CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10185/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D'APPELLO NAPOLI, pubblicata il 18/01/2019 R.G.N. 3768/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] contestava, ex art. 25 CCNL, al dipendente [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito di approfondimenti in merito agli eventi contrattuali che avevano interessato la fornitura IMAG [OSCURATO:PERSONA] e le attività eseguite dal personale [OSCURATO:SOCIETA], era stato accertato che, dopo un intervento del 29.9.2009 effettuato con un altro collega, nel corso del quale era stato riscontrato il distacco della fase T del circuito voltmetrico di misura e con ripristino della misura corretta, non era stata verbalizzata la presenza, al momento della esecuzione della verifica, dell'inversione dei circuiti amperometrici (TA) e la corrispondente rimozione, che invece era stata sicuramente operata nella circostanza, come confermato dallo andamento delle curve di carico del 29.9.2009, che segnalava la ripresa della corretta registrazione dei consumi: omissione che, in violazione di quanto previsto dalla "Procedura organizzativa" n. 16/2004, aveva comportato un errore nella ricostruzione dei consumi inviata al cliente e aveva costret:to la società a rivedere, in sede di contenzioso, la ricostruzione dei consumi effettuata, con evidenti negative conseguenze sulla credibilità ed immagine della azienda. 2. A seguito delle giustificazioni fornite e della audizione personale del dipendente, il 28.1.2014 la Società irrogava il provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso di cui all'art. 25 co. 1 lett. a) del CCNL di settore. 3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso del lavoratore con pronuncia n. 528 del 2016. 4. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 335/2018, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal Pergamo, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 28.1.2014 e, ai sensi dell'art. 18 co. 5 legge n. 300 del 1970, condannava la società al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, compensando tra le parti le spese di giudizio. 5. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: il fatto materiale contestato era addebitabile al lavoratore sot:to l'aspetto sia oggettivo che soggettivo; dalle risultanze istruttorie (CTU e prova orale) era emerso che il Pergamo, unitamente al suo collega, non aveva segnalato, nel verbale di intervento, che erano state ricollocate correttamente le amperometriche ripristinando la funzionalità del sistema di misurazione del consumo; che si era verificato un grave danno economico oltre alla lesione dell'immagine aziendale; al fine dell'adozione del licenziamento non era necessaria l'affissione del codice disciplinare, trattandosi di inadempimento (omessa segnalazione della rinvenuta inversione delle amperometriche) che violava il minum etico del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore; la sanzione era proporzionata all'addebito; la contestazione, però, era avvenuta oltre quattro anni dopo, non era tempestiva né era stata fornita adeguata prova che solo nel 2013 la società era venuta a conoscenza dei fatti di causa; essendo il recesso illegittimo, andava applicata la tutela prevista dall'art. 18 co. 5 legge n. 92/2012. 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa che ha presentato ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. 7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzatict-24,,) e 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 2119 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 5 legge n. 604/1966 nonché dell'art. 416 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc,: eccepisce, altresì, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di merito aveva posto a base del suo c:onvincimento degli elementi fattuali che non facevano parte della contestazione disciplinare e che, in ogni caso, non risultavano negli atti di causa nonché un documento sottoposto dall'ENEL al consulente tecnico di ufficio solo in sede di indagine peritale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/a, falsa applicazione dell'art. 2106 cc nonché dell'art. 18 comma 4 legge n. 300 del 1970, nonché degli artt. 24 e 25 del CCNL per i Lavoratori addetti al [OSCURATO:PERSONA] del 5 maro 2010 nonché degli artt. 2119 e 2697 cc, nonché degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966, nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; si obietta, inoltre, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile. Il ricorrente principale sostiene che la Corte di merito aveva omesso di valutare la dedotta violazione della previsione dell'indicato contratto collettivo, applicato da [OSCURATO:SOCIETA] ai suoi dipendenti, costituita dall'accertamento relativo al fatto che l'addebito mosso fosse punito con sanzione conservativa e non con il licenziamento senza preavviso. 4. Con il ricorso incidentale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2967 cc e 41 Cost., in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere errato la Corte di merito nell'avere ritenutolempestiva la contestazione, considerando non provati i fatti allegati e non contestati dal lavoratore e per essersi ingerita nella organizzazione imprenditoriale ipotizzando un sistema di controllo alternativo a quello in vigore e, del resto, del tutto irrealizzabile, ikL - 5. Il primo mtJ e inammissi i e. 6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta ed esente dai vizi fij, cui all'art. 360 n. 5 cpc nuova a e ttm, formulazione, è giunta alla conclusione F) sussistenza dei fatti contestati al lavoratore sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo. 7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che questlultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 8. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014;Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla ricostruzione in fatto della vicenda. 9. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 10. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, deve precisarsi che tale disposizione, come riformulata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di disc:ussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 11. Nella fattispecie, la circostanza che nella contestazione non fosse stato riportato che l'IMAG (Azienda di arti grafiche) era produttrice di energia, non è assolutamente decisiva rispetto alla condotta ritenuta meritevole del provvedimento di licenziamento il cui addebito, peraltro, aveva comunque fatto riferimento ad un diagramma delle curve di carico e "riepilogativo" del funzionamento del misuratore IMAG; conseguentemente, anche la acquisizione del documento (attestante la condizione di produttore in base a telerilevazione) da parte del CTU appare ininfluente, perché non decisivo, ai fini della utilizzabilità degli accertamenti svolti nell'elaborato peritale. 12. Il secondo motivo è infondato. 13. La Corte territoriale, infatti, ha svolto, sia pure sinteticamente, l'indagine di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame. 14. Infatti, sulla premessa che l'ENEL aveva intimato il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 25 del CCNL comma I lett. g) e che il licenziamento senza preavviso avveniva quando il dipendente aveva cagionato al suo datore un danno economico e/o materiale oltre a delle altre ipotesi semplificative che costituiscono reato, i giudici di seconde cure hanno ritenuto configurabile tale fattispecie disciplinare sottolineando che il Pergamo, non evidenziando l'inversione delle amperometriche, aveva indubbiamente concorso con la sua condotta agevolatrice al danno economico e materiale già provocato dall'IMAG all'ENEL, nella sottostima dei consumi effettuati, rendendo sicuramente più gravoso e oneroso anche sotto l'aspetto economico, il percorso legale volto al recupero delle somme dovute per l'inversione non legittima delle amperometriche e che la suddetta condotta omissiva violava il minimum etico del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore senza la necessità di una apposita previsione contrattuale ai fini disciplinari. 15. La Corte distrettuale, pertanto, avendo rilevato che la condotta commessa rientrava sia nella fattispecie di cui all'art. 25 co. 1 lett. g) del CCNL, sia costituiva violazione del minimum etico del rapporto tra datore e lavoratore, ha in sostanza escluso che il comportamento addebitato rientrasse tra quelli che la contrattazione collettiva riteneva punibili con sanzione conservativa. 16. Le asserite violazioni di legge non sono, pertanto, ravvisabili. 17. Il ricorso incidentale proposto dalla società è inammissibile. 18. Invero, questa Corte ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (Cass. n. 20719/2013); in ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 5546/2010).19. Nel caso de quo, la Corte distrettuale, con una accurata analisi delle risultanze istruttorie, è giunta alla conclusione che l'intempestività della contestazione (perché avvenuta oltre quattro anni dopo la commissione dei fatti) era attribuibile all'ENEL e alla sua organizzazione e non certamente ad ostacoli giuridici o di fatto. 20. Né è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 41 Cost., intesa come ingerenza da parte dei giudici nella organizzazione imprenditoriale della società, perché i giudici di appello non si sono sostituiti, nella indagine eseguita, al datore medesimo, ma ne hanno sindacato l'operato ritenendolo, in pratica, non improntato a buona fede e correttezza, essendo la violazione commessa già facilmente rilevabile dalla lettura del verbale dei due verificatori redatto il 29.9.2009: verbale che, riesaminato a distanza di quattro anni, aveva fatto emergere l'omissione circa l'inversione delle amperometriche che, però, già era desumibile allorquando, nel quarto d'ora successiva all'intervento, si poteva rilevare il ripristino completo della funzionalità della misurazione di energia. 21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. 22. Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti. 23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p