CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17999/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, elettivamente domiciliata presso dell'avvo-cato professor [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato irispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappre-sentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel direttore generale, legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 570/2024 della Corte d'appello di Salerno.Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. l' “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.adiva il Tribunale di Salerno (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Esponeva che, in regime dapprima di accreditamento “transitorio” e poi, adecorrere dal 2014, di accreditamento istituzionale, aveva nei mesi da gennaioad ottobre 2012 erogato prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “laboratoriodi analisi” in favore di assistiti del S.S.N. nell'ambito del territorio di competenzadell' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno”.Esponeva che le proprie spettanze erano state decurtate per il complessivoimporto di euro 30.684,13 mercé indebita applicazione del cosiddetto “scontotariffario”.Chiedeva ingiungersi all' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” il pagamentodella somma di euro 30.684,13, oltre interessi e spese.2. Con decreto n. 701/2022 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con citazione notificata in data 11.4.2022 l' “A.S.L. di Salerno” proponevaopposizione.Adduceva, peraltro, che l'importo oggetto dell'ingiunzione non era dovuto indipendenza del superamento del “tetto di spesa” (cfr. ricorso, pag. 8).Instava per la revoca dell'ingiunzione.4. Si costituiva l' “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.Instava per il rigetto dell'opposizione.Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/20265. Con sentenza n. 3899/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione, confer-mava il decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.6. L' “A.S.L. di Salerno” proponeva appello.Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.7. Con ordinanza in data 10.11.2023 la Corte di Salerno invitava le parti adinterloquire in ordine alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio ovvero de-finitivo nonché in ordine alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali conriferimento alle prestazioni eseguite nei periodi per i quali era stata richiestal'ingiunzione di pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti(cfr. ricorso, pag. 9).8. Con sentenza n. 570/2024 la Corte di Salerno accoglieva il gravame e, inaccoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione di pagamento; condan-nava l'appellata alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte che la società appellata, onerata della dimostrazionedella sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l' “A.S.L. di Salerno”, nonaveva prodotto in giudizio entro i termini di rito “alcun documento comprovantela sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si [riferivano] le prestazioni [og-getto dell'ingiunzione di pagamento], di un rapporto di accreditamento, né –quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio – con-trattuale, instaurato nelle forme richieste, a pena, peraltro, di nullità, rilevabileanche d'ufficio (…), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivoper le prestazioni erogate” (così sentenza d'appello, pag. 14).Evidenziava segnatamente che in relazione al periodo temporale rilevantenella specie “nessuno (…) dei documenti prodotti in giudizio – entro i terminidecadenziali stabiliti dalla legge ‒ integra[va] un vero e proprio provvedimentoNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026di accreditamento di competenza regionale” (così sentenza d'appello, pag. 14);il che, di per sé, induceva a reputare destituita di fondamento l'azionata pretesa.Evidenziava altresì che il contratto allegato era stato sottoscritto nel corso enon già antecedentemente all'anno di riferimento, “di talché, per le prestazionierogate prima della sua stipula, sarebbe quanto meno opinabile (…) applicarloretroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali-consustanziali alla genesistessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ri-dondante (…), in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità” (così sen-tenza d'appello, pag. 15).Evidenziava ulteriormente che a seguito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la s.r.l.appellata aveva “prodotto in giudizio - oltre ad un decreto emesso successiva-mente al periodo in hac sede esaminato - un certificato valido titolo conven-zionale rilasciato ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accreditamento defi-nitivo , nel quale [era] specificato che la struttura sanitaria sarebbe munita diun valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della leggenumero 724 del 1994 per l'esercizio di determinate attività, che sarebberoconformi a quelle autorizzate ed attualmente erogate in regime di provvisorioaccreditamento ” (così sentenza d'appello, pagg. 16 – 17).Evidenziava nondimeno che siffatta documentazione non consentiva di repu-tar ritualmente assolto l'onere probatorio incombente sull'appellata in ordinealla “sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento all'uopoemanato dall'ente a ciò deputato” (così sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava propriamente che la documentazione nel complesso prodotta,alla luce del suo contenuto, non era valutabile positivamente ai fini della provache l'appellata avrebbe dovuto fornire (cfr. sentenza d'appello, pag. 20).Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Evidenziava segnatamente che il decreto n. 76 del 2014 afferiva all' “accre-Data pubblicazione 04/06/2026ditamento istituzionale definitivo” e risaliva ad epoca successiva a quella cuiinerivano le prestazioni controverse; altresì, che il certificato del 23.11.2011consisteva in una mera attestazione dell' “A.S.L. di Salerno”, ove si dava attodella sussistenza di “un valido titolo convenzionale”, che tuttavia non era statoprodotto in giudizio, il che “non permette[va] di valutare in alcun modo la tipo-logia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi,remunerabili (…)” (così sentenza d'appello, pag. 20).9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.;ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342 c.p.c. ai sensi dell'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'esistenza di un giudicato internosulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra la ASL Salerno e la societàricorrente” (così ricorso, pag. 11).Deduce che la sussistenza di un valido ed efficace rapporto di “accredita-mento”, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, era coperta dagiudicato “interno”, trattandosi “di accertamento non oggetto di impugnativa(cfr. ricorso, pagg. 11 e 19).Deduce, da un canto, che il Tribunale con la statuizione assunta a definizionedel giudizio di primo grado aveva peraltro affermato che “la pretesa creditoriadel Laboratorio di analisi chiniche Manzo (…) si basa sulla documentazione dallaNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulaticon l'ASL di Salerno per gli anni di riferimento (…)”; e che “l'ASL non ha conte-stato l'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazionedelle prestazioni indicate (…)” (cfr. ricorso, pagg. 12 – 15).Deduce, d'altro canto, che la questione esulava del tutto dalla proiezione deimotivi di cui all'atto d'appello dell' “A.S.L.”, concernenti (A) l'asserito difetto digiurisdizione del G.O., (B) la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa,(C.1) l'applicazione dello sconto tariffario, (C.2) lo “sforamento” del “tetto dispesa” e la non spettanza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 (cfr.ricorso, pagg. 15 – 19).Deduce al contempo che, ad opinare diversamente, la statuizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata per violazione del principio di “corrispondenza trachiesto e pronunciato” (cfr. ricorso, pag. 21).11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111,comma 6, Cost., ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazioneall'esistenza di un giudicato interno sull'applicazione del contratto sottoscrittodalla ricorrente e dalla ASL Salerno anche alle prestazioni erogate dalla societàanteriormente alla data di stipula dello stesso” (così ricorso, pag. 21).Deduce in primo luogo che “il tema della sussistenza di validi ed efficaci ac-cordi contrattuali inerenti le prestazioni dedotte a giudizio (…) oltre a non risul-tare oggetto di specifica contestazione tra le parti, non [era] stato oggetto diimpugnativa da parte dell'A.S.L., (…) con conseguente formazione del giudicatosul punto” (così ricorso, pag. 23).Deduce in secondo luogo che “la motivazione [della sentenza d'appello], sulpunto oggetto di esame, risulta altresì manifestamente ultronea e perplessa,Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026poiché affronta in via dichiaratamente dubitativa la questione della asseritaData pubblicazione 04/06/2026inapplicabilità dei contratti alle prestazioni passate e non addiviene, al ri-guardo, ad alcuna conclusione” (così ricorso, pag. 28).12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e4 c.p.c., in relazione all'asserita mancanza di documentazione idonea a giustifi-care la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente,con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrat-tuali sottoscritti tra le parti” (così ricorso, pag. 29).Deduce che “la sentenza gravata è illegittima, altresì (subordinatamente aimotivi I) e II)), nella parte in cui afferma una presunta insufficienza probatoriain relazione alla documentazione idonea a giustificare l'esistenza di un regolarerapporto di accreditamento della società ricorrente, come pure di un contrattovalido ed efficace tra le parti in relazione al periodo di riferimento, omettendodi considerare che si tratta di circostanze non contestate tra le parti. (…), infatti,il giudizio aveva a oggetto esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dellapretesa dell'ASL di trattenere sulle fatture attinenti alle prestazioni (inconte-state) svolte un importo a titolo di “sconto” in applicazione dell'art. 1, comma796, lettera o), della legge 27.12.2006 n. 296, mentre la sussistenza del rap-porto di accreditamento e di un valido ed efficace contratto era pacifica e incon-testata tra le parti” (così ricorso, pag. 3).13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992,dell'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994, e dell'art. 1, commi 237-quater ess., della l.r. Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., in relazione all'asserita necessità di un provvedimento di accreditamentoNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026di competenza regionale, quale presupposto per l'erogazione di prestazioni sa-Data pubblicazione 04/06/2026nitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio”(così ricorso, pag. 35).Deduce che “sotto un ulteriore profilo, correlato ai motivi I) e II) (il cui acco-glimento sarebbe assorbente), la sentenza gravata è illegittima nella parte incui ha affermato, in contrasto con la normativa e con la consolidata giurispru-denza in materia, che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a caricodel [OSCURATO:PERSONA] da parte delle strutture private in regime diaccreditamento transitorio ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994richiederebbe il rilascio di un provvedimento amministrativo di competenza re-gionale e che, a fronte di ciò, la società ricorrente non avrebbe dimostrato lasussistenza di tale fatto (ritenuto “costitutivo”) della propria pretesa creditoria,non avendo prodotto in giudizio un simile provvedimento” (così ricorso, pag. 3).Deduce invero che il sistema transitorio previsto dall'art. 6, 6° co., della leggen. 724 del 1994 “ha consentito alle strutture già convenzionate , ma non an-cora accreditate di continuare ad erogare prestazioni per conto e a carico delS.S.R., senza prevedere, nelle more, l'adozione di alcun provvedimento di ac-creditamento transitorio di competenza regionale” (così ricorso, pag. 39).Deduce ulteriormente che la disciplina statale si completa alla stregua delladisciplina adottata dalla Regione Campania “per dare attuazione, nel proprioambito, al nuovo sistema di accreditamento previsto dal citato d.lgs. n. 502 del1992 e s.m.i.” (così ricorso, pag. 39), disciplina che la Corte di Salerno ha com-pletamente ignorato.14. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degliartt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2, comma 7, delNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026d.p.r. 14.1.1997, dell'art. 32, comma 8, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 eData pubblicazione 04/06/2026dell'art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97, Cost., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'asserita necessità della stipula degli accordicontrattuali tra ASL e struttura privata accreditata in data antecedente a quelladi fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l'ero-gazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN” (così ricorso, pag.43).Deduce che “sotto un ulteriore profilo, correlato ai motivi I) e III) (il cui ac-coglimento sarebbe assorbente), la sentenza gravata è illegittima nella parte incui ha affermato, in contrasto con la normativa e con la pacifica giurisprudenzain materia, che, oltre all'accreditamento, l'erogazione di prestazioni sanitarie perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle strutture privateaccreditate presupporrebbe la sussistenza di accordi contrattuali ex art. 8-quin-quies, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., sottoscritti antecedentemente a cia-scun anno di riferimento e, per l'effetto, ha ritenuto infondata la pretesa credi-toria azionata dalla ricorrente in primo grado, avendo quest'ultima versato in15. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 101 e 115, 345 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di una facoltà di integrazione pro-batoria a seguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti interlo-quissero in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento infavore della società ricorrente” (così ricorso, pag. 51).Deduce che, “salva l'efficacia assorbente di quanto sopra, la sentenza è ille-gittima nella parte in cui non ha riconosciuto alle parti la facoltà, ove necessario,di integrare la documentazione comprovante l'esistenza di un valido rapporto diNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026accreditamento, a seguito del rilievo officioso operato in merito dalla Corte ter-ritoriale, fermo restando che a tale “onere” la ricorrente aveva già provvedutosin dall'origine mediante la produzione, unitamente all'atto di citazione, del de-creto di accreditamento definitivo; invero, tanto la ordinanza di rimessionequanto la sentenza gravata hanno escluso tale facoltà di integrazione probato-ria, con evidente violazione del principio del contraddittorio rispetto a questioniofficiosamente rilevate” (così ricorso, pag. 4).16. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “omesso esame di un fattodecisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nullità dellasentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentaleofferta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato ilrapporto di accreditamento” (così ricorso, pag. 56).Deduce che “la sentenza gravata è illegittima, altresì, nella parte in cui ritiene non provata la circostanza che la struttura ricorrente operasse in regime diaccreditamento nonostante la prova documentale offerta in merito da quest'ul-tima, avendo letteralmente travisato il contenuto oggettivo della documenta-zione prodotta, dal quale era pacificamente e oggettivamente risultante, senzanecessità di interpretazione alcuna, l'esistenza di un valido rapporto di accredi-tamento di tipo “transitorio”, all'epoca delle prestazioni rese. Il tutto, con moti-vazione logicamente incompatibile con gli atti e le risultanze probatorie del pro-cesso” (così ricorso, pag. 5).17. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono da accogliere; e leragioni che militano in tal senso sono sostanzialmente le medesime; il chesenz'altro giustifica la disamina contestuale degli anzidetti mezzi di impugna-Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026zione; in ogni caso, il loro buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motiviData pubblicazione 04/06/2026di ricorso.18. Inevitabile è il riferimento alle motivazioni dell'ordinanza n. 29093 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata da questa Corte in accoglimento del ricorso (iscritto aln. 4741/2024 r.g.) proposto - in una fattispecie del tutto analoga a quella dequa agitur - dal “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei con-fronti della “A.S.L. di Salerno” (l'ordinanza n. 29093/2024 è stata espressa-mente richiamata, in ricorso, dalla ricorrente: cfr. ricorso, peraltro, pagg. 20 e26).Ebbene, nelle motivazioni della surriferita ordinanza si legge testualmente:«(…) la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche infase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicatoespresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti(Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020,n. 19161)».«La Corte d'appello, dunque, ben può rilevare d'ufficio, in base alle risultanzeritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento ammini-strativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, in-tegrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015,n. 23657)».«Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della sentenza di primo gradoriportata nel ricorso (pagina 9), il tribunale aveva “accertato l'inadempimentocontrattuale dell'[OSCURATO:PERSONA]” ed aveva affermato che “la pretesa creditoria diparte attrice” era “fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia icontratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per glianni 2010, 2011, 2012 e 2013”».Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026«Tali passaggi motivazionali, che presuppongono dal punto di vista logico egiuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata,non sono stati impugnati da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi diappello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle ec-cezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo sub A) e di prescrizione (se-condo motivo sub B), l'applicabilità dello sconto tariffario anche dopo il triennio2007-2009 (terzo motivo sub C) e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicatoderivante da [OSCURATO:PERSONA] n° 4425/2017 (quarto motivo sub D)».«D'altra parte, Biostudio non aveva formulato alcun appello incidentale, sic-ché la questione della sussistenza dell'accreditamento, positivamente affermatadal primo giudice ed espressamente riconosciuta dalla Asp nel suo atto di ap-pello, doveva ritenersi coperta dal giudicato e, come tale non più contestabiledalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale».«Quest'ultima, invece, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugna-zione, ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, violando l'art. 2909 cod. civ., come cor-rettamente afferma la ricorrente».«Ora, come già sopra anticipato, secondo l'orientamento consolidato di que-sta Corte, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese chesuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle al-legazioni introdotte nella controversia, si deve ritenere che la proposizionedell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi dellastessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto, implichi che laquestione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giu-dice, integrando un'eccezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto giàallegato in primo grado, ma ciò solo nel caso in cui le parti non abbiano discusso,né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa aNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026quella validità ed efficacia (per tutte: Cass. Su, 22 marzo 2017, n° 7294): ipo-tesi che qui ricorre pienamente per quanto sopra detto, con la conseguenza chei primi due motivi sono fondati e la sentenza va cassata e rimessa alla Corted'appello di Salerno per nuovo esame».«Peraltro, a prescindere dalla incontestabile sussistenza del giudicato interno,si rileva che per gli anni in contestazione, 2010 - 2012, non v'era alcuna neces-sità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento» [si èanticipato che, parimenti, nella specie si controverte in ordine a compensi rela-tivi agli anni 2010, 2011 e 2012].«Infatti, l'art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, pur prevedendo lacessazione dei previgenti “rapporti convenzionali in atto” (ossia stipulati sullabase della legge n° 833/78 e caratterizzati dall'essere a carico del Ssn), ha pre-visto un periodo transitorio “per il biennio 1995-1996”, nel quale era previstoun accreditamento “automatico” (Cass., sez. 3, 30 novembre 2010, n° 24258)delle strutture già convenzionate, purché queste accettassero il sistema di re-munerazione a prestazione in base a tariffe (cosiddetto “accreditamento tem-poraneo”)».«Con d.lgs. n° 229/1999 è stato poi introdotto nel d.lgs. n° 502/1992 l'art.8-quater, il quale al primo comma ha previsto che l'accreditamento istituzionale,per il cui rilascio era (ed è) competente la Regione, fosse concesso subordina-tamente al previo accertamento in capo alle singole strutture private di “ulteriorirequisiti” (qualificazione, funzionalità, verifica dell'attività svolta e dei risultatiraggiunti)».«Il settimo comma del medesimo art. 1 ha, poi, disciplinato l'accreditamentodelle nuove strutture o dell'avvio di nuove attività esercitate in strutture pree-sistenti, prevedendo che potesse essere concesso un accreditamento in viaNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Data pubblicazione 04/06/2026provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto edella qualità dei servizi resi (cosiddetto “accreditamento provvisorio”) (sulla di-stinzione tra accreditamento temporaneo e provvisorio si veda Corte cost. n°292/2012)».«Il termine previsto dall'art. 6, sesto comma, della citata legge n° 724/1994è stato più volte prorogato, dapprima al 30 giugno 1996 e successivamente sinoal 31 ottobre 2014 (fermo restando il termine del 1° gennaio 2011 per le strut-ture ospedaliere ed ambulatoriali), entro il quale le Regioni avrebbero dovuto“adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessinogli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarieprivate (…) non confermati dagli accreditamenti definitivi (…)” (art. 1, comma796, lettera t], della legge 296/2006, così modificata dall'art. 2, comma 100, L.23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma35, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2014,n. 15)».19. Con specifico riferimento alla controversia de qua agitur, si rimarcaquanto segue.In primo luogo, va condiviso e recepito il rilievo addotto con il primo motivoe con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua, con la statuizione di primecure n. 3899/2022, il Tribunale di Salerno aveva dato atto che “la pretesa cre-ditoria del laboratorio di analisi cliniche Manzo è, dunque, fondata e si basa sulladocumentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni di riferimento (…)” (cfr. ricorso,pag. 14, ove è riprodotto il riferito passaggio del primo dictum).Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026Evidentemente, il riscontro operato dal primo Giudice circa il fatto che l'azio-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nata pretesa era titolata dai contratti siglati con l' “A.S.L.” dalla “Analisi ClinicheManzo” per l'anno di riferimento, non poteva che supporre, inoltre, il riscontrodella sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento.E ciò tanto più che il primo Giudice aveva dato atto, altresì, che “l'Asl oppo-nente non ha contestato l'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamentoper l'erogazione delle prestazioni indicate (…)” (cfr. ricorso, pag. 14, ove è ri-prodotto il riferito passaggio del primo dictum).Su tale scorta, nel quadro della sentenza n. 7294 del 22.3.2017 (Rv. 643337-01) delle Sezioni Unite (il potere di rilievo officioso della nullità del contrattospetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto con-trattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primogrado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbianodiscusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rile-vabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.), vi è da ritenere cheil dibattito sviluppatosi in prime cure aveva senz'altro involto il duplice profilodella validità ed efficacia dei titoli contrattuali delle azionate pretese e della va-lidità ed efficacia dell'accreditamento. Inoltre, siffatto duplice profilo era stato,evidentemente, oggetto di delibazione da parte del Tribunale di Salerno con lapronuncia n. 3899/2022.In secondo luogo, va del pari condiviso e recepito il rilievo addotto con il primomotivo e con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua l'appello dall' “A.S.L.”esperito avverso il primo dictum per nulla era volto a confutare, a censurare ilNumero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026surriferito duplice riscontro (in ordine alla sussistenza dei contratti ex art. 8Data pubblicazione 04/06/2026quinquies d.lgs. n. 502/92 e dell'accreditamento).Anzi - l'appello - ne forniva, in positivo, esplicito duplice riflesso.Sia giacché nell'atto di gravame – come dà atto la ricorrente ‒ “proprio sutale accordo contrattuale, ancorché erroneamente interpretato, (…) l'Ammini-strazione resistente [aveva fondato] la asserita legittimità dello sconto appli-cato” (così ricorso, pag. 26).Difatti, l' “A.S.L.” aveva peraltro addotto che “l'applicazione dello sconto èstata recepita nei contratti ex art. 8 quinquies Dlgs n. 502/92, successivi all'anno2009 e precisamente negli anni 2010 al 2012” (così ricorso, pag. 16, ove èriprodotto, peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”)Sia giacché nell'atto di gravame l' “A.S.L.” aveva dato espressamente attoche “l'odierno appellata, (…) opera in regime di accreditamento con l'[OSCURATO:PERSONA] sensi del Dlvo 502/92 e ss. mm. (…)” (così ricorso, pag. 15, ove è riprodotto,peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”).20. In questi termini, nel segno, parimenti, della pronuncia n. 7294/2017delle Sezioni Unite (cfr. altresì Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251), non può checoncludersi nel senso che il rilievo officioso, in appello, della insussistenza di unvalido ed efficace accreditamento e di un valido ed efficace rapporto contrattualeera precluso in dipendenza del giudicato “interno” formatosi al riguardo (forma-tosi nel senso, viceversa, della sussistenza di un valido ed efficace accredita-mento e di un valido ed efficace rapporto contrattuale).21. In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, lasentenza n. 570/2024 della Corte d'appello di Salerno va cassata con rinvio allastessa Corte d'appello in diversa composizione.Numero registro generale 26579/2024Numero sezionale 1229/2026Numero di raccolta generale 17999/2026In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presenteData pubblicazione 04/06/2026giudizio di legittimità.22. In virtù del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processualiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente siatenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – assorbiti il terzomotivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo ed il settimo motivo ‒cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 570/2024 della Corte d'ap-pello di Salerno e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione,anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino