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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09796/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,622 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato -avverso la sentenza n. 388/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/02/2025 R.G.N. 2250/2023;Numero registro generale 16616/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 9796/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 16/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio deducendo di aver svoltopenitenziari dal 2008 al 2019, lamentando il mancatoadeguamento delle mercedi ai CCNL vigenti fino al 2017.2.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore allacorresponsione di € 8.336,11 per differenze retributive e TFR,rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.In sede di gravame, il Ministero ha reiterato l’eccezione diprescrizione sostenendo la decorrenza autonoma del termineper ciascun periodo lavorativo.3.

La Corte di appello di Roma ha ritenuto infondato il gravamesul presupposto che, in materia di lavoro carcerario, laprescrizione non decorre in costanza di rapporto a fronte dellacondizione di “metus” del detenuto e della natura non stabiledel rapporto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha rilevato che le interruzioni dell’attivitàlavorativa non costituiscono cessazioni del rapporto, bensìsospensioni, e che il Ministero non ha fornito elementi idonei adimostrare la pluralità dei rapporti.

Ha quindi confermato la nondecorrenza della prescrizione, anche in considerazione dellamessa in mora del 2020.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da un motivo illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche inrelazione all’art. 24 Cost. e alla sentenza della corteNumero registro generale 16616/2025costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n.N umero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 9796/20263, c.p.c. – erronea compensazione delle spese di lite del giudiziDoat a pubblicazione 16/04/2026di appello.Con la presente censura si contesta la statuizione della Corted’Appello di Roma che ha disposto l’integrale compensazionedelle spese di lite del giudizio di appello.In ogni caso la Corte di merito ha disposto la compensazionedelle “spese di lite del grado” cioè solo delle spese del grado diappello in base alla considerazione che sulla decorrenza dellaprescrizione, oggetto di appello, fosse intervenuto il “nuovoorientamento della Cassazione, successivo alla instaurazione delgravame, di cui alla sentenza n. 17484/2024”.1.1 Il motivo è infondato.L’art. 92, comma 2, c.p.c. recita: “se vi è soccombenzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questionetrattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra leparti parzialmente o per intero.”Pertanto, la Corte di merito ha fatto buon governo della regolasopraindicata nella misura in cui ha disposto la compensazioneper l’intervenuto mutamento giurisprudenziale intervenutosuccessivamente alla instaurazione del giudizio di appello.Il ricorso va conseguentemente respinto.2.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio dicassazione attesa la mancata costituzione del Ministero e lasostanziale insussistenza di difese dell’INPS (nei cui confronti lanotifica si è sostanziata in una mera litis denuntiatio) cheformalmente costituitosi, si è limitato a dedurre che la doglianzaprospettata dal ricorrente in questa fase del giudizio non harilievo alcuno sulla posizione di diritto sostanziale e processualedell’ente.Numero registro generale 16616/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 9796/2026La Corte rigetta il ricorso.

Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 05/02/2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,622 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato -avverso la sentenza n. 388/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/02/2025 R.G.N. 2250/2023;Numero registro generale 16616/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 9796/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 16/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio deducendo di aver svoltopenitenziari dal 2008 al 2019, lamentando il mancatoadeguamento delle mercedi ai CCNL vigenti fino al 2017.2. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore allacorresponsione di € 8.336,11 per differenze retributive e TFR,rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.In sede di gravame, il Ministero ha reiterato l’eccezione diprescrizione sostenendo la decorrenza autonoma del termineper ciascun periodo lavorativo.3. La Corte di appello di Roma ha ritenuto infondato il gravamesul presupposto che, in materia di lavoro carcerario, laprescrizione non decorre in costanza di rapporto a fronte dellacondizione di “metus” del detenuto e della natura non stabiledel rapporto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha rilevato che le interruzioni dell’attivitàlavorativa non costituiscono cessazioni del rapporto, bensìsospensioni, e che il Ministero non ha fornito elementi idonei adimostrare la pluralità dei rapporti. Ha quindi confermato la nondecorrenza della prescrizione, anche in considerazione dellamessa in mora del 2020.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da un motivo illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche inrelazione all’art. 24 Cost. e alla sentenza della corteNumero registro generale 16616/2025costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n.N umero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 9796/20263, c.p.c. – erronea compensazione delle spese di lite del giudiziDoat a pubblicazione 16/04/2026di appello.Con la presente censura si contesta la statuizione della Corted’Appello di Roma che ha disposto l’integrale compensazionedelle spese di lite del giudizio di appello.In ogni caso la Corte di merito ha disposto la compensazionedelle “spese di lite del grado” cioè solo delle spese del grado diappello in base alla considerazione che sulla decorrenza dellaprescrizione, oggetto di appello, fosse intervenuto il “nuovoorientamento della Cassazione, successivo alla instaurazione delgravame, di cui alla sentenza n. 17484/2024”.1.1 Il motivo è infondato.L’art. 92, comma 2, c.p.c. recita: “se vi è soccombenzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questionetrattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra leparti parzialmente o per intero.”Pertanto, la Corte di merito ha fatto buon governo della regolasopraindicata nella misura in cui ha disposto la compensazioneper l’intervenuto mutamento giurisprudenziale intervenutosuccessivamente alla instaurazione del giudizio di appello.Il ricorso va conseguentemente respinto.2. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio dicassazione attesa la mancata costituzione del Ministero e lasostanziale insussistenza di difese dell’INPS (nei cui confronti lanotifica si è sostanziata in una mera litis denuntiatio) cheformalmente costituitosi, si è limitato a dedurre che la doglianzaprospettata dal ricorrente in questa fase del giudizio non harilievo alcuno sulla posizione di diritto sostanziale e processualedell’ente.Numero registro generale 16616/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 9796/2026La Corte rigetta il ricorso. Data pubblicazione 16/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 05/02/2026.La PresidenteCaterina Marotta
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