CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMarco Radice– controricorrente –Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3388/2025 – R.G. n.25000/2024 depositata il 18/06/2025.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3388/2025 – R.G. n. 25000/2024 del 18giugno 2025, con la quale è stata disposta la sospensione del giudiziopendente tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] – sino alla definizione dialtro giudizio pendente innanzi a questa Corte.2. In quest’ultimo distinto giudizio – che si era svolto in primecure sempre innanzi il Tribunale di Milano e che vedeva MERIDIE SPAcontrapposta, assieme alla società [OSCURATO:SOCIETA], a [OSCURATO:SOCIETA] – l’odierna ricorrente era risultata soccombentein primo grado, ed era stata pertanto condannata in solido con laMCM [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese di lite, procedendo poiall’integrale versamento della somma in questione in favore dellastessa [OSCURATO:PERSONA] 2 SECURITISATION SRLAll’esito dell’integrale riforma della decisione di prime cure daparte della Corte d’appello di Milano, l’odierna ricorrente aveva agitoin via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] perottenere la restituzione di quanto a quest’ultima corrisposto.Sez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicazione 06/05/2026Emesso il decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto opposizione, chiedendo, tra l’altro, che il giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo venisse sospeso ex art. 337,secondo comma, c.p.c., essendo stato presentato ricorso inCassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Milano.Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Milano haritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporre la sospensionedel giudizio ex art. 337 c.p.c.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria [OSCURATO:SOCIETA] e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., concludendo per l’accoglimento del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso viene progressivamente a dedurre:− la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, secondocomma c.p.c.;− la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.La ricorrente censura il provvedimento impugnato in quanto:− il Tribunale di Milano avrebbe adottato il provvedimento disospensione in assenza dei relativi presupposti di legge, dalmomento che, una volta riformata dalla Corte d’appello ladecisione di prime cure che aveva condannato la ricorrentestessa alla rifusione delle spese di lite, il diritto dellamedesima ricorrente alla restituzione della sommacorrisposta a tale ultimo titolo risulterebbe autonomo rispettoSez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026alla decisione di questa Corte sul ricorso proposto avverso ladecisione della Corte d’appello, considerato che quest’ultimaha comunque travolto la decisione del Tribunale e che,conseguentemente, non sussiste alcun rapporto dipregiudizialità tra i due giudizi;− il provvedimento del Tribunale di Milano sarebbe comunquemotivato in modo meramente apparente e non esporrebbenel concreto le ragioni per cui si è ritenuta la sussistenza deipresupposti per disporre la sospensione del giudizio.2. Il ricorso è fondato.Premessa l’ammissibilità del ricorso – avendo questa Cortereiteratamente affermato la possibilità di impugnare per regolamentodi competenza il provvedimento di sospensione ex art. 337 c.p.c.(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.18494 del 12/07/2018) – si deve rammentare, preliminarmente, che,in caso di riforma di sentenza contenente condanna al pagamento disomme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sétitolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzionedella sentenza riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda,che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizioautonomo, e che non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti,dal quale differisce per natura e funzione, dal momento che il dirittoalla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza chefa venire meno, con efficacia ex tunc, l'obbligazione di pagamento eimpone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore (Cass.Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 3758 del 19/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9287 del08/06/2012).Sez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026Da ciò consegue che legittimamente l’odierna ricorrente ha agitoin separata sede al fine di conseguire la restituzione di quanto daessa stessa versato a titolo di spese legali, in esecuzione delladecisione di prime cure, successivamente riformata dalla Corted’appello.Operata tale premessa si deve rammentare che questa Corte – infattispecie consimili - ha reiteratamente chiarito che il giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione disomme versate a seguito di una sentenza di condanna in primogrado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337,secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso percassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, in quantotra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialitàlogico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizionesuddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi disospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art.337, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12190 del02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n.29302 del 07/10/2022).A tale conclusione si perviene sol che si consideri che il diritto allarestituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenzaprovvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello,sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma dellasentenza, in quanto detta riforma travolge in via definitiva ladecisione di prime cure, la quale, pertanto, non può in ogni casorivivere neppure nell’ipotesi di accoglimento del ricorso in sede dilegittimità avverso la decisione della Corte d’appello (Cass. Sez. 3 -Sez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026Ordinanza n. 18502 del 08/07/2024; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16934del 08/07/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013;Cass. Sez. L, Sentenza n. 6911 del 13/05/2002).Ne consegue che – come evidenziato anche dal Pubblico Ministeronelle proprie conclusioni scritte - la domanda di restituzione dellaparte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poiriformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità - che èquella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al piùpresto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alladecisione poi riformata in appello - a prescindere dal successivosviluppo del giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12190 del02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011), inquanto il diritto alla restituzione discende dal solo fatto dellarimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello,e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possaesercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanzialeall'origine della controversia.A tali principi il Tribunale di Milano non si è – evidentemente –conformato, disponendo invece la sospensione del giudizio con unamotivazione che – ulteriormente – presenta una formulazione deltutto apodittica e del tutto priva di una espressa e ragionatavalutazione in ordine alla sussistenza del rapporto di pregiudizialità(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019).3. Conseguentemente, in accoglimento dell'istanza diregolamento, deve essere disposta la prosecuzione del giudizioinnanzi al giudice del merito, che provvederà altresì a regolare lespese anche del presente giudizio. P.Q.MSez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 13586/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 12855/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte,accoglie il ricorso;dispone la prosecuzione del giudizio;fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Milanoil termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;rimette allo stesso Tribunale la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 13586/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 7 di 7