CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 24 novembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 16 maggio 2019, ha confermato la condanna inflittagli limitatamente dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Brescia il 12/02/2013, data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore del ricorrente, consta di due motivi; - che in data 21 giugno 2024 è pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente a firma dei suoi difensori; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 216 L.F. e 2634 cod. civ., è generico, posto che, pur ammessa l'esistenza - negata dal giudice di appello - di un gruppo societario o di un collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in riferimento all'appartenenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] Sas. al 'gruppo Medeghini, il ricorrente non ha specificamente aggredito, tramite l'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi (tali non potendosi ritenere né gli elementi di fatto ostesi alla pag. 5, primo capoverso, né gli elementi di natura valutativa indicati alla pagina 7, primo capoverso, del ricorso per cassazione), emersi dall'istruttoria dibattimentale e preteriti dai giudici di entrambi i gradi di merito, la seconda delle rationes decidendi che sostengono la conferma della statuizione di responsabilità per il delitto di cui al capo 15): ossia, che, in ogni caso, la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata - per avere l'imputato, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] Sri., disposto un bonifico di Euro 220.000,00 a favore del cliente e fornitore [OSCURATO:PERSONA]., che a sua volta aveva girato la detta somma a favore della [OSCURATO:PERSONA] Sas., la quale, peraltro, secondo quanto ammesso dalla stessa consulente della difesa, Pea, come riportato nella sentenza di primo grado, «non era una società controllata, ma legata da strette relazioni parentali» - non era esclusa, ai sensi del comma terzo dell' art. 2634 (secondo cui " in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo"), posto che, nel caso di specie il vantaggio compensativo per la [OSCURATO:SOCIETA]. non era né concreto né fondatamente prevedibile, visto che «a soli due mesi dall'esborso del denaro - concesso a quel che sembra a titolo di mutuo in funzione della realizzazione del piano di ristrutturazione - i fondi erano considerati inesigibili», di modo che, nessuna «compensazione era da attendersi», tanto integrando «un'evidente operazione di spostamento di fondi» tra distinte entità societarie (cfr. pag. 23, terzultimo e penultimo capoverso, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, per non essere stata ispirata, l'operazione di spostamento di fondi dalla [OSCURATO:SOCIETA] Sri. alla [OSCURATO:PERSONA] Sas. dall'<intenzione di procurare un danno ai creditori», è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sorretto dal dolo generico, come insegnato dal diritto vivente:«L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa de