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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37985/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11-irfr-Gc-w-at-efe-GQ.rte.ral.e_congh____icle per l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento dl ricorso con conseguente annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 25.11.2019 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 18.10.2018, con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso l'aggravante della premeditazione e ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto.

Verso le ore 15 del 24.4.2017 ignoti suonavano il campanello della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], questi usciva sul terrazzino che dà sulla strada e due soggetti incappucciati sparavano diversi colpi di arma da fuoco, ferendo [OSCURATO:PERSONA] al braccio sinistro.

Venivano quindi rinvenuti quattro bossoli calibro 9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e due schegge di ogiva sul balcone e nell'abitazione.

Avanti il primo giudice, gli imputati, con spontanee dichiarazioni, avevano ammesso di essere gli autori del fatto; [OSCURATO:PERSONA] precisava di aver sparato, ma solo per intimidire [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava di non essere sceso dall'auto a bordo della quale erano giunti in loco.

La prova specifica era costituita anche dagli esiti di intercettazioni ambientali, disposte in distinto procedimento, attestanti il movente costituito dal fatto che nei giorni immediatamente precedenti [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un contrasto, per motivi connessi allo spaccio di stupefacente, con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro - il medesimo movente cui avevano poi fatto riferimento gli imputati 7? dai dati di un gps installato a bordo dell'autovettura, alfa romeo 147, utilizzata dai fratelli Cavallo, attestanti l'accesso presso l'abitazione dei Canovari contestualmente al verificarsi del fatto.

Veniva ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto data dalla imputazione, sul rilievo che erano stati sparati una pluralità di colpi di arma da fuoco, a distanza ravvicinata e in direzione della parte superiore del corpo della vittima, che era rimasta ferita al braccio sinistro.

Esclusa dalla sentenza di appello l'aggravante della premeditazione, veniva applicata nei confronti di entrambi gli imputati la recidiva e venivano negate le attenuanti generiche.

Quanto alla commisurazione della pena, è stata fissata per entrambi gli imputati la pena base di anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva nella misura di anni sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ed infine ridotta per la scelta del rito abbreviato.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo e terzo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, la sentenza impugnata non aveva considerato che l'azione, costituita da spari in aria che solo accidentalmente avevano impattato contro la parete dell'immobile e, di rimbalzo, ferito al braccio la vittima, era stata non idonea, non avendo messo nemmeno in pericolo la vita della persona offesa; d'altra parte, non era stato indicato alcun contributo concorsuale all'azionAesse dato [OSCURATO:PERSONA], rimasto nell'auto.

Con riguardo all'animus necandi, doveva essere escluso in ragione della direzione dei colpi di arma da fuocopiel carattere estemporaneo e disorganizzato dell'azione dato che: la vittima era stata ferita al braccio e solo di rimbalzo; l'azione era improvvisata e disorganizzata, senza che gli autori avessero previamente accertato che la vittima fosse in casa; con specifico riferimento al ricorrente, doveva essere considerato che lo stesso non aveva sparato, era rimasto in auto - come affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e non era nemmeno consapevole che il fratello fosse armato.

Con il quarto motivo viene denunciata la inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Le captazioni erano disposte in procedimenti privi di .connessione con il presente procedimento, relativo, secondo la prospettazione della difesa, a fattispecie di lesioni volontarie, che non prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza di reato.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

In particolare, la doglianza riguarda il diniego' del riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e delle attenuanti generiche, la commisurazione della pena e l'applicazione della recidiva.

2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato.La sentenza impugnata non aveva considerato che il dato della distanza ravvicinata tra autore dello sparo e vittima, letto unitamente all'effettiva direzione impressa ai colpi, che erano, al più, andati ad attingere la parete dell'immobile, era significativo di volontà solo intimidatoria.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della misura della pena e del diniego delle attenuanti generiche.

La sentenza di appello non si era confrontata con le specifiche censure proposte, sul punto, con l'atto di appello.

Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione nell'applicazione della recidiva e quantificazione dell'aumento.

La sentenza di appello non aveva motivato il giudizio concernente l'applicazione della recidiva, ed aveva commisurato il relativo aumento (di anni sei di reclusione) in misura illegale, siccome superiore a quello (di anni tre di reclusione) praticato dal giudice di primo grado

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento, parziale, del terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena, chedetermina in anni otto di reclusione.

Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone motivi generici, con contenuto di merito e manifestamente infondati e va perciò dichiarato inammissibile.

1. Con il quarto motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata la inutilizzabilità nel presente procedimento delle intercettazioni, disposte in altro procedimento.

In particolare, sul presupposto che il fatto ascritto debba essere qualificato come reato di lesioni personali, viene denunciata la violazione dell'art.270 cod. proc. pen., non ricorrendo l'ipotesi, derogatoria al divieto di utilizzazione in procedimenti diversi, che si tratti di procedimenti per reati per i quali è obbligatorio l'arresto nella flagranza di reato.

Il motivo è articolato genericamente.La giurisprudenza ha precisato che "è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez.

Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dato che "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez.

Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249).

Il motivo non indica in termini specifici le intercettazioni di cui si assume la inutilizzabilità né argomenta in ordine alla loro decisività rispetto al giudizio formulato, carenze che rendono la doglianza articolata in termini solo generici.

Si deve aggiungere che, comunque, le successive considerazioni daranno conto della infondatezza dell'assunto - la qualificazione del fatto come reato di lesioni personali - sul quale la censura è fondata, essendo il presente procedimento relativo al delitto di tentato omicidio, fattispecie che, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

2. Entrambi i ricorsi censurano la motivazione del giudizio di colpevolezza con riguardo ai punti attinenti all'accertamento della condotta, e del suo rilievo concorsuale, tenuta da [OSCURATO:PERSONA], e al giudizio sull'elemento soggettivo del reato e sulla idoneità e direzione univoca della condotta.

2.1. Con riguardo alla specifica posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le sentenze di merito hanno accertato che egli, con il fratello Pietro, si era portato in auto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], erano entrambi scesi dall'auto e quindi uno dei due - [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la propria responsabilità - aveva sparato all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], affacciatosi sul terrazzino.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e terzo, denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento di "quale sia stato il reale comportamento/contributo del [OSCURATO:PERSONA]" e della consapevolezza, o meno, in capo al ricorrente che il fratello Pietro fosse armato di pistola, carenza conseguente alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso un effettivo apporto concorsuale del fratello Alessandro.

La censura è articolata genericamente.

Le sentenze di merito, con valutazioni tra loro conformi, hanno accertato che entrambi i fratelli Cavallo, giunti sotto l'abitazione della famiglia Canovari, erano scesi dall'auto, mentre poi solo uno di essi aveva sparato, e quindi entrambi erano fuggiti in auto.

Tale accertamento è stato fondato sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver visto due persone sul marciapiede davanti all'ingresso della sua abitazione, mentre ammesso anche dagli imputati era il fatto di essersi portati entrambi, in auto, presso l'abitazione di Canovari; si è poi aggiunto che comune ad entrambi gli imputati era il movente dell'azione, individuato nella conflittualità accesa che aveva visto, nei giorni precedenti, contrapposti esponenti della famiglia Canovari con [OSCURATO:PERSONA], figlio di una sorella degli imputati.

Le sentenze di merito hanno considerato le dichiarazioni rese dagli imputati, che, entrambi, avevano ammesso il coinvolgimento nel fatto, mentre l'uno, [OSCURATO:PERSONA], si era assunto la responsabilità di aver sparato e, l'altro, [OSCURATO:PERSONA], aveva ridimensionato la propria partecipazione affermando di essere rimasto sempre in auto.

Il ricorso si limita a dedurre carenza motivazionale sul punto concernente la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro confrontarsi con l'accertamento in fatto, e la relativa motivazione, compiuto dai giudici del merito né con la conseguente valutazione del carattere concorsuale della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che ha affiancato il fratello maggiore Pietro in tutta l'azione, compresa quella di sparare all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e compresa anche la successiva fuga.

2.2. Entrambi i ricorsi hanno censurato la motivazione concernente l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. • Le sentenze di merito hanno accertato che, tenuto conto della azione (esplosione di più colpi di arma da fuoco diretti verso [OSCURATO:PERSONA] che si era affacciato al terrazzino) concretamente posta in essere, la volontà degli imputati fosse diretta a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].

La censura motivazionale viene articolata evidenziando che l'azione non era stata organizzata, ma era stata realizzata sulla base dell'improvvisazione; i colpi di pistola, sparati da distanza ravvicinata, erano diretti "in aria" ed avevano attinto la vittima solo di rimbalzo, cagionando lesioni non gravi al braccio sinistro, distretto corporeo non vitale.I motivi hanno contenuto di merito.

La giurisprudenza ha precisato che nel giudizio sul delitto tentato preliminare è l'accertamento dell'oggetto della volontà del reo, dato necessario per il successivo giudizio sull'elemento oggettivo del reato, che richiede la verifica della idoneità e direzione univoca degli atti rispetto all'obiettivo dell'azione.

L'accertamento del dolo, anche nel delitto tentato, può essere fondato sulla prova diretta - qualora siano disponibili elementi dichiarativi o documentali direttamente significativi della volontà dell'agente - ovvero sulla prova indiziaria desumibile dalle specifiche modalità della condotta.

I giudici del merito, a fronte dell'ipotesi alternativa proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver sparato con l'intenzione di intimidire la vittima, hanno ritenuto, invece, che il numero e la direzione dei colpi di pistola - non in direzione verticale, bensì diretti verso il punto dove la vittima si era affacciata - fossero significativi della volontà di uccidere.

I motivi di ricorso hanno riproposto l'argomento, attinente al merito, relativo alla direzione "in aria" dei colpi di pistola, aggiungendo la ulteriore considerazione di quanto realizzato (i colpi avevano attinto la parete della casa e la vittima era stata, lievemente, ferita solo di rimbalzo).

La difesa, dunque, senza formulare una critica specifica alla struttura della motivazione relativa all'accertamento della condotta - il principale dato dal quale ricostruire la direzione della volontà -, ha sottoposto al collegio una lettura alternativa del fatto sostituendo al dato "colpi di pistola diretti verso la vittima" il dato "colpi di pistola in direzione verticale verso il cielo" nella prospettiva di un nuovo giudizio sul fatto precluso al giudice di legittimità.

2.3. In ordine all'accertamento della idoneità e della direzione univoca della condotta, la difesa 'di [OSCURATO:PERSONA] articola la censura motivazionale valorizzando, ancora, il dato secondo il quale i colpi di pistola erano diretti in aria e solo "accidentalmente" avevano attinto il Canovari e il dato relativo agli effetti dellà condotta, che aveva solo lievemente ferito la vittima senza metterne in pericolo la vita.

Ora, posto che il mancato conseguimento dell'evento voluto (la morte) non ha alcun rilievo nel giudizio sull'elemento oggettivo del reato tentato essendone il necessario presupposto di fatto, si deve rilevare che il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione in fatto della condotta realizzata, laddove, ancora, la difesa sostiene che i colpi di arma da fuoco non erano diretti verso la vittima bensì "al cielo".Il collegio, dunque, non viene sollecitato alla v.erifica della adeguatezza della struttura della motivazione secondo i parametri dell'effettività, coerenza e congruità logica, bensì a un nuovo giudizio sul fatto, prospettiva estranea al giudizio di legittimità.

3. Entrambi i ricorsi censurano, per violazione di legge e difetto di motivazione, il giudizio sul trattamento sanzionatorio, nelle diverse componenti che lo riguardano (diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione, applicazione della recidiva, commisurazione della pena base e dell'aumento per la recidiva).

3.1. Le sentenze di merito hanno motivato il diniego, per entrambi gli imputati, delle attenuanti generiche in ragione del negativo profilo soggettivo, desumibile dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, e della gravità del fatto evidenziata dalle modalità esecutive realizzate; per [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stata negativamente valorizzata la circostanza del regime di arresti domiciliari cui era sottoposto.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l'omessa motivazione sul punto, mentre il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola la censura sul rilievo che illogicamente non era stata valorizzata la confessione resa mentre le precedenti condanne erano state considerate sia ai fini dell'applicazione della recidiva che per il diniego delle attenuanti generiche.

I motivi sono manifestamente infondati, dato che entrambe le sentenze di merito, sul punto tra loro concordi, hanno dato specifica motivazione del giudizio formulato.

In particolare, è stato spiegato che le dichiarazioni rese dagli imputati erano giunte solo al termine del giudizio di primo grado ed erano finalizzate a ridimensionare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e dunque non potevano essere considerate come significative di effettiva resipiscenza.

Le condanne già riportate, poi, non erano l'unico dato valorizzato, in quanto era stato evidenziato che gli imputati erano stati condannati, in primo grado, per reati concernenti violazioni della legge sulle armi.

Infine, è stato valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime custodiale.

3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, per violazione di legge, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.

Sul punto, si deve rilevare che il ricorso non rappresenta di aver con l'atto di appello posto la medesima questione né di aver chiesto il riconoscimento dell'indicata attenuante, presupposto necessario per poter, con il ricorso per cassazione, denunciare la violazione di legge ovvero l'omessa motivazione (Sez.

Un., n. 22533 del 25/10/2018, SALERNO, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, CALCINONI, Rv. 276596).

Si tratta dunque di motivo non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.3.

E' stata applicata la recidiva nei confronti di entrambi gli imputati.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'imputato era gravato da un unico, e risalente, precedente per rissa, ha denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla relazione tra il reato oggetto del giudizio e la precedente condanna.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la mancanza di motivazione sul punto.

I motivi sono manifestamente infondati.

Le sentenze di merito, con giudizio tra loro conforme, hanno dato atto delle condanne precedenti e dei relativi reati, indicando che il reato per il quale è pronunciata condanna (tentato omicidio) aveva realizzato una "escalation criminale", così evidenziando proprio quell'aggravamento della capacità a delinquere che costituisce la ratio dell'istituto della recidiva.

3.4. All'esito del giudizio di appello è stata fissata, per entrambi gli imputati, la pena base di anni nove di reclusione.

Entrambi i ricorsi denunciano l'assenza di motivazione sul punto.

I motivi sono manifestamente infondati.

La sentenza di appello ha specificamente motivato la scelta di determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale, e comunque inferiore al punto medio tra il minimo di anni sette di reclusione e il massimo di anni sedici di reclusione, sulla considerazione dello sviluppo dell'iter criminis, trattandosi di tentativo compiuto che aveva determinato il ferimento della vittima.

3.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, denunciato la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla quantificazione dell'aumento per la recidiva.

Il motivo è fondato.

All'esito del giudizio di primo grado era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata infraquinquennale.Il primo giudice, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, aveva applicato la norma di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e determinato - in anni quindici di reclusione - la pena base del reato aggravato dalla premeditazione, e quindi operato l'aumento per la recidiva qualificata nella misura di anni tre di reclusione, in osservanza di quanto stabilito dalla norma da ultimo citata.

Nel giudizio di appello è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, e quindi il giudice ha provveduto alla conseguente rideterminazione della pena, fissando la pena base in anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata nella misura di anni sei di reclusione, pari ai due terzi come stabilito dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Si pone dunque la questione se il principio del divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., preclude al giudice di appello, che, in accoglimento di un motivo proposto dall'imputato, abbia escluso la sussistenza della ("più grave", ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.) circostanza aggravante ad effetto speciale, la commisurazione dell'aumento di pena per la residua aggravante ad effetto speciale in misura legale, ma superiore alla misura commisurata, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, ultima parte, cod. pen. dal giudice di primo grado.

Nella disciplina (art. 597 cod. proc. pen.) del giudizio di appello vige il principio del divieto di reformatio in pejus, che è affermato con riguardo al caso dell'appello proposto solo dall'imputato (comma 3) - nel senso che non può essere aggravata la pena né adottata una formula di proscioglimento meno favorevole - e in ogni caso (commi 4 e 5) - nel senso che, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione alle circostanze ovvero a reati concorrenti, la pena complessiva va "corrispondentemente diminuita" e che il giudice di appello ha il potere d'ufficio di riconoscere attenuanti e benefici, e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze.

La giurisprudenza ha precisato che "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione" (Sez.

Un., n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066).

Il principio ha trovato diverse applicazioni con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez.

Un., n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez.

Un., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).

Il caso in esame è particolare in quanto all'esito favorevole per l'imputato del giudizio di appello - che ha visto l'esclusione della più grave circostanza aggravante ad effetto speciale - consegue, ex lege, che la misura dell'aumento di pena per la residua aggravante non è più discrezionale nel limite di•un terzo, bensì è determinato dalla legge nella misura dei due terzi, e dunque dovrebbe comportare, in relazione al punto concernente la commisurazione dell'aumento di pena per la residua circostanza aggravante, un esito del giudizio di appello sicuramente in pejus.

Il collegio ritiene che debba essere affermato il principio secondo il quale il divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., costituisce un requisito processuale di legalità della pena inflitta nel giudizio di appello che integra, ponendosi come limite, la legalità della pena.

Ne consegue che il giudice di appello, pur trovandosi a dover commisurare. la pena di una aggravante a effetto speciale determinato dalla legge sostanziale, non può aggravare la pena che, per quella circostanza aggravante, era stata commisurata dal giudice di primo grado.

D'altra parte, è pacifico che, per il menzionato principio del divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello, cui sia devoluto, dal solo imputato, il giudizio su un determinato punto della decisione, anche attinente il trattamento sanzionatorio, non può riformare la decisione impugnata in senso sfavorevole all'imputato nemmeno se quella fosse stata assunta in violazione di legge, essendo necessaria l'impugnazione del pubblico ministero, né, in caso di accoglimento dell'appello, può non operare la corrispondente diminuzione di pena rilevando un ulteriore e diverso profilo di illegalità della pena (Sez.

Un., n. 7578 del 17/12/2020, ACQUISTAPACE, Rv. 280539; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, MARZI, Rv. 280602).

4. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che ridetermina in anni otto di reclusione.

A tale rideterminazione può procedere il collegio risultando già determinati dalle sentenze di merito i diversi parametri da applicare.

Dunque, la pena base di anni nove di reclusione va aumentata per la recidiva reiterata nella misura di anni tre di reclusione, e quindi alla pena complessiva di anni dodici di reclusione, diminuita per la scelta del rito alla pena di anni otto di reclusione.

Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel resto, è inammissibile.

Va dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena, che ridetermina in anni otto di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11-irfr-Gc-w-at-efe-GQ.rte.ral.e_congh____icle per l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento dl ricorso con conseguente annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 25.11.2019 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 18.10.2018, con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso l'aggravante della premeditazione e ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. Verso le ore 15 del 24.4.2017 ignoti suonavano il campanello della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], questi usciva sul terrazzino che dà sulla strada e due soggetti incappucciati sparavano diversi colpi di arma da fuoco, ferendo [OSCURATO:PERSONA] al braccio sinistro. Venivano quindi rinvenuti quattro bossoli calibro 9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e due schegge di ogiva sul balcone e nell'abitazione. Avanti il primo giudice, gli imputati, con spontanee dichiarazioni, avevano ammesso di essere gli autori del fatto; [OSCURATO:PERSONA] precisava di aver sparato, ma solo per intimidire [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava di non essere sceso dall'auto a bordo della quale erano giunti in loco. La prova specifica era costituita anche dagli esiti di intercettazioni ambientali, disposte in distinto procedimento, attestanti il movente costituito dal fatto che nei giorni immediatamente precedenti [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un contrasto, per motivi connessi allo spaccio di stupefacente, con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro - il medesimo movente cui avevano poi fatto riferimento gli imputati 7? dai dati di un gps installato a bordo dell'autovettura, alfa romeo 147, utilizzata dai fratelli Cavallo, attestanti l'accesso presso l'abitazione dei Canovari contestualmente al verificarsi del fatto. Veniva ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto data dalla imputazione, sul rilievo che erano stati sparati una pluralità di colpi di arma da fuoco, a distanza ravvicinata e in direzione della parte superiore del corpo della vittima, che era rimasta ferita al braccio sinistro. Esclusa dalla sentenza di appello l'aggravante della premeditazione, veniva applicata nei confronti di entrambi gli imputati la recidiva e venivano negate le attenuanti generiche. Quanto alla commisurazione della pena, è stata fissata per entrambi gli imputati la pena base di anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva nella misura di anni sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ed infine ridotta per la scelta del rito abbreviato. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo e terzo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Quanto all'elemento oggettivo del reato, la sentenza impugnata non aveva considerato che l'azione, costituita da spari in aria che solo accidentalmente avevano impattato contro la parete dell'immobile e, di rimbalzo, ferito al braccio la vittima, era stata non idonea, non avendo messo nemmeno in pericolo la vita della persona offesa; d'altra parte, non era stato indicato alcun contributo concorsuale all'azionAesse dato [OSCURATO:PERSONA], rimasto nell'auto. Con riguardo all'animus necandi, doveva essere escluso in ragione della direzione dei colpi di arma da fuocopiel carattere estemporaneo e disorganizzato dell'azione dato che: la vittima era stata ferita al braccio e solo di rimbalzo; l'azione era improvvisata e disorganizzata, senza che gli autori avessero previamente accertato che la vittima fosse in casa; con specifico riferimento al ricorrente, doveva essere considerato che lo stesso non aveva sparato, era rimasto in auto - come affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e non era nemmeno consapevole che il fratello fosse armato. Con il quarto motivo viene denunciata la inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Le captazioni erano disposte in procedimenti privi di .connessione con il presente procedimento, relativo, secondo la prospettazione della difesa, a fattispecie di lesioni volontarie, che non prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza di reato. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, la doglianza riguarda il diniego' del riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e delle attenuanti generiche, la commisurazione della pena e l'applicazione della recidiva. 2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato.La sentenza impugnata non aveva considerato che il dato della distanza ravvicinata tra autore dello sparo e vittima, letto unitamente all'effettiva direzione impressa ai colpi, che erano, al più, andati ad attingere la parete dell'immobile, era significativo di volontà solo intimidatoria. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della misura della pena e del diniego delle attenuanti generiche. La sentenza di appello non si era confrontata con le specifiche censure proposte, sul punto, con l'atto di appello. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione nell'applicazione della recidiva e quantificazione dell'aumento. La sentenza di appello non aveva motivato il giudizio concernente l'applicazione della recidiva, ed aveva commisurato il relativo aumento (di anni sei di reclusione) in misura illegale, siccome superiore a quello (di anni tre di reclusione) praticato dal giudice di primo grado 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento, parziale, del terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena, chedetermina in anni otto di reclusione. Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone motivi generici, con contenuto di merito e manifestamente infondati e va perciò dichiarato inammissibile. 1. Con il quarto motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata la inutilizzabilità nel presente procedimento delle intercettazioni, disposte in altro procedimento. In particolare, sul presupposto che il fatto ascritto debba essere qualificato come reato di lesioni personali, viene denunciata la violazione dell'art.270 cod. proc. pen., non ricorrendo l'ipotesi, derogatoria al divieto di utilizzazione in procedimenti diversi, che si tratti di procedimenti per reati per i quali è obbligatorio l'arresto nella flagranza di reato. Il motivo è articolato genericamente.La giurisprudenza ha precisato che "è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dato che "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249). Il motivo non indica in termini specifici le intercettazioni di cui si assume la inutilizzabilità né argomenta in ordine alla loro decisività rispetto al giudizio formulato, carenze che rendono la doglianza articolata in termini solo generici. Si deve aggiungere che, comunque, le successive considerazioni daranno conto della infondatezza dell'assunto - la qualificazione del fatto come reato di lesioni personali - sul quale la censura è fondata, essendo il presente procedimento relativo al delitto di tentato omicidio, fattispecie che, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. 2. Entrambi i ricorsi censurano la motivazione del giudizio di colpevolezza con riguardo ai punti attinenti all'accertamento della condotta, e del suo rilievo concorsuale, tenuta da [OSCURATO:PERSONA], e al giudizio sull'elemento soggettivo del reato e sulla idoneità e direzione univoca della condotta. 2.1. Con riguardo alla specifica posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le sentenze di merito hanno accertato che egli, con il fratello Pietro, si era portato in auto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], erano entrambi scesi dall'auto e quindi uno dei due - [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la propria responsabilità - aveva sparato all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], affacciatosi sul terrazzino. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i motivi primo e terzo, denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento di "quale sia stato il reale comportamento/contributo del [OSCURATO:PERSONA]" e della consapevolezza, o meno, in capo al ricorrente che il fratello Pietro fosse armato di pistola, carenza conseguente alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso un effettivo apporto concorsuale del fratello Alessandro. La censura è articolata genericamente. Le sentenze di merito, con valutazioni tra loro conformi, hanno accertato che entrambi i fratelli Cavallo, giunti sotto l'abitazione della famiglia Canovari, erano scesi dall'auto, mentre poi solo uno di essi aveva sparato, e quindi entrambi erano fuggiti in auto. Tale accertamento è stato fondato sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver visto due persone sul marciapiede davanti all'ingresso della sua abitazione, mentre ammesso anche dagli imputati era il fatto di essersi portati entrambi, in auto, presso l'abitazione di Canovari; si è poi aggiunto che comune ad entrambi gli imputati era il movente dell'azione, individuato nella conflittualità accesa che aveva visto, nei giorni precedenti, contrapposti esponenti della famiglia Canovari con [OSCURATO:PERSONA], figlio di una sorella degli imputati. Le sentenze di merito hanno considerato le dichiarazioni rese dagli imputati, che, entrambi, avevano ammesso il coinvolgimento nel fatto, mentre l'uno, [OSCURATO:PERSONA], si era assunto la responsabilità di aver sparato e, l'altro, [OSCURATO:PERSONA], aveva ridimensionato la propria partecipazione affermando di essere rimasto sempre in auto. Il ricorso si limita a dedurre carenza motivazionale sul punto concernente la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro confrontarsi con l'accertamento in fatto, e la relativa motivazione, compiuto dai giudici del merito né con la conseguente valutazione del carattere concorsuale della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che ha affiancato il fratello maggiore Pietro in tutta l'azione, compresa quella di sparare all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e compresa anche la successiva fuga. 2.2. Entrambi i ricorsi hanno censurato la motivazione concernente l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. • Le sentenze di merito hanno accertato che, tenuto conto della azione (esplosione di più colpi di arma da fuoco diretti verso [OSCURATO:PERSONA] che si era affacciato al terrazzino) concretamente posta in essere, la volontà degli imputati fosse diretta a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. La censura motivazionale viene articolata evidenziando che l'azione non era stata organizzata, ma era stata realizzata sulla base dell'improvvisazione; i colpi di pistola, sparati da distanza ravvicinata, erano diretti "in aria" ed avevano attinto la vittima solo di rimbalzo, cagionando lesioni non gravi al braccio sinistro, distretto corporeo non vitale.I motivi hanno contenuto di merito. La giurisprudenza ha precisato che nel giudizio sul delitto tentato preliminare è l'accertamento dell'oggetto della volontà del reo, dato necessario per il successivo giudizio sull'elemento oggettivo del reato, che richiede la verifica della idoneità e direzione univoca degli atti rispetto all'obiettivo dell'azione. L'accertamento del dolo, anche nel delitto tentato, può essere fondato sulla prova diretta - qualora siano disponibili elementi dichiarativi o documentali direttamente significativi della volontà dell'agente - ovvero sulla prova indiziaria desumibile dalle specifiche modalità della condotta. I giudici del merito, a fronte dell'ipotesi alternativa proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver sparato con l'intenzione di intimidire la vittima, hanno ritenuto, invece, che il numero e la direzione dei colpi di pistola - non in direzione verticale, bensì diretti verso il punto dove la vittima si era affacciata - fossero significativi della volontà di uccidere. I motivi di ricorso hanno riproposto l'argomento, attinente al merito, relativo alla direzione "in aria" dei colpi di pistola, aggiungendo la ulteriore considerazione di quanto realizzato (i colpi avevano attinto la parete della casa e la vittima era stata, lievemente, ferita solo di rimbalzo). La difesa, dunque, senza formulare una critica specifica alla struttura della motivazione relativa all'accertamento della condotta - il principale dato dal quale ricostruire la direzione della volontà -, ha sottoposto al collegio una lettura alternativa del fatto sostituendo al dato "colpi di pistola diretti verso la vittima" il dato "colpi di pistola in direzione verticale verso il cielo" nella prospettiva di un nuovo giudizio sul fatto precluso al giudice di legittimità. 2.3. In ordine all'accertamento della idoneità e della direzione univoca della condotta, la difesa 'di [OSCURATO:PERSONA] articola la censura motivazionale valorizzando, ancora, il dato secondo il quale i colpi di pistola erano diretti in aria e solo "accidentalmente" avevano attinto il Canovari e il dato relativo agli effetti dellà condotta, che aveva solo lievemente ferito la vittima senza metterne in pericolo la vita. Ora, posto che il mancato conseguimento dell'evento voluto (la morte) non ha alcun rilievo nel giudizio sull'elemento oggettivo del reato tentato essendone il necessario presupposto di fatto, si deve rilevare che il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione in fatto della condotta realizzata, laddove, ancora, la difesa sostiene che i colpi di arma da fuoco non erano diretti verso la vittima bensì "al cielo".Il collegio, dunque, non viene sollecitato alla v.erifica della adeguatezza della struttura della motivazione secondo i parametri dell'effettività, coerenza e congruità logica, bensì a un nuovo giudizio sul fatto, prospettiva estranea al giudizio di legittimità. 3. Entrambi i ricorsi censurano, per violazione di legge e difetto di motivazione, il giudizio sul trattamento sanzionatorio, nelle diverse componenti che lo riguardano (diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione, applicazione della recidiva, commisurazione della pena base e dell'aumento per la recidiva). 3.1. Le sentenze di merito hanno motivato il diniego, per entrambi gli imputati, delle attenuanti generiche in ragione del negativo profilo soggettivo, desumibile dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, e della gravità del fatto evidenziata dalle modalità esecutive realizzate; per [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stata negativamente valorizzata la circostanza del regime di arresti domiciliari cui era sottoposto. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l'omessa motivazione sul punto, mentre il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola la censura sul rilievo che illogicamente non era stata valorizzata la confessione resa mentre le precedenti condanne erano state considerate sia ai fini dell'applicazione della recidiva che per il diniego delle attenuanti generiche. I motivi sono manifestamente infondati, dato che entrambe le sentenze di merito, sul punto tra loro concordi, hanno dato specifica motivazione del giudizio formulato. In particolare, è stato spiegato che le dichiarazioni rese dagli imputati erano giunte solo al termine del giudizio di primo grado ed erano finalizzate a ridimensionare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e dunque non potevano essere considerate come significative di effettiva resipiscenza. Le condanne già riportate, poi, non erano l'unico dato valorizzato, in quanto era stato evidenziato che gli imputati erano stati condannati, in primo grado, per reati concernenti violazioni della legge sulle armi. Infine, è stato valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime custodiale. 3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, per violazione di legge, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. Sul punto, si deve rilevare che il ricorso non rappresenta di aver con l'atto di appello posto la medesima questione né di aver chiesto il riconoscimento dell'indicata attenuante, presupposto necessario per poter, con il ricorso per cassazione, denunciare la violazione di legge ovvero l'omessa motivazione (Sez. Un., n. 22533 del 25/10/2018, SALERNO, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, CALCINONI, Rv. 276596). Si tratta dunque di motivo non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.3. E' stata applicata la recidiva nei confronti di entrambi gli imputati. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'imputato era gravato da un unico, e risalente, precedente per rissa, ha denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla relazione tra il reato oggetto del giudizio e la precedente condanna. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la mancanza di motivazione sul punto. I motivi sono manifestamente infondati. Le sentenze di merito, con giudizio tra loro conforme, hanno dato atto delle condanne precedenti e dei relativi reati, indicando che il reato per il quale è pronunciata condanna (tentato omicidio) aveva realizzato una "escalation criminale", così evidenziando proprio quell'aggravamento della capacità a delinquere che costituisce la ratio dell'istituto della recidiva. 3.4. All'esito del giudizio di appello è stata fissata, per entrambi gli imputati, la pena base di anni nove di reclusione. Entrambi i ricorsi denunciano l'assenza di motivazione sul punto. I motivi sono manifestamente infondati. La sentenza di appello ha specificamente motivato la scelta di determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale, e comunque inferiore al punto medio tra il minimo di anni sette di reclusione e il massimo di anni sedici di reclusione, sulla considerazione dello sviluppo dell'iter criminis, trattandosi di tentativo compiuto che aveva determinato il ferimento della vittima. 3.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, denunciato la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla quantificazione dell'aumento per la recidiva. Il motivo è fondato. All'esito del giudizio di primo grado era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata infraquinquennale.Il primo giudice, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, aveva applicato la norma di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e determinato - in anni quindici di reclusione - la pena base del reato aggravato dalla premeditazione, e quindi operato l'aumento per la recidiva qualificata nella misura di anni tre di reclusione, in osservanza di quanto stabilito dalla norma da ultimo citata. Nel giudizio di appello è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, e quindi il giudice ha provveduto alla conseguente rideterminazione della pena, fissando la pena base in anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata nella misura di anni sei di reclusione, pari ai due terzi come stabilito dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. Si pone dunque la questione se il principio del divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., preclude al giudice di appello, che, in accoglimento di un motivo proposto dall'imputato, abbia escluso la sussistenza della ("più grave", ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.) circostanza aggravante ad effetto speciale, la commisurazione dell'aumento di pena per la residua aggravante ad effetto speciale in misura legale, ma superiore alla misura commisurata, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, ultima parte, cod. pen. dal giudice di primo grado. Nella disciplina (art. 597 cod. proc. pen.) del giudizio di appello vige il principio del divieto di reformatio in pejus, che è affermato con riguardo al caso dell'appello proposto solo dall'imputato (comma 3) - nel senso che non può essere aggravata la pena né adottata una formula di proscioglimento meno favorevole - e in ogni caso (commi 4 e 5) - nel senso che, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione alle circostanze ovvero a reati concorrenti, la pena complessiva va "corrispondentemente diminuita" e che il giudice di appello ha il potere d'ufficio di riconoscere attenuanti e benefici, e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze. La giurisprudenza ha precisato che "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione" (Sez. Un., n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Il principio ha trovato diverse applicazioni con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez. Un., n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez. Un., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). Il caso in esame è particolare in quanto all'esito favorevole per l'imputato del giudizio di appello - che ha visto l'esclusione della più grave circostanza aggravante ad effetto speciale - consegue, ex lege, che la misura dell'aumento di pena per la residua aggravante non è più discrezionale nel limite di•un terzo, bensì è determinato dalla legge nella misura dei due terzi, e dunque dovrebbe comportare, in relazione al punto concernente la commisurazione dell'aumento di pena per la residua circostanza aggravante, un esito del giudizio di appello sicuramente in pejus. Il collegio ritiene che debba essere affermato il principio secondo il quale il divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., costituisce un requisito processuale di legalità della pena inflitta nel giudizio di appello che integra, ponendosi come limite, la legalità della pena. Ne consegue che il giudice di appello, pur trovandosi a dover commisurare. la pena di una aggravante a effetto speciale determinato dalla legge sostanziale, non può aggravare la pena che, per quella circostanza aggravante, era stata commisurata dal giudice di primo grado. D'altra parte, è pacifico che, per il menzionato principio del divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello, cui sia devoluto, dal solo imputato, il giudizio su un determinato punto della decisione, anche attinente il trattamento sanzionatorio, non può riformare la decisione impugnata in senso sfavorevole all'imputato nemmeno se quella fosse stata assunta in violazione di legge, essendo necessaria l'impugnazione del pubblico ministero, né, in caso di accoglimento dell'appello, può non operare la corrispondente diminuzione di pena rilevando un ulteriore e diverso profilo di illegalità della pena (Sez. Un., n. 7578 del 17/12/2020, ACQUISTAPACE, Rv. 280539; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, MARZI, Rv. 280602). 4. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che ridetermina in anni otto di reclusione. A tale rideterminazione può procedere il collegio risultando già determinati dalle sentenze di merito i diversi parametri da applicare. Dunque, la pena base di anni nove di reclusione va aumentata per la recidiva reiterata nella misura di anni tre di reclusione, e quindi alla pena complessiva di anni dodici di reclusione, diminuita per la scelta del rito alla pena di anni otto di reclusione. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel resto, è inammissibile. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena, che ridetermina in anni otto di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Sentenza Cassazione n. 37985/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris