CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 06891/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2858/2017 in data 04/02/2020 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Imperia in data 03/07/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 648 cpv. cod. pen. (capo A) e 474 cod. pen. (capo B). 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con motivazione del tutto apparente si afferma, contrariamente al vero, che l'imputato ha già ottenuto le circostanze attenuanti generiche, riconosciutegli come equivalenti alla recidiva contestatagli. Secondo motivo: carenza assoluta di motivazione o motivazione contraddittoria in merito alla mancata riduzione della pena. Si fa erroneo riferimento ad una pena di misura diversa da quella irrogata e della presenza di ben trentanove precedenti a carico. In realtà, la sentenza si riferisce ad altro soggetto (denominato anche con il diverso nome di Diouf), essendo il ricorrente soggetto che, anche a ragione della sua incensuratezza (da qui l'infondatezza della ritenuta recidiva a suo carico), si è visto riconoscere in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è pienamente fondato. 2. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che l'imputato avesse già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche (asseritamente concesse con giudizio di equivalenza alla recidiva contestatagli) appare del tutto evidente. All'imputato (in parte motiva della sentenza, indicato con altro nominativo, tale Diouf) non è stata mai contestata la recidiva (di tal che, in primo grado, lo stesso ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena) né, tuttavia, lo stesso ha mai ottenuto le circostanze attenuanti generiche: non può che concludersi per un avvenuto scambio di persona. 3. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] è del tutto incensurato e non è gravato dagli indicati n. trentanove precedenti, di cui taluni specifici che, evidentemente, fanno carico ad altra persona. Sulla base di questi erronei presupposti (esistenza di numerosi precedenti e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), la sentenza impugnata giustifica la richiesta di non rimodulare la misura della pena inflitta: l'errore sui presupposti si riverbera inevitabilmente sul decisum ed impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma il 04/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'