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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23576/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi, peraltro genericamente formulati, propongono censure non consentite.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

Non è, pertanto, deducibile, il vizio di violazione di legge per la mancata motivazione sulla sussistenza del fatto, peraltro ricostruita dalla sentenza impugnata sulla base del verbale di arresto del 17 settembre 2022, né, tantomeno, quello concernente l'illegittimità del trattamento sanzionatorio oggetto del patto processuale, prospettato con il secondo motivo, ove questo non si traduca nella illegalità della pena inflitta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi, peraltro genericamente formulati, propongono censure non consentite. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Non è, pertanto, deducibile, il vizio di violazione di legge per la mancata motivazione sulla sussistenza del fatto, peraltro ricostruita dalla sentenza impugnata sulla base del verbale di arresto del 17 settembre 2022, né, tantomeno, quello concernente l'illegittimità del trattamento sanzionatorio oggetto del patto processuale, prospettato con il secondo motivo, ove questo non si traduca nella illegalità della pena inflitta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 23576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris