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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 100/1969

ECLI:IT:COST:1969:100
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.T.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, il tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159. 511115 Nell'ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di giustizia.

Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato si è rimessa alla Corte. : Questa Corte, com'è noto, in numerose precedenti pronuncie (sent. n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.T.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, il tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159. 511115 Nell'ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata. Si è costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di giustizia. Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato si è rimessa alla Corte. : Questa Corte, com'è noto, in numerose precedenti pronuncie (sent. n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 100/1969 — Fons Iuris — Fons Iuris