CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 5 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 233432; Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro, Rv. 247353); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i