CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16635/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 2834/2020depositata il 10/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 11.09.2012, il doganalista incaricato da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. presentava all’Ufficio delle Dogane di Taranto dichiarazione doganale IM/A Reg. 4 n. 5053/N per l'importazione definitiva di 701 colli di capi di abbigliamento da donna, con corredo della fattura n. WS8620 del 05.08.2012 della cinese [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. La dichiarazione veniva selezionata dal circuito doganale di controllo per la verifica fisica, dalla quale risultava l’apposizione del marchio Diadora. L'Ufficio richiedeva alla contribuente di fornire il contratto di licenza, una stima del valore presunto di rivendita delle merci e l’ammontare dei diritti di licenza (c.d. royalties). Con verbale di constatazione prot. n. 9307/RU del16.05.2014, redatto in contraddittorio, l'Ufficio, esaminato il contratto di licenza, stipulato in data 16.10.2009, e valido sino al 31.12.2012, tra la contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accertava la presenza di clausole indicative della esistenza di un controllo indiretto esercitato da quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 143, par. 1, lett. e), DAC, concludendo che il pagamento dei diritti di licenza era da considerarsi condizione della vendita, ai sensi dell'art. 160 DAC, e che la percentuale di royalties versata alla Diadora costituisse elemento rilevante ai fini della determinazione del valore in dogana: tanto anche in considerazione di una precedente decisione di controversia doganale prot. n. 10998/RU del 23.04.2013, relativa allo stesso marchio ed alle stesse tipologie di merce, non impugnata dalla contribuente. Seguiva contraddittorio, non avendo la contribuente accettato la rettifica. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con prot. n. 5734/RU del 05.03.2015, emesso ai sensi dell'art. 68 TULD, confermava la rettifica. 2. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Bari, la quale, con sentenza n. 2699/5/2016 del 14.07.2016, depositata in data 22.09.2016, accoglieva il ricorso, sul rilievo che la parte pubblica non aveva provato che il pagamento dei diritti di licenza costituisse condizione della vendita tra fornitore/produttore e compratore/importatore e che sussistesse, in capo alla licenziante, un potere di controllo sul produttore/fornitore. 3. L'Agenzia proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, nella parte saliente, della seguente motivazione: […] Orbene nel caso in esame esaminando le clausole del contratto di licenza si ricava che l'intera operazione risulta conformata dalla licenziante Diadora , che incide solo sui poteri della licenziataria (la Newage) tenuta in particolare al rispetto di una serie di impegni elencati nel punto 4) la cui violazione comporta ai sensi del punto 12.1 del contratto di licenza, alla risoluzione di diritto. […] Orbene nel caso in esame non vi è la prova che la Diadora fosse stata in grado di controllare il produttore asiatico, nell'accezione stabilita dall'art. 143, lett. e), del regolamento n. 2454/93 e dall'allegato 23 sopra indicato. […] Nel caso di specie manca proprio la clausola della preventiva approvazione dei produttori scelti dal licenziatario[;] anzi come precisato al punto 4.3, il contratto di licenza prevede la comunicazione da parte della licenziataria di un elenco scritto dei fornitori, ma solo in via eventuale[,] ovvero "su richiesta" della licenziante. Inoltre è significativo dell'assenza di un rapporto diretto, ovvero di un potere di controllo operato dalla licenziante nei confronti del terzo produttore, il fatto che sia la licenziataria a dover consentire alla licenziante l'accesso presso gli stabilimenti o presso quelli dei terzi fornitori ove i prodotti licenziati sono fabbricati e/o stoccati per eventuali ispezioni. Ciò posto, nel caso in esame, può quindi affermarsi che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la rettifica delle dichiarazioni doganali in considerazione della mancata dimostrazione di legami cogenti in materia di controlli incisivi nell'ambito della organizzazione contabile, gestionale ed amministrativa della licenziante nei confronti del produttore extracomunitario per le ragioni sopra evidenziate […;] alla licenziante era riconosciuto un potere di controllo ma [esso] non era tale da dar luogo ad un condizionamento del produttore, rilevante ai fini che qui interessano. Peraltro ciò che rileva è verificare le condizioni di vendita tra licenziataria e fornitore/produttore extracomunitario (ovvero la [OSCURATO:PERSONA]) e proprio l'esistenza di clausole che impongono controlli stringenti anche al licenziatario sul produttore [denota] l'assenza di un rapporto diretto tra licenziante (Diadora) e produttore/fornitore extracomunitario. Ne consegue che non si ravvisa alcun legame, anche sotto forma di controllo, tra la titolare dei diritti di licenza e l'azienda venditrice/fornitrice della merce sottoposta al controllo doganale recante il marchio Diadora. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica addì 5 aprile 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 29 e 32 CDC, degli artt. 143, 157 e 160 delle DAC e del relativo Allegato 23, nonché dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art.360 c.p.c., co. 1, n. 3”. 1.1. “Dall'esame delle clausole del contratto di licenza era agevole desumere che alla licenziante sono attribuiti poteri tali da metterla in grado di controllare l'intera catena produttiva dei beni riportanti il marchio Diadora”. “Senonché, il Collegio giudicante fonda la propria decisione esclusivamente sulla valutazione delle clausole di cui al punto 4.3, lett. c) e lett. e), di detto contratto, senza considerare il fondamentale canone ermeneutico dettato dall'art. 1363 c.c., rubricato: ‘Interpretazione complessiva delle clausole’, che impone di esaminare le clausole negoziali non già atomisticamente, bensì nel loro complesso e nelle loro interrelazione”. “Risulta che la C.T.R. abbia escluso la sussistenza, nel contratto di licenza stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA], di una clausola che prevedesse la preventiva approvazione, da parte della licenziante, dei produttori scelti dalla licenziataria, sol perché al punto 4.3, lett. c), di tale contratto si prevede che la licenziataria debba comunicare l'elenco scritto dei fornitori solo su richiesta della licenziante; tanto, evidentemente, non esclude che la licenziante formuli sempre simile richiesta, proprio al fine di esercitare quel controllo sulla produzione che si esplica attraverso l'approvazione dei produttori”. “La C.T.R di Puglia [ha] ritenuto che il requisito del controllo diretto o indiretto, previsto dell'art. 143, co. 1, lett. e), delle DAC per considerare due persone legate, sarebbe integrato solo se il licenziante avesse la possibilità di effettuare ‘accessi diretti’ presso i fornitori terzi”. “Senonché, il Collegio giudicante non ha considerato che la citata previsione normativa ammette anche il controllo indiretto”. “Il giudice d'appello non ha valutato un'altra importante circostanza, ossia che la licenziataria [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe affatto rifiutare di comunicare l'elenco dei fornitori, né di fornire il consenso alla richiesta di ispezione presentata dalla licenziante in base al punto 4.3, lett. e), del contratto di licenza, poiché tale rifiuto costituirebbe causa di risoluzione di diritto, in base al punto 12.1, lett. d), del suddetto contratto”. “Dalla valutazione complessiva delle clausole negoziali inserite nel contratto di licenza, è agevole constatare la presenza, nel caso di specie, di una serie di indicatori di cui al […] Commento n. 11 del [OSCURATO:PERSONA] n. 800/2002. In particolare [rilevano]: -l'art. 2, lett. (i), che stabilisce l'obbligo di produrre utilizzando esclusivamente cotone, cotone elasticizzato, poliammide e i poliesteri essendo ogni altro materiale vietato […]; - l'art. 4, punto 4.1, che stabilisce una rigida procedura di approvazione preventiva del design, della veste grafica e dei materiali, oltre che del packaging definitivo dei prodotti licenziati, e l'obbligo di effettuare i cambiamenti richiesti dalla licenziante […]; - l'art. 4, punti 4.2 e 4.5, che impegnano la licenziataria [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere e mantenere processi produttivi e di controllo qualitativo, tali da assicurare la conformità dei prodotti licenziati alle normative applicabili nel territorio contrattuale, con obbligo di ‘procurare alla licenziante tutta la necessaria documentazione sul punto’ […]; - l'art. 4, punto 4.3, secondo cui la licenziataria ([OSCURATO:PERSONA]) è tenuta: a) a fornire alla licenziante un elenco scritto dei prodotti licenziati che intende produrre, o ‘far produrre, al di fuori del cosiddetto territorio contrattuale’; b) ad informare la licenziante, mediante comunicazione scritta, circa i paesi, diversi dal territorio contrattuale, in cui intenda produrre o far produrre i prodotti licenziati; c) a fornire alla licenziante, su richiesta, un elenco scritto dei fornitori; d) a trasmettere alla licenziante campioni dei prodotti licenziati che ha intenzione di fabbricare ‘o far fabbricare in tali paesi’; e) a consentire a rappresentanti della licenziante di accedere liberamente presso i propri stabilimenti e [a] rendersi disponibile, dietro richiesta motivata scritta della licenziante, a richiedere l'accesso presso terzi fornitori, ove i prodotti licenziati sono fabbricati e/o stoccati, per eventuali ispezioni […]; -l'art. 8, che stabilisce che la licenziante avr à il diritto, in ogni momento, di accedere presso la sede della licenziataria per esaminare sia la documentazione contabile che ‘ogni altro tipo di documento o materiale in possesso della licenziataria o sotto il suo controllo, per verificare il rispetto, da parte della licenziataria, delle clausole di questo contratto’ […]; - gli artt. 12 e 14 […, che] impongono il divieto di produzione dei prodotti a marchio Diadora in caso di mancato pagamento dei diritti di licenza, stabilendo espressamente che il mancato pagamento di tali diritti è causa di risoluzione del contratto. In particolare, al punto 12.1, è espressamente previsto che il contratto si intende risolto di diritto qualora la licenziataria violi le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, ivi compreso l'obbligo di consentire la sottoposizione dei produttori-fornitori alle ispezioni nei luoghi di produzione (cfr. punto 4.3, lett. e), come pure l'obbligo per il produttore, quando la licenziataria affidi la produzione in paesi diversi dal territorio contrattuale, di trasmettere alla licenziante campioni dei prodotti licenziati che la licenziataria ha intenzione di fabbricare o far fabbricare in tali paesi (cfr. punto 4.3, lett. d). Sempre al punto 12.1, è espressamente previsto che, qualora la licenziataria non effettui i pagamenti dovuti nei tempi previsti (qualificati, al punto 7.7, come termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.) o non consegni i resoconti richiesti e tale inadempimento continui per un periodo superiore a 20 giorni, il contratto si intende risolto di diritto. All'art. 14 è pure previsto che, in caso di scadenza o di risoluzione per qualsivoglia causa del contratto di licenza (quindi, compreso il mancato pagamento delle royalties) la licenziataria […] b) ‘cesserà immediatamente di fabbricare, pubblicizzare e promuovere, distribuire, vendere e comunque trattare i prodotti licenziati recanti il marchio [e] c) ‘cesserà immediatamente qualsiasi uso del marchio e dei prodotti licenziati’. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla questione circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 1, lett. c), del CDC, dell'art. 136 del Regolamento UE n. 2447/2015, degli artt. 474, 474-bis e 517 c.p., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 124 del D.Lgs. 30/2005”. 2.1. “L'Agenzia, con il quarto motivo di appello, aveva eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 1, lett. c), del CDC, dell'art. 136 del Regolamento UE n. 2447/2015, degli artt. 474, 474-bis e 517 c.p., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 124 del D.Lgs. 30/2005, questione sulla quale la C.T.R. non si è affatto pronunciata; logico corollario ne è la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 del c.p.c., che prescrive il dovere del giudice di ‘pronunciarsi su tutta la domanda’”. “In particolare, deve osservarsi che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2447/2015, con cui sono state stabilite le modalità di applicazione del nuovo codice doganale unitario (CDU), approvato con il Regolamento UE n. 952/2013, che ha sostituito il previgente codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE n. 2913/1992. Le condizioni per l'inclusione dei diritti di licenza ai fini della determinazione del valore in dogana […] sono stabilite dall'art. 136 del predetto Regolamento n. 2447/2015”. Il par. 4, “oltre al requisito del collegamento tra il licenziante che richiede ilpagamento delle royalties ed il venditore - esportatore, riproposto nella lett. a), prevede altri due requisiti alternativi per considerare ugualmente soddisfatta la condizione della vendita delle merci importate, tra cui l'impossibilità per l'acquirente-importatore di acquistare le merci ‘senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante’”. “Tale requisito risulta certamente soddisfatto nella fattispecie in esame, atteso che le condizioni del contratto di licenza prevedono espressamente che il tardivo omesso pagamento delle royalties è causa di risoluzione del contratto”. 3. Il primo motivo è fondato, determinando l’assorbimento del secondo. 3.1. In estrema sintesi, la ricorrente censura un’erronea ricostruzione del contratto tra la licenziante (Diadora) e la licenziataria (contribuente), siccome condotta dalla CTR in violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con particolare riguardo all’art. 1363 cod. civ., e, per l’effetto, una parimenti erronea sussunzione dei fatti, siccome in tal guisa non idoneamente accertati, nelle disposizioni di riferimento, sul rilievo che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni degli artt. 29 e 32 CDC e degli artt. 143, 157 e 160 DAC. 3.2. Appurato, dunque, che il motivo è volto a denunciare essenzialmente il cd. vizio di sussunzione, esso si sottrae ai rilievi di inammissibilità mossigli in controricorso. 3.2.1. Più nel dettaglio, v’è da premettere che, a differenza di quanto ivi eccepito, il ricorso offre una ricostruzione precisa delle posizioni delle parti nei gradi di merito e dell’esito di questi in rapporto agli snodi rilevanti del procedimento amministrativo e, quindi,al provvedimento impugnato. 3.2.1.1. In particolare, poi, il motivo che ne occupa individua con nettezza e con pertinente evocazione delle norme in tesi violate le censure rivolte alle ragioni che la sentenza impugnata esibisce a fondamento della decisione: ragioni che si estrinsecano in un flusso argomentativo unitario, e non, come invece sostiene la contribuente, bipartito, con conseguente inconsistenza dell’argomento, dalla medesima del tutto infondatamente invocato, riguardante il non essere stat e censurat e entrambe le autonome “rationes decidendi” , rass egnat e dalla CTR in una pretesa prima parte della sentenza (quella in cui la CTR, condividendo il ragionamento della CTP, sostiene, alla luce della disamina delle singole clausole contrattuali, l’insussistenza di un’ipotesi di controllo) ed in una seconda (quella in cui – alla stregua del le stesse, contraddittorie, parole della contribuente – “ la CTR della Puglia ‘ribadisce’ [ enfasi aggiunta ] l’assenza di prova che la Diadora fosse stata in grado di controllare il produttore asiatico”): in realtà, dalla lettura della sentenza impugnata non si rinviene né graficamente né contenutisticamente una prima parte distinta da una seconda e men che meno emergono separate “rationes decidendi”, unici essendo i presupposti di fatto e di diritto presi in considerazione dalla CTR in un incedere espositivo dall’inizio alla fine volto tutto (sulla base dell’interpretazione dei testi contrattuali, senza dunque che rilevi il “thema”, agitato ancora in memoria, di un inadempiuto onere probatorio da parte dell’Agenzia) ad escluderel’apprezzamento (in tale accezione dovendosi in tendere il riferimento della sentenza impugnata alla prova: “[…] non vi è la prova che la Diadora fosse stata in grado di controllare il produttore asiatico […] ”) di poteri di controllo in capo alla licenziante. 3.2.1.2. Sotto altro più consistente profilo, il motivo, lungi, come eccepito, dallo scivolare nel merito della controversia, sollecitando a questa Suprema Corte un mero giudizio di fatto già esaustivamente espresso dalla CTR, censura, è ben v ero, un’erronea ricostruzione delle clausole contrattuali, tuttavia non di per se stessa, bensì siccome condotta “a monte” in violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con particolare riguardo all’art. 1363 cod. civ., per l’effetto attingendo “a valle” una parimenti erronea sussunzione dei fatti (proprio a cagione di ciò non idoneamente accertati) nelle disposizioni unionali di riferimento, sul rilievoconclusivo che la fattispecie concreta è stata giudicata erroneamente applicando le previsioni degli artt. 29 e 32 CDC e artt. 143, 157 e 160 DAC. Donde il motivo coglie rigorosamente gli snodi logico - argomentativi del percorso motivazionale suscettibili di esporsi, in diritto e non in fatto, alle dedotte censure, illustrando queste ultime mediante la deduzione di un paradigma (il vizio di violazione di legge “sub specie” del già ricordato vizio di sussunzione) “ex se” rispondente agli schemi del giudizio di cassazione quale momento di controllo della mera legittimità (ossia legalità) degli atti impugnati. 3.2. Fermo ciò, procedendo “funditus” alla disamina del motivo, appare utile una breve ricostruzione del quadro normativo. Il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti (cfr. da ultimo Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, in C-529/16, Hamamatsu) e sullo stesso incidono anche i diritti di licenza. Se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non include l’importo dei diritti di licenza, l'art. 32 CDC (“ratione temporis” applicabile) stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”. L’art. 157 DAC chiarisce che i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, se non sono già stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in presenza delle seguenti due condizioni: -siano specificatamente riferiti alle merci da valutare; - l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi come condizione del contratto di vendita delle merci. Qualora il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d'importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, l'art. 159 DAC specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione; - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza; -l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”. L'art. 160 DAC, infine, stabilisce che, qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, “le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”. 3.3. Così ricostruito il quadro normativo, nella specie è pacifico che i diritti di licenza non erano stati inclusi nella determinazione del valore doganale, mentre è controverso se il versamento di tali diritti costituisse una condizione del contratto di vendita. Premesso che né l'art. 32, par. 1, lett. c), CDC, né l'art. 157, par. 2, DAC precisano cosa si debba intendere per “condizione di vendita” delle merci da valutare, la Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 2017, in C-173/15, GE Healthcare GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], punto 58) ha stabilito, facendo leva sul punto 12 del Commento n. 3 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che l'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verifica se il venditore sia o meno disposto a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza. Il pagamento dei diritti di licenza costituisce, dunque, una “condizione di vendita” delle merci da valutare a misura che, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere. 3.4. Nel caso, come quello in esame, in cui i diritti di licenza riguardavano il marchio di fabbrica e venivano corrisposti ad un soggetto diverso dal venditore, per l’identificazione delle “condizioni di vendita”, è sufficiente che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore” (sentenza C-173/15, cit., punto 67). Di conseguenza, occorre verificare se sussista o meno un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore della licenziataria e la società titolare del diritto di licenza, nel senso che occorre verificare “se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (sentenza C-173/15, cit., punto 68). 3.5. Il concetto di “legame” in ambito doganale è ampio, comprendendo rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che vanno al di là del legame propriamente societario, come si evince dall’allegato 23 delle DAC (Note interpretative in materia di valore in dogana), all'art. 143, comma 1, lett. e), secondo cui due o più persone sono considerate legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra e “si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”. 3.6. Al riguardo valgono le indicazioni evincibili dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, par. 1, lett. c), CDC. Si tratta, infatti, di indicazioni che “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice” (sentenza C-173/15, cit., punto 45). 3.7. Tra i parametri elencati per stabilire se vi sia una situazione di controllo vi sono i seguenti: -il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - il licenziante eserc ita, direttamente, ma – ed il punto è rilevante nella specie - anche indirettamente, un controllo anche di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente od indiretta mente, un controllo anche di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; -il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le con dizioni di prezzo al quale il produttore/venditore deve attenersi o il prezzo al quale l'importatore/acquirente rivende le merci; -il licenziante sceglie metodi, materiali, qualità o “standard” di produzione da utilizzare ovvero fornisce modelli o prototipi; - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; -il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante), che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; -il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche de l licenziante (nella loro concezione/design ovvero con riguardo all’evocatività del marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. Come è stato precisato dallo stesso Commento n. 11, ciascuno di questi elementi può anche non costituire di per sé una condizione di vendita, e quindi può anche non sostanziarsi una specifica clausola contrattuale, ma la combinazione di essi, che complessivamente, in una valutazione unitaria, fosse andata al di là di semplici “controlli di qualità”, potrebbe dimostrare l’esistenza di una relazione nel senso di cui all’art. 143, par. 1, lett. e) delle DAC, con la conseguenza di rappresentare il pagamento dei diritti di licenza una condizione di vendita ai sensi dell'art. 160 DAC. 3.8. A fronte di quanto precede, la questione riguardante l’inclusione dei diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana è stata più volte esaminata da questa Suprema, Corte, che ha stabilito come, nella determinazione di detto valore, deve tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, non inclusi nel prezzo, ove riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario o comunque del loro controllo o della possibilità del loro controllo in costanza di rapporto (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019). È stato altresì precisato che i diritti di licenza, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore –o persona ad esso legata – l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto delle clausole dell'accordo di licenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 (Cass. 33119 del 2019). Talché, il corrispettivo dei diritti di licenza deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare dei diritti immateriali, destinatario dei corrispettivi, sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e più in generale sulla sua attività, irrilevante – si aggiunge espressamente – essendo la soppressione del documento TAXUD-800-2002 e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016, il quale -fornendo linee orientative più sintetiche correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da quelle generali del precedente –non costituisce atto normativo, svolgendo invece una funzione esplicativo-interpretativa della disciplina doganale, esulante, per l’effetto, dalla portata dell'art. 11 disp. prel. cod. civ. (Cass. n. 22761 del 2019). 3.9. Nel riassumere i termini della questione, dunque, può affermarsi che la rettifica prevista dall'art. 32, par. 1, lett. c), CDC si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: - i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; -essi si riferiscono alle merci da valutare; - l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare, nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere. Con riferimento all’ultima condizione, qualora il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente, potendosi, e perciò, dovendosi ricavare utili elementi orientativi per l’individuazione del contenuto della nozione di “controllo” dall’esemplificazione contenuta nel Commento n. 11 più volte citato. 4. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, perché ha omesso di verificare la sussistenza, o meno, di indici tipici del controllo anche solo indiretto e di mero fatto, alla luce di tutte le previsioni contrattuali intercorse tra licenziante e licenziataria: previsioni da interpretarsi complessivamente ed armonicamente alla stregua dei criteri di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., e non frazionatamente, in funzione di singole clausole, come invece fatto dalla CTR, viepiù apoditticamente valorizzandone alcune soltanto, tra cui, con valenza decisiva, quella di cui al punto 4.3, lett. c), del contratto, che prevede che la licenziataria debba comunicare l'elenco scritto dei fornitori solo su richiesta della licenziante. Invero, a venire in linea di conto non è, riduttivamente, la diretta ed immediata disponibilità, da parte della licenziante, dell’elenco dei fornitori, e neppure, differentemente da quanto ancora ritenuto dalla CTR, il consenso della licenziataria all’accesso della licenziante presso i medesimi, ma, in un’ottica di sistema, da ricostruirsi coerentemente e motivatamente a seguito di un’analisi completa ed unitaria del contratto, l’insieme delle conseguenze che, a termini dello stesso (con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle clausole evidenziate in ricorso), sono prefigurate nel caso di non collaborazione da parte della licenziataria rispetto ad imposizioni, richieste o comunque condizioni promananti dalla licenziante: conseguenze, segnatamente, in punto di possibilità o meno di prosecuzione del rapporto tra loro e di perdurante o meno possibilità per la licenziataria di seguitare ad utilizzare il marchio e/o disporre delle merci su