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza n. 62/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 marzo 2024, non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1. La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con cuil’Agenzia delle Entrate ha rideterminato sinteticamente il reddito dellacontribuente per l’anno d’imposta 2010.Numero registro generale 20572/2024Numero sezionale 4419/2026Numero di raccolta generale 20925/2026La Commissione tributaria provinciale di Udine respingeva il ricorso conData pubblicazione 20/06/2026sentenza depositata il 6 novembre 2018. La contribuente proponeva appellonotificato in data 7 marzo 2020.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava l’appelloinammissibile perché tardivo, ritenendo che il termine lungo di cui all’art. 327c.p.c., tenuto conto della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma11, del d.l. n. 119 del 2018, scadesse il 6 marzo 2020 e che la sospensioneferiale dovesse considerarsi assorbita in quella straordinaria.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale discussione pubblica del ricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.38 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6,comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e con l’art. 1 della legge n. 742 del 1969,sostenendo la cumulabilità tra sospensione straordinaria e sospensione ferialedei termini processuali.Più in dettaglio, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avereescluso la cumulabilità tra la sospensione straordinaria prevista dall’art. 6,comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e la sospensione feriale dei terminiprocessuali, sostenendo che tale esclusione difetterebbe di base normativaespressa e si porrebbe in contrasto con principi generali dell’ordinamento nonchécon precedenti giurisprudenziali che avrebbero ammesso il cumulo tra diversiperiodi di sospensione.1.1. Il motivo non è fondato.Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., il termine lungo perproporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nellaNumero registro generale 20572/2024Numero sezionale 4419/2026Numero di raccolta generale 20925/2026versione applicabile ratione temporis, è pari a sei mesi, ferma l’incidenza delleData pubblicazione 20/06/2026eventuali sospensioni legali del suo decorso.Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 6novembre 2018, sicché il termine semestrale veniva originariamente a scadereil 6 maggio 2019, senza attraversare il periodo di sospensione feriale.A tale termine è stata applicata la sospensione straordinaria di nove mesiprevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, disposizione che operaquale sospensione generalizzata dei termini di impugnazione per le controversiedefinibili, incidendo unitariamente sul loro decorso, giungendo al 6 marzo 2020.La questione oggetto di causa concerne, pertanto, la possibilità di sommarea tale sospensione anche quella feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, nelcaso in cui i relativi periodi temporali si sovrappongano.La soluzione adottata dal giudice di merito risulta conforme all’orientamentoormai consolidato di questa Corte.1.2. In particolare, è stato affermato che, in tema di impugnazioni, lasospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale nei casi dicoincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi, operando la sospensionestraordinaria quale parentesi unitaria del decorso del termine (Cass., Sez. VI-5,15 ottobre 2021, n. 28398).Tale orientamento è stato ribadito da successive pronunce della Corte, lequali hanno chiarito che l’applicazione congiunta delle due sospensionideterminerebbe una duplicazione indebita dell’effetto sospensivo, in quanto ilperiodo feriale, se ricompreso nel più ampio arco temporale della sospensionestraordinaria, non può essere considerato una seconda volta (Cass., 19 febbraio2026, n. 3728; Cass., 13 febbraio 2026, n. 3210; Cass., 6 febbraio 2023, n.3598).La ratio della soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità risiede,come affermato espressamente da Cass. Sez. 5, 24 gennaio 2023 n. 2095,nell’esigenza di evitare una “doppia sospensione” del termine, ovvero l’effetto diprotrarre il termine di impugnazione oltre quanto consentito dalla disciplinanormativa mediante il conteggio reiterato del medesimo segmento temporale,Numero registro generale 20572/2024Numero sezionale 4419/2026Numero di raccolta generale 20925/2026effetto che non trova giustificazione in assenza di una specifica previsioneData pubblicazione 20/06/2026legislativa.Né può condurre a diversa conclusione il richiamo operato dalla ricorrente, aprecedenti nei quali è stata ammessa la cumulabilità tra sospensioni, come lesentenze Sez. 5, Sentenza n. 21779 del 09/11/2005 e Sez. 5, Sentenza n. 22891dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, in quanto esse da un lato si riferiscono asospensioni straordinarie dei termini processuali diverse da quella di cuiall’odierno giudizio - trattasi infatti della sospensione disposta dall’art. 16, L. n.289 del 2002 - dall’altro, perché anch’esse pervengono alla conclusione dellapossibilità di fruire della sospensione feriale (come nel caso in esame), purchéin assenza di duplicazioni.1.2.1. La giurisprudenza sopra richiamata e alla quale va data continuità(Cass., n. 28398, cit.) non individua in sostanza un’inconciliabilità assoluta trala sospensione straordinaria e quella feriale, ma stabilisce solo che essa nonopera in caso di coincidenza tra i periodi.In effetti, le normative che, di volta in volta, disciplinano la sospensionestraordinarie dei termini, possiedono talora diverse configurazioni e diverseregolamentazioni; nondimeno, in linea generale, il rilievo del termine disospensione feriale non può essere considerato reiteratamente.In tale prospettiva, le fattispecie previste dalle diverse disposizioni disospensione non risultano sempre sovrapponibili, in quanto sono taloracaratterizzate dalla presenza di sospensioni tra loro eterogenee o non coincidentitemporalmente, oppure da discipline normative che prevedono espressamente ilcumulo, come nel caso dell’accertamento con adesione di cui all’art. 6 del d.lgs.n. 218 del 1997 (sulla quale Cass. Sez. trib., 13 maggio 2022, n. 15433).Analogamente è a dirsi con riferimento alla giurisprudenza formatasi inmateria di sospensioni emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19 (sullaquale cfr., [OSCURATO:PERSONA]. trib., 24 gennaio 2023, n. 2095) giacché, in tali ipotesi, lacumulabilità è stata affermata in presenza di periodi non sovrapposti ocomunque rispetto a fattispecie in cui le sospensioni rispondevano a logichediverse e non interferenti.Numero registro generale 20572/2024Numero sezionale 4419/2026Numero di raccolta generale 20925/2026Nel caso in esame, il periodo feriale cade all’interno della sospensioneData pubblicazione 20/06/2026straordinaria. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamentedeterminato il termine finale per proporre appello, individuandolo nel 6 marzo2020 e ritenendo tardiva la notificazione effettuata il giorno successivo.1.3. Deve, pertanto, essere confermata la declaratoria di inammissibilitàdell’appello per tardività. Il ricorso va conseguentemente rigettato.Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa lamancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]