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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17070/2026

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te-controAGENZIA DELLE ENTRATE con l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO della BASILICATA n. 213/2023 depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

La contribuente ha impugnato davanti alla CTP di Potenza gliavvisi di liquidazione e le sanzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate,contestando l’errata determinazione dell’imposta di registro.

L’Ufficioaveva calcolato l’imposta su un canone annuo di 7.800 euro, mentre ilcanone reale era di 3.900 euro, poiché i 650 euro indicati nel verbaledella Guardia di Finanza erano stati versati bimestralmente e nonmensilmente.2.

La CTP, con sentenza n. 154/1/08, ha rigettato il ricorso,ritenendo non provata la diversa quantificazione del canone.3.

La contribuente ha proposto appello, ma anche la CTR diPotenza, con sentenza n. 156/2/2013, lo ha rigettato.4.

Successivamente la contribuente ha proposto ricorso percassazione denunciando vizi motivazionali e violazione di legge.

LaCassazione, con ordinanza n. 15744/2020, ha accolto il ricorso, hacassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Potenza indiversa composizione, affinché riesaminasse la causa e regolasseanche le spese.5.

La contribuente ha quindi riassunto la causa davanti alla nuovaCommissione, che ha definito il giudizio con sentenza n. 213/02/2023,rigettando l’appello e compensando le spese.

In particolare, la Corte diGiustizia Tributaria di appello, pur dichiarando di tenere inconsiderazione le indicazioni della Cassazione, ha confermato lasentenza di secondo grado della CTR e la pronuncia della CTP,dichiarando legittima la pretesa impositiva, con motivazione diversa incui ha rilevato che la dichiarazione di € 3.900 non poteva esseredisconosciuta come canone, e che la contribuente non avesse fornitoprove che tale somma fosse l’unica percepita né documentazione asostegno.2 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20266.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.7.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata, permanifesta infondatezza del ricorso, e la difesa della contribuente hachiesto la discussione della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazionee omesso esame su un punto decisivo della controversia, la violazionee falsa applicazione di legge, la violazione ed errata applicazione dellenorme di diritto –nonché l’omessa valutazione delle prove, ai sensidell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c..1.1.

Si sostiene che la Corte non abbia osservato l’ordinanza dellaSuprema Corte n. 15744/20, la quale imponeva di valutare l’interocarteggio probatorio conferendo pari dignità sia agli elementi delcontribuente sia a quelli dell’amministrazione.

La Corte avrebbetrascurato, in particolare, il documento del 14 gennaio 2008 redattodalla conduttrice, che dimostrava che il canone annuo effettivamenteversato era di 3.900 euro, corrispondente a 650 euro bimestrali, e non7.800 euro come calcolato dall’Ufficio.

I giudici si sarebbero basatiesclusivamente sulle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza,documentazione coerente con il contratto di locazione.

Inoltre, la Cortenon avrebbe rispettato i principi sul valore degli indizi, secondo cui ledichiarazioni amministrative costituiscono solo elementi indiziari e ilcontribuente ha diritto a proporre prove extraprocessuali equivalenti,nel rispetto della parità delle armi e del diritto di difesa ex art. 111Cost.

In sintesi, si denuncia che la decisione sarebbe viziata per nonaver correttamente esaminato e valorizzato le prove, con conseguentepossibile errore sulla determinazione del canone imponibile.3 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta lanullità della sentenza impugnata emessa dai giudici di merito perviolazione di legge (art. 383 c.p.c.).2.1.

Si sostiene che la Corte non abbia rispettato l’ordine dellaCorte di legittimità, che aveva disposto che il nuovo giudizio sisvolgesse con “giudici in diversa composizione”.

Difatti, nel collegiochiamato a decidere in sede di rinvio risultava presente il dott.

AldoMorlino, già componente del collegio che aveva emesso la sentenzaprecedentemente impugnata.3.

In virtù del principio della ragione più liquida, va esaminato ilsecondo motivo, in quanto la composizione corretta del collegiocostituisce logico presupposto delle eventuali successive censure diviolazione di legge.3.1.

Tale secondo motivo è fondato e assorbente.3.2.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la sentenzache dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplicestatuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individual'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio(che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o unufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alteritàdel giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciatoil provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio vieneriassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenzapredetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lotrattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non puòriguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche deimagistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stessomagistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti adun giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti avevapartecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violatala statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla4 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/2026costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessitila ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenzacassatoria sull'alterità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2114 (Rv. 660356 - 01)).In altre occasioni ha altresì precisato che la sentenza che disponeil rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvioproprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenzafunzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti alquale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stessoche ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmentediverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità delgiudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato ilprovvedimento cassato.

Ne consegue che, se il giudizio viene riassuntodavanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte dicassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lotrattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non puòriguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche deimagistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stessomagistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti adun giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti avevapartecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violatala statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente allacostituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza cheoccorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosigià pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità. (Cass. Sez.

U., 27febbraio 2008, n. 5087 cui adde Cass., 29 gennaio 2021, n. 2114, cit.;Cass., 5 maggio 2017, n. 11120; Cass., 2 febbraio 2012, n. 1527).2.3.

La parte ha allegato il proprio fascicolo di parte in cui emergel’identità di una delle persone fisiche che hanno deciso la sentenzaimpugnata, con quella di uno dei giudici della sentenza oggetto di rinvioper cassazione.5 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20262.4.

Ne consegue che il motivo deve essere accolto, in quantofondato.3.

La successiva censura, relativa alla valutazione della prova, vaconsiderata assorbita, in quanto logicamente successivaall’accertamento della corretta composizione del collegio.4.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata,in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controAGENZIA DELLE ENTRATE con l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO della BASILICATA n. 213/2023 depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20261. La contribuente ha impugnato davanti alla CTP di Potenza gliavvisi di liquidazione e le sanzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate,contestando l’errata determinazione dell’imposta di registro. L’Ufficioaveva calcolato l’imposta su un canone annuo di 7.800 euro, mentre ilcanone reale era di 3.900 euro, poiché i 650 euro indicati nel verbaledella Guardia di Finanza erano stati versati bimestralmente e nonmensilmente.2. La CTP, con sentenza n. 154/1/08, ha rigettato il ricorso,ritenendo non provata la diversa quantificazione del canone.3. La contribuente ha proposto appello, ma anche la CTR diPotenza, con sentenza n. 156/2/2013, lo ha rigettato.4. Successivamente la contribuente ha proposto ricorso percassazione denunciando vizi motivazionali e violazione di legge. LaCassazione, con ordinanza n. 15744/2020, ha accolto il ricorso, hacassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Potenza indiversa composizione, affinché riesaminasse la causa e regolasseanche le spese.5. La contribuente ha quindi riassunto la causa davanti alla nuovaCommissione, che ha definito il giudizio con sentenza n. 213/02/2023,rigettando l’appello e compensando le spese. In particolare, la Corte diGiustizia Tributaria di appello, pur dichiarando di tenere inconsiderazione le indicazioni della Cassazione, ha confermato lasentenza di secondo grado della CTR e la pronuncia della CTP,dichiarando legittima la pretesa impositiva, con motivazione diversa incui ha rilevato che la dichiarazione di € 3.900 non poteva esseredisconosciuta come canone, e che la contribuente non avesse fornitoprove che tale somma fosse l’unica percepita né documentazione asostegno.2 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20266. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.7. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata, permanifesta infondatezza del ricorso, e la difesa della contribuente hachiesto la discussione della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazionee omesso esame su un punto decisivo della controversia, la violazionee falsa applicazione di legge, la violazione ed errata applicazione dellenorme di diritto –nonché l’omessa valutazione delle prove, ai sensidell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c..1.1. Si sostiene che la Corte non abbia osservato l’ordinanza dellaSuprema Corte n. 15744/20, la quale imponeva di valutare l’interocarteggio probatorio conferendo pari dignità sia agli elementi delcontribuente sia a quelli dell’amministrazione. La Corte avrebbetrascurato, in particolare, il documento del 14 gennaio 2008 redattodalla conduttrice, che dimostrava che il canone annuo effettivamenteversato era di 3.900 euro, corrispondente a 650 euro bimestrali, e non7.800 euro come calcolato dall’Ufficio. I giudici si sarebbero basatiesclusivamente sulle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza,documentazione coerente con il contratto di locazione. Inoltre, la Cortenon avrebbe rispettato i principi sul valore degli indizi, secondo cui ledichiarazioni amministrative costituiscono solo elementi indiziari e ilcontribuente ha diritto a proporre prove extraprocessuali equivalenti,nel rispetto della parità delle armi e del diritto di difesa ex art. 111Cost. In sintesi, si denuncia che la decisione sarebbe viziata per nonaver correttamente esaminato e valorizzato le prove, con conseguentepossibile errore sulla determinazione del canone imponibile.3 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta lanullità della sentenza impugnata emessa dai giudici di merito perviolazione di legge (art. 383 c.p.c.).2.1. Si sostiene che la Corte non abbia rispettato l’ordine dellaCorte di legittimità, che aveva disposto che il nuovo giudizio sisvolgesse con “giudici in diversa composizione”. Difatti, nel collegiochiamato a decidere in sede di rinvio risultava presente il dott. AldoMorlino, già componente del collegio che aveva emesso la sentenzaprecedentemente impugnata.3. In virtù del principio della ragione più liquida, va esaminato ilsecondo motivo, in quanto la composizione corretta del collegiocostituisce logico presupposto delle eventuali successive censure diviolazione di legge.3.1. Tale secondo motivo è fondato e assorbente.3.2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la sentenzache dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplicestatuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individual'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio(che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o unufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alteritàdel giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciatoil provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio vieneriassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenzapredetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lotrattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non puòriguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche deimagistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stessomagistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti adun giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti avevapartecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violatala statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla4 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/2026costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessitila ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenzacassatoria sull'alterità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2114 (Rv. 660356 - 01)).In altre occasioni ha altresì precisato che la sentenza che disponeil rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvioproprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenzafunzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti alquale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stessoche ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmentediverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità delgiudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato ilprovvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassuntodavanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte dicassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lotrattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non puòriguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche deimagistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stessomagistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti adun giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti avevapartecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violatala statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente allacostituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza cheoccorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosigià pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità. (Cass. Sez. U., 27febbraio 2008, n. 5087 cui adde Cass., 29 gennaio 2021, n. 2114, cit.;Cass., 5 maggio 2017, n. 11120; Cass., 2 febbraio 2012, n. 1527).2.3. La parte ha allegato il proprio fascicolo di parte in cui emergel’identità di una delle persone fisiche che hanno deciso la sentenzaimpugnata, con quella di uno dei giudici della sentenza oggetto di rinvioper cassazione.5 di 6Numero registro generale 7738/2024Numero sezionale 4656/2026Numero di raccolta generale 17070/2026Data pubblicazione 31/05/20262.4. Ne consegue che il motivo deve essere accolto, in quantofondato.3. La successiva censura, relativa alla valutazione della prova, vaconsiderata assorbita, in quanto logicamente successivaall’accertamento della corretta composizione del collegio.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata,in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6
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